LEGGE 3 febbraio 2000, n. 15
Entrata in vigore del decreto: 7-3-2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-citta', ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
EMANA
il seguente regolamento:
CAPO I DEFINIZIONI E AMBITO Dl APPLICAZIONE
Art. 1
(R) Definizioni
Articolo 2
(L) Oggetto
1.-
Articolo 3
(R) Soggetti
1.Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni,agli enti e alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2.I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3.Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4.Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Articolo 4
(R) Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1.La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare e' raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identita' del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione e' stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
2.La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, e' sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identita' del dichiarante.
3.Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.
Articolo 5
(L) Rappresentanza legale
1.-
CAPO II DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Art. 6
(L-R) Riproduzione di documenti
1.-
2.-
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82)).
Articolo 7
(L) Redazione e stesura di atti pubblici
1.
SEZIONE II DOCUMENTO INFORMATICO
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Articolo 10
(R) Forma ed efficacia del documento informatico
1.Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui all'articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile.
2.Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle finanze.
3.Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del Codice civile.
4.Il documento informatico redatto in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del Codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
SEZIONE III TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Articolo 15
(L) Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1.
Articolo 16
(R) Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
1.Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualita' personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisite.
2.Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto e sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.
3.Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti Enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalita' preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica sentito il Ministero della sanita' e il Garante per la protezione dei dati personali, determina nuove modalita' tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Art. 17
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
SEZIONE IV COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Articolo 18
(L-R) Copie autentiche
1.-
2.-
3.Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia puo' essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
Articolo 19
(R) Modalita' alternative all'autenticazione di copie
1.La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Art. 20
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Articolo 21
(R) Autenticazione delle sottoscrizioni
1.L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38 comma 2 e comma 3.
2.Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione e' redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco: in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
SEZIONE V (( FIRME ELETTRONICHE ))
Art. 22
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Art. 23
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Art. 24
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Art. 25
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Art. 26
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Art. 27
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Art. 27-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Art. 28
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Art. 29
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Art. 29-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Art. 29-ter
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Art. 29-quater
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Art. 29-quinquies
Art. 29-quinques (R) ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82)))
Art. 29-sexies
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Art. 29-septies
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
Art. 29-octies
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
SEZIONE VI LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Articolo 30
(L) Modalita' per la legalizzazione di firme
1.-
Articolo 31
(L) Atti non soggetti a legalizzazione
1.-
Articolo 32
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
1.-
Articolo 33
(L) Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
Articolo 34
(L) Legalizzazione di fotografie
1.-
SEZIONE VII DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA'
Articolo 35
(L-R) Documenti di identita' e di riconoscimento
1.In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identita', esso puo' sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
2.Sono equipollenti alla carta di identita' il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro, o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
3.-
Articolo 36
(L) Carta d'identita' e documenti elettronici
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
SEZIONE VIII REGIME FISCALE
Articolo 37
(L) Esenzioni fiscali
1.-
2.-
CAPO III SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE I ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 38
(L-R) Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze
1.-
2.Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita' elettronica.
3.-
Articolo 39
(L) Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
1.-
SEZIONE II CERTIFICATI
Articolo 40
(L) Certificazioni contestuali
1.-
Articolo 41
(L) Validita'
1.-
2.-
Articolo 42
(R) Certificati di abilitazione
1.Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attivita' ancorche' definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
SEZIONE III ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI
Articolo 43
(L-R) Accertamenti d'ufficio
1.Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualita' personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)
2.-
3.Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, puo' procedere anche per fax e via telematica.
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