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LEGGE 25 febbraio 2000, n. 39

Current text a fecha 2000-04-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.È riconosciuta la denominazione di origine controllata "bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale". Il relativo disciplinare di produzione è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della regione Calabria e dei soggetti di cui all'articolo 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.La denominazione di origine controllata "bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale" è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

3.La denominazione di origine di cui al comma 1 cessa di avere validità il giorno stesso della registrazione comunitaria della denominazione di origine protetta "essenza di bergamotto", che si ottiene ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e sostituisce a tutti gli effetti la stessa denominazione di origine di cui al comma 1.

4.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali avvia le procedure necessarie e adotta i provvedimenti ritenuti utili per ottenere la registrazione comunitaria della denominazione di origine controllata di cui al comma 1.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 è relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.