DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1999, n. 544

Type DPR
Publication 1999-12-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 4/3/2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, in particolare l'articolo 15 sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 74-quater inserito con l'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Visto il comma 5 dell'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede un apposito regolamento in materia di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti contabili e formali dei contribuenti;

Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli adempimenti di certificazione dei corrispettivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente la disciplina delle opzioni in materia di I.V.A. e di imposte dirette;

Visti gli articoli 10 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, di attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", concernente "Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche";

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Titolo I Imposta sugli intrattenimenti

Art. 1

Obblighi degli esercenti attivita' da intrattenimento

1.I soggetti che organizzano le attivita' elencate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, che applicano il regime forfettario di cui al sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono obbligati ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicita', di sponsorizzazione, alle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa stessa.

2.I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'obbligo di registrazione dei corrispettivi, previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di liquidazione previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e di dichiarazione stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ma tengono il registro previsto dall'articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972, in cui annotano, in apposita sezione, le fatture di cui al comma 1. E' fatto salvo l'esercizio dell'opzione per la determinazione dell'imposta nei modi ordinari con le modalita' e nei termini stabiliti dall'articolo 74, sesto comma dello stesso decreto n. 633 del 1972.

3.Per le prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e per le operazioni ad esse accessorie, complementari o comunque connesse, anche se non soggette all'imposta sugli intrattenimenti, gli obblighi di certificazione dei corrispettivi sono assolti con il rilascio, all'atto del pagamento, di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali conformi alle disposizioni recate dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi, salvo quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 del presente regolamento. Per le operazioni non accessorie effettuate nel corso dell'evento i relativi corrispettivi sono certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, in quanto applicabile.

4.Al termine di ogni giorno di attivita' e' emesso dall'apparecchio misuratore fiscale un documento riepilogativo giornaliero degli incassi. Per gli esercizi la cui attivita' si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo e' emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attivita' con riferimento alla data di inizio dell'evento.

5.Qualora per errore o guasto dell'apparecchio vengano emessi, nel corso della stessa giornata, piu' documenti riepilogativi, gli stessi, previa annotazione della cennata circostanza nel libretto fiscale di dotazione dell'apparecchio, sono conservati a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

6.I soggetti di cui al comma 1, con la dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, comunicano, oltre i dati ivi previsti, i nominativi degli intermediari di cui eventualmente si avvalgono per la vendita dei titoli di accesso.

7.Nel caso di mancato funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate, si rendono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e dall'articolo 21, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. In alternativa, i corrispettivi possono essere certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale, prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, integrati con le indicazioni di cui all'articolo 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

8.Per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto connessa all'imposta sugli intrattenimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7 del presente regolamento.

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