DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1999, n. 541
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998;
Vista la direttiva 97/1970/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;
Vista la direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999, recante modifica della direttiva 97/1970/CE;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;
Vista la legge 2 maggio 1983, n. 293;
Vista la legge 17 dicembre 1999, n. 511;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 22 giugno 1982;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali, delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 97/70/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L/34 del 9 febbraio 1998. - La direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999 è stata pubblicata nella GUCE n. L/83 del 27 marzo 1999. - La legge 5 giugno 1962, n. 616, concerne "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare". - La legge 14 luglio 1965, n. 963, reca "Disciplina della pesca marittima". - La legge 2 maggio 1983, n. 293, reca "Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua esecuzione". - La legge 17 dicembre 1999, n. 511, reca "Adesione della Repubblica italiana al protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993". - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/697/CEE relative al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". - Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca l'attuazione della direttiva 94/57/CE relativa alle "Disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime" e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE. - Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, reca "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485". - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, concerne "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca". - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concerne "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)". - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, reca "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima". - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, reca "Approvazione del regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare". - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, concerne "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo". - Il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 giugno 1982 reca "Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982. Note all'art. 1: - L'articolo 16 del codice della navigazione così recita: "Art. 16 (Circoscrizione del litorale della Repubblica). - Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari. Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede nè l'ufficio del compartimento nè l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede". - Per quanto concerne la legge 2 maggio 1983, n. 293, vedi nelle note alle premesse. - Per il quanto concerne il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, vedi nelle note alle premesse. - Per quanto concerne la legge 17 dicembre 1999, n. 511, vedi nelle note alle premesse.
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