DECRETO 5 gennaio 2000, n. 59

Type Decreto
Publication 2000-01-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 31-3-2000

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI e

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 15 marzo 1999, n. 62, che prevede la trasformazione dell'Istituto di fisica di via Panisperna in Roma in Museo della fisica e Centro di studi e ricerche;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nella adunanza dell'11 ottobre 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota DAGL/1.1.4/31890/4.23.37 del 14 dicembre 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione

1.Ai sensi della legge 15 marzo 1999, n. 62, e' istituito il Museo della fisica e Centro studi e ricerche, denominato "Enrico Fermi" che ha sede in Roma, via Panisperna n. 89.

2.Il Museo e Centro studi e ricerche ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

3.All'attivita' dell'ente concorrono, tramite rapporto convenzionale, con apporto scientifico e con eventuali contributi finanziari, l'Universita' "La Sapienza" di Roma, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), l'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM), nonche', alle medesime condizioni mediante stipulazione di convenzioni integrative, altre universita' ed istituzioni di ricerca pubbliche e private, italiane e straniere, che ne facciano richiesta. Possono, inoltre, fornire la sola collaborazione scientifica anche gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, prevede "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 2

Finalita' del Museo e del Centro studi e ricerche

Art. 3

Organizzazione e funzionamento

1.L'ente adotta propri regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, l'amministrazione, la finanza e la contabilita', il personale. I regolamenti sono trasmessi al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che li approva, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e previa acquisizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, del parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica. Decorsi novanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, i regolamenti sono emanati anche in assenza dell'approvazione ministeriale.

Art. 4

Patrimonio e risorse finanziarie

1.Il patrimonio del Museo e' costituito dagli apporti che saranno attribuiti all'ente in materiali o altri beni mobili e immobili, per effetto di lasciti, donazioni, cessioni da parte dei soggetti convenzionati e da terzi.

2.Sono altresi' assegnati all'ente in uso perpetuo e gratuito l'edificio sito in Roma, via Panisperna n. 89, nonche' le attrezzature esistenti.

Nota all'art. 4: - Si riportano i commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge 15 marzo 1999, n. 62 (Trasformazione dell'Istituto di fisica di via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche): "4. Per l'istituzione del Museo e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il 1999, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. Per il funzionamento del Museo il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica eroga appositi contributi a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dall'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a partire dal 1999, il quale e' incrementato a tal fine di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1999".

Art. 5

Programmi di attivita'

1.Il Museo e Centro studi opera secondo un programma di attivita' triennale deliberato dal consiglio di amministrazione, che viene trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il quale ne valuta la coerenza anche con il programma nazionale di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e lo approva nel rispetto dei termini e con le modalita' previste all'articolo 3.

Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204: "Art. 1. - 1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorita' strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali. 2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca regionali, definisce, gli, obiettivi generali e le modalita' di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato. 3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1o gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura (2/a). 4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle universita' e negli enti, operano in coerenza con le finalita' del PNR, assicurando l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione. 5. I risultati delle attivita' di ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di cui all'art. 5, comma 1, nel rispetto della specificita' e delle metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche. 6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate le spese per attivita' di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle universita', sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

Art. 6

Organi dell'ente

Art. 7

Presidente

1.Il presidente e' nominato fra personalita' di alta qualificazione scientifica nel settore della fisica con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende alle attivita' del Centro studi e ricerche, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere.

2.Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato (( . . . )). Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, e' collocato nella posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza; se ricercatore o professore universitario, e' collocato in aspettativa, a domanda, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. ((1))

Art. 8

Consiglio di amministrazione

1.Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da sei membri scelti tra personalita' di alta qualificazione scientifica, rispettivamente designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Presidente dell'INFN, dal Presidente dell'INFM, dal rettore dell'Universita' "La Sapienza" di Roma.

2.Il consiglio puo' essere integrato da un rappresentante designato da una delle altre istituzioni convenzionate che assicura il maggior contributo finanziario per il funzionamento del Museo.

3.I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4.Assiste alle riunioni del consiglio con voto consultivo, il direttore del Museo.

5.Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

Art. 9

Collegio dei revisori

2.I componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e sono nominati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3.Per la validita' delle sedute del collegio e' necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi che possono essere sostituiti dai rispettivi supplenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

4.Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

Note all'art. 9: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ha per oggetto "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili". - L'art. 2403 del codice civile e' il seguente: "Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla societa' in pegno cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421".

Art. 10

Direttore del Museo

1.Il direttore del Museo nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 62 del 1999, sovrintende alla organizzazione, alla gestione dei servizi del Museo, coordinando le attivita' scientifiche, tecniche e amministrative secondo le linee guida deliberate dal consiglio di amministrazione. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e predispone il regolamento di funzionamento del Museo di cui all'articolo 4.

2.Il direttore del Museo dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, e' collocato nella posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza; se ricercatore o professore universitario, e' collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Note all'art. 10: - Il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge 15 marzo 1999, n. 62, prevede: "3. L'ordinamento del Museo e' disciplinato con regolamento, emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il direttore del Museo e' nominato con decreto del Ministro dell'universita', e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali". - Per il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si veda la nota all'art. 7.

Art. 11

Indennita' di carica e incompatibilita'

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