LEGGE 21 dicembre 1999, n. 526
Note all'Art. 14: - Per il titolo della legge 24 aprile 1998, n. 128, si veda in note all'Art. 13. - L'Art. 10. del regolamento (CEE) n. 2081/92 (in G.U.C.E. L. 208 del 24 luglio 1992), cosi' recita: "Art. 10 - 1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare. 2. La struttura di controllo puo' essere composta da una o piu' autorita' di controllo designate e/o da uno o piu' organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorita' e/o degli organismi autorizzati, nonche' le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 3. Le autorita' di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettivita' e di imparzialita' nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta. Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorita' di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro della totalita' dei controlli. A decorrere dal 1o gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011 del 26 giugno 1989. 4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorita' di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati. 5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano piu' soddisfatte, lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati. 6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia acceso al sistema di controllo. 7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti da coloro che utilizzano l'attestazione di specificita'". - L'Art. 14. del regolamento (CEE) n. 2082/92 (in G.U.C.E. L. 208 del 24 luglio 1992), cosi' recita: "Art. 14. - 1. Gli Stati membri provvedono affinche' entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti un'attestazione di specificita' rispondano ai requisiti del disciplinare. 2. La struttura di controllo puo' essere composta da una o piu' autorita' di controllo designate e/o da uno o piu' organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorita' e/o degli organismi autorizzati, nonche' le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 3. Le autorita' di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettivita' e di imparzialita' nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e devono disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano di un attestazione comunitaria di specificita' Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorita' di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati continuano ad essere responsabili nei confronti dello Stato membro, della totalita' dei controlli. A decorrere dal 1o gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono soddisfare i requisiti definitivi nella norma EN 45011 del 26 giugno 1989. 4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante l'attestazione di specificita' rilasciata dal proprio Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorita' di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese debbono essere notificate agli interessati. 5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano piu' soddisfatte lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati. 6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo. 7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti da coloro che utilizzano l'attestazione di specificita'". - Il decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, reca: "Istituzione del gruppo tecnico di valutazione degli organismi di controllo privati". - Si riporta il testo degli articoli 5 e 17 del successivo regolamento (CEE) n. 2081/92. "Art. 5. - 1. Solo le associazioni o, a determinate condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista all'Art. 15, le persone fisiche o giuridiche sono autorizzate a inoltrare una domanda di registrazione. Ai fini del presente articolo si intende per "associazioni qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell'associazione. 2. La domanda di registrazione puo' essere presentata dalle associazioni o dalle persone fisiche o giuridiche soltanto per i prodotti agricoli o alimentari che esse producono o ottengono ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b). 3. La domanda di registrazione include segnatamente il disciplinare di cui all'articolo 4. 4. La domanda di registrazione e' inviata allo Stato membro sul cui territorio e' situata l'area geografica. 5. Lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e qualora ritenga che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, trasmette alla Commissione la domanda, corredata del disciplinare di cui all'articolo 4 e di qualsiasi altra documentazione sulla quale ha fondato la propria decisione. Nel caso in cui la domanda riguardi una denominazione che designi anche un'area situata in un altro Stato membro, quest'ultimo deve essere consultato prima che venga presa qualsiasi decisione. 6. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'osservanza del presente articolo". "Art. 17. - 1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento. 2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'Art. 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche. 3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformita' del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione". - L'Art. 7 del succitato regolamento (CEE) n. 2082/92, cosi' recita: "Art. 7. - 1. Solo un'organizzazione e' autorizzata a inoltrare una domanda per far registrare la specificita' di un prodotto agricolo o alimentare. 2. La domanda di registrazione, corredata del disciplinare, e' inoltrata presso l'autorita' competente dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione. 3. L'autorita' competente trasmette la domanda alla Commissione se la giudica conforme ai requisiti posti dagli articoli 4, 5 e 6. 4. Gli Stati membri pubblicano, al piu' tardi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i dati utili relativi alle autorita' competenti da essi designate e ne informano la Commissione". - Si riporta il testo dell'Art. 11 della legge citata, legge 9 marzo 1989, n. 86: "Art. 11 (Inadempimenti delle regioni e province autonome). - 1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattivita' amministrativa di una regione o di una provincia autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura prevista dall'articolo 6, terzo comma, del D.P.R 24 luglio 1977, n. 6162. 2. Il Consiglio dei Ministri, con la deliberazione prevista dall'articolo 6, terzo comma, del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616 successivamente alla scadenza del termine assegnato alla regione o alla provincia autonoma interessata per provvedere, dispone, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, l'intervento sostitutivo dello Stato; a tal fine puo' conferire, con le opportune direttive, i poteri necessari ad una commissione da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. 3. La commissione di cui al comma 2, e' composta: a) dal commissario del Governo, che la presiede; b) da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche; c) da un terzo membro designato dalla regione o provincia autonoma interessata o, in mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della regione o della provincia, il quale provvede con riferimento alle categorie di cui alla lettera b). 4. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale del commissariato di Governo". - L'Art. 2602 del codice civile, cosi' recita: "Art. 2602. (Nozione e norme applicabili). - Con il contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali". - L'Art. 11 del citato decreto legislativo, 30 aprile 1998, n. 173, cosi' recita: "Art. 11. (Accordi del sistema agroalimentare). - 1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificita' (AS) riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, o che siano integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di "agricoltura biologica" ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio del 24 giugno 1991, sono approvati dal Ministero per le politiche agricole. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non puo' essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto: a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato; b) un piano di miglioramento della qualita' dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta; c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti. 2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui all'Art. 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero per le politiche agricole. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non puo' eccedere un anno. 3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, ne' possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall'Art. 2 della legge 10 ottobre 1990. n. 287". - Il regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, reca: "Amministrazione della pubblica sicurezza: personale civile. Regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza". - L'Art. 81 del regolamento approvato con il succitato regio decreto, cosi' recita: "Art. 81. -I requisiti necessari, perche' possa essere attribuita la qualita' di agente di pubblica sicurezza, a norma dell'Art. 43 del testo unico delle leggi sul personale di pubblica sicurezza, sono: 1o essere di eta' maggiore; 2o saper leggere e scrivere; 3o non essere stati mai condannati per delitti contro le persone, portanti pene restrittive della liberta' personale oltre un anno, o per reati per associazione a delinquere, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode di ogni altra specie e sotto qualunque altro titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonche' per reati contro il buon costume, salvo i casi di riabilitazione a termine di legge; 4o avere condotta incensurata". Nota all'Art. 15. - Si riporta il titolo IV e l'Art. 15, della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee), cosi' come modificati dalla presente legge: TITOLO IV Esercizio della professione negli altri Stati membri delle comunita' europee da parte di odontoiatri iscritti all'ordine professionale "Art. 15. - Gli odontoiatri cittadini iscritti all'Ordine professionale di Paesi membri dell'Unione europea che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunita' europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza".
Art. 15
Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409
Art. 16
Norme in materia di domicilio professionale
1.Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale e' equiparato alla residenza.
Art. 17
Piante ornamentali: criteri di delega
Art. 18
Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega
Art. 19
Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato
1.Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonche' al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/SICE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.
3.I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense.
Art. 20
Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento
Nota all'Art. 20: - Si riporta, l'Art. 7 comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333 (Attuazione della direttiva n. 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento), cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 7. - 1. Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione o abbattimento di animali possono essere effettuate solo da persone in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attivita' in modo umanitario ed efficace. Il personale che esegue le operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato dalla azienda unita' sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di formazione".
Art. 21
Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici
1.All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di tale aggiornamento, e' necessario inviare al Ministero della sanita' una dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e gia' comunicati al Ministero della sanita'".
Nota all'Art. 21: - Si riporta l'Art. 11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (Attuazione della direttiva n. 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici), cosi' come modificato dalla presente legge. "6. Chiunque mette in commercio sul territorio nazionale dispositivi "su misura" ha l'obbligo di comunicare l'elenco di detti dispositivi al Ministero della sanita'. Detto elenco deve essere aggiornato ogni sei mesi a partire dalla data di prima notifica. Ai fini di tale aggiornamento, e' necessario inviare al Ministero della sanita' una dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e gia' comunicati al Ministero della sanita'".
Art. 22
Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega
Nota all'Art. 22: - La legge 7 novembre 1977, n. 883 reca: "Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974".
Art. 23
Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega
Nota all'Art. 23: Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 reca: "Attuazione della direttiva n. 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati".
Art. 24
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86
1.All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: "Ministro competente per le politiche comunitarie" sono sostituite dalla seguente: "Governo".
Nota all'art. 24: - Si riporta l'Art. 7, comma 1, della citata legge, 9 marzo 1989, n. 86, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 7. (Relazione annuale al Parlamento). - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi: a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attivita' del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione; b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princi'pi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale; c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunita' europee per cio' che concerne l'Italia".
Art. 25
Modifiche del capo XIV-bis del codice civile
1.Al primo comma dell'articolo 1469-bis del codice civile le parole: ",che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi," sono soppresse.
2.All'articolo 1469-quater del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 1469-sexies".
3.Al quinto comma dell'articolo 1469. quinquies del codice civile le parole: "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo".
Note all'Art. 25: - Si riporta l'Art. 1469-quater del codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge: Art. 1469-quater (Forma e interpretazione). - Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione piu' favorevole al consumatore. La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 1469-sexies". - Si riporta l'Art. 1469-quinquies del codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 1469-quinquies (Inefficacia). - Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto. Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: 1) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; 2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; 3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto. L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive. E' inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo laddove il contratto presenti un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea".
Art. 26
Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega
Art. 27
Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in materia di specialita' medicinali
Nota all'Art. 27: - Si riportano gli articoli 2, comma 1, 4, comma 2, 24, comma 2 e 25, commi 4, 5 e 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, recante "Recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di specialita' medicinali", cosi' come modificati dalla presente legge: "Art. 2. (Autorizzazione alla produzione di specialita' medicinali). - 1. Nessuno puo' produrre anche a solo scopo di esportazione, una specialita' medicinale senza l'autorizzazione del Ministero della sanita', la quale e' rilasciata previa verifica ispettiva diretta ad accertare che lo stabilimento disponga di personale e di mezzi tecnico-industriali adeguati per la preparazione, il controllo e la conservazione di specialita' medicinali in conformita' alla documentazione fornita dal richiedente, e che sia diretto da persona avente i requisiti prescritti dall'Art. 4". "Art. 4. (Requisiti e compiti del direttore tecnico). - 1. (Omissis). 2. Egli deve essere scelto fra soggetti che abbiano i seguenti requisiti: a) siano in possesso del diploma di laurea in farmacia, o in chimica, o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale; ove nello stabilimento si effettuino produzione e controllo dei prodotti di cui agli articoli 20 e 22 e' ritenuto valido anche il possesso del diploma di laurea in scienze biologiche; la formazione a livello universitario deve comprendere gli insegnamenti teorici e pratici delle seguenti discipline di base e il superamento dei relativi esami: fisica sperimentale, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali, biochimica generale e applicata, fisiologia, microbiologia, farmacologia, tecnologia farmaceutica, tossicologia, farmacognosia. L'equivalenza di insegnamenti analoghi impartiti in corsi di laurea diversi e' stabilita con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale; con le stesse modalita' potra' essere riconosciuta l'equivalenza alle lauree sopra indicate, in relazione ai requisiti richiesti, delle lauree in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria nonche', a tutti gli effetti, della laurea in scienze biologiche; b) abbiano svolto attivita' pratica concernente analisi qualitative di medicinali, analisi quantitative di principi attivi, prove e verifiche necessarie per garantire la qualita' dei farmaci, per un periodo di almeno due anni in imprese autorizzate alla fabbricazione di medicinali; b-bis) siano iscritti all'albo professionale". "Art. 24 (Sanzioni amministrative). - 1. (Omissis). 2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'Art. 4, comma 5, il direttore tecnico soggiace alla sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milioneduecentomila. La sanzione e' raddoppiata in caso di violazione dell'obbligo di cui alla lettera e) del comma citato. In tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanita' puo' sospendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di tempo non superiore a sei mesi". "Art. 25. (Ambito di applicazione del decreto). - (Omissis). 4. Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali: a) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione; b) preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura alla quale e' preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilita'; a tale ipotesi si applicano le disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. 5. Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il produttore e' tenuto a comunicare subito al Ministero della sanita' le preparazioni effettuate; e' fatto divieto al produttore di sollecitare in qualunque modo, anche attraverso informazione scientifica sulle caratteristiche dei medicinali, le richieste del medico. 6. (Omissis). 7. Le disposizioni dell'Art. 6 e quelle sull'autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano, fatto in ogni caso salvo quanto disposto dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai quantitativi di medicinali: a) che vengano personalmente portati dal viaggiatore al momento dell'ingresso nel territorio nazionale purche' destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni".
Art. 28
Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilita' dell'agente
1.Nel secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile, dopo la parola: "commissionario" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736".
2.Dopo il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile e' inserito il seguente: "E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilita', anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. E' pero' consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purche' cio' avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare piu' elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo".
Nota all'Art. 28: - Si riporta l'Art. 1746 del codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 1746. (Obblighi dell'agente). - L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformita' delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. Egli deve altresi osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736 in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilita', anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. E' pero' consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purche' cio' avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare piu' elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo".
Art. 29
Poteri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
1.Il comma 2 dell'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' sostituito dal seguente: "2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalita' previste dalla normativa comunitaria, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo Il della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunita' europee, puo' chiedere l'intervento della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi".
Nota all'Art. 29: - La legge 6 febbraio 1996, n. 52 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994".
Art. 30
Tutela degli interessi finanziari comunitari
1.Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, gli stessi strumenti adottati per la tutela degli interessi finanziari nazionali, conformemente all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come sostituito dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, i militari della Guardia di finanza, per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell'Unione europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle prime, procedono avvalendosi dei poteri d'indagine attribuiti alla Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Nota all'Art. 30: - La legge 16 giugno 1998, n. 209 reca: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997". Nota unica relativa agli allegati A, B, C: La direttiva 95/5/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 43 del 14 febbraio l997. La direttiva 97/63/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 335 del 6 dicembre 1997. La direttiva 66/404/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 125 dell'11 luglio 1966. La direttiva 75/445/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 196 del 26 luglio 1975. La direttiva 93/43/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 175 del 19 luglio 1993. La direttiva 96/3/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 21 del 27 gennaio 1996. La direttiva 91/477/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 256 del 13 settembre 1991. La direttiva 98/56/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 226 del 13 agosto 1998. La direttiva 98/26/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 166 dell'11 giugno 1998. La direttiva 98/5/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 77 del 14 marzo 1998. La direttiva 93/119/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 340 del 31 dicembre 1993. La direttiva 98/93/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 358 del 31 dicembre 1998. La direttiva 68/414/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 308 del 23 dicembre 1968. La direttiva 98/81/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 330 del 5 dicembre 1998. La direttiva 90/219/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 117 del-l'8 maggio 1990 La direttiva 98/78/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 330 del 5 dicembre 1998. Elenco delle direttive comunitarie, attuate o da attuare in via amministrativa, da pubblicare ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni. 98/37/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. 98/47/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1998, recante iscrizione di una sostanza attiva (azossistrobina) nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. 98/53/CE: direttiva della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari. 98/54/CE: direttiva della Commissione, del 16 luglio 1998, recante modifica delle direttive 71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE e che abroga la direttiva 75/84/CEE. 98/55/CE: direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti. 98/57/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 98/61/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilita' del numero di operatore e la preselezione del vettore. 98/62/CE: ventitreesima direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. 98/64/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione degli amminoacidi, delle materie grasse grezze e dell'olaquindox negli alimenti per gli animali e che modifica la direttiva 71/393/CEE. 98/65/CE: direttiva della Commissione del 3 settembre 1998, che adegua il progresso tecnico la direttiva del Consiglio 82/130/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose. 98/66/CE: direttiva della Commissione del 4 settembre 1998, che modifica la direttiva 95/31/CE e stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare. 98/68/CE: direttiva della Commissione del 10 settembre 1998, che stabilisce il modello di documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonche' talune modalita' relative ai controlli, all'entrata nella Comunita', di alimenti per animali provenienti da paesi terzi. 98/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio. 98/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualita' della benzina e dei combustibili diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio. 98/72/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 ottobre 1998, che modifica la direttiva 95/2/CE, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. 98/73/CE: direttiva della Commissione, del 18 settembre 1998, recante XXIV adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 98/74/CE: direttiva della Commissione del 1o ottobre 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti. 98/75/CE: direttiva della Commissione del 1o ottobre 1998, recante aggiornamento dell'elenco degli enti disciplinati dalla direttiva 90/547/CEE concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti. 98/77/CE: direttiva della Commissione del 2 ottobre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni da veicoli a motore. 98/82/CE: direttiva della Commissione del 27 ottobre 1998, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. 98/86/CE: direttiva della Commissione dell'11 novembre 1998, recante modifica della direttiva 96/77/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. 98/88/CE: direttiva della Commissione del 13 novembre 1998, che stabilisce gli orientamenti per l'identificazione a microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali. 98/89/CE: direttiva della Commissione del 20 novembre 1998, che adegua il progresso tecnico la direttiva 74/152/CEE del Consiglio relativa alla velocita' massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote. 98/90/CE direttiva della Commissione del 30 novembre 1998, che adegua il progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 89/91/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998, riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati a trasporto di merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 98/98/CE: direttiva della Commissione del 15 dicembre 1998, recante XXV adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 98/100/CE: direttiva della Commissione del 21 dicembre 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita'. 98/101/CE: direttiva della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua il progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.
Allegato A
ALLEGATO A (Articolo 1, comma 1) 97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri. 98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. 98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. 98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. 98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunita' europea. 98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti. 98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. 98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli. 98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1o ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. 98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. 98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano. 98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato. 98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. 99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti. 99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti. 1999/20/CE: direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali. 1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per danni da prodotti difettosi. 1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea. 1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.
Allegato B
ALLEGATO B (Articolo 1, commi 1 e 3) 98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquistata la qualifica. 98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi, di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli. 98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori. 98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. 98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. 98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi. 98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. 98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. 98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. 98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli. 98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo. 98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. 98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varieta' geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole. 98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/ CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole. 99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari.
Allegato C
ALLEGATO C (Articolo 3) 98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. 99/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffe' e agli estratti di cicoria. 1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. 1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. 1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. 1999/50/CE: direttiva della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.
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