DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1999, n. 550
Entrata in vigore del decreto: 12/4/2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripiananento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto ed, in particolare, l'articolo 5, che prevede l'emanazione di un regolamento di amministrazione e contabilita';
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che lo schema di regolamento e' stato sottoposto al parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Udito il parere della Corte dei conti, espresso nell'adunanza delle sezioni riunite del 18 febbraio 1999;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997 e del 26 luglio 1999;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 maggio 1998 e del 3 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1
Organizzazione dei servizi amministrativi contabili
1.L'organizzazione dei servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' articolata in centrale e periferica.
2.In attesa della riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in sede centrale, l'attivita' amministrativa e contabile e' svolta dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.
3.In sede periferica detta attivita' e' espletata dal comandante delle scuole centrali antincendi, dal direttore del centro studi ed esperienze, dagli ispettori regionali ed interregionali dei vigili del fuoco e dai comandanti provinciali dei vigili del fuoco, quali funzionari delegati di contabilita' ordinaria.
4.L'attivita' amministrativa e contabile degli Ispettorati aeroportuali e portuali viene espletata del locale comando provinciale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, recante: "Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto": "Art. 5 (Norme di amministrazione e contabilita'). - 1. Con regolamento, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme di amministrazione e contabilita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che potranno contenere disposizioni anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, allo scopo di conseguire obiettivi di snellimento e accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento si osservano, in quanto compatibili, per il Corpo nazionale le disposizioni previste dal capo III del Regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417. 2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' essere comunque adottato". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) abrogato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 109 (Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9, sono ricompresi, in particolare: a) il Consiglio nazionale per la protezione civile; b) il Comitato operativo della protezione civile. 2. Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture: a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno; b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Art. 2
Attribuzioni in materia di amministrazione e contabilita'
Capo II Amministrazione del personale
Art. 3
Emolumenti fissi
1.Le attribuzioni di cui all'articolo 2, lettera a), sono espletate dalla Direzione generale, in attesa del decentramento di funzioni in base alla riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 3: - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego e norme dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Art. 4
Emolumenti accessori
1.Le attribuzioni di cui all'articolo 2, lettera b), sono espletate dagli uffici amministrativo-contabili delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati regionali ed interregionali, e dei comandi provinciali per tutto il personale in servizio presso le stesse sedi.
2.Per il personale in servizio presso la Direzione generale le attribuzioni di cui all'articolo 2, lettera b), sono espletati dagli uffici della Direzione stessa.
3.Per provvedere alle spese di cui al comma 1, l'Amministrazione centrale dispone aperture di credito a favore dei funzionari delegati.
Capo III Beni e servizi
Art. 5
Contratti
1.Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si provvede con contratti a tutte le forniture, servizi e lavori, nonche' all'approvvigionamento di quant'altro occorre per il raggiungimento delle proprie finalita', in conformita' alle normative vigenti in materia contrattuale, fatto salvo quanto previsto dal successivo capo IV.
2.In caso di eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'Amministrazione ed in genere, in ogni altro caso in cui ricorrano speciali od eccezionali circostanze per le quali non possano essere seguite le forme procedurali ordinarie, per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza nonche' per i relativi servizi e lavori accessori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, potranno stipularsi contratti a trattativa privata, con enti ed imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici, in deroga alle norme vigenti in materia di pareri. Le speciali ed eccezionali circostanze, che sono quelle che richiedono interventi tecnici straordinari ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, devono essere debitamente motivate nel decreto di approvazione del contratto.
3.Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici": "1. L'affidamento a trattativa privata e' ammesso per i solo appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi: a) (omissis); b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 ECU, nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile): "Art. 1. - Ai fini della presente legge s'intende per calamita' naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno e pericolo di grave danno alla incolumita' delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari". - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421": "3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1 hanno facolta' di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorita' di cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorita' medesima. In tali casi le amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della meta'".
Art. 6
Capitolati d'oneri
1.Per i contratti relativi alle forniture ed ai servizi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si avvale del proprio capitolato generale d'oneri, approvato previo parere del Consiglio di Stato. Nelle more dell'emanazione del predetto capitolato o per le materie non previste in esso o quando la specificita' della fornitura o del servizio lo richieda, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si puo' avvalere anche di capitolati generali d'oneri di altre amministrazioni, laddove applicabili.
2.I capitolati generali d'oneri possono non essere allegati ai contratti, purche' in essi se ne faccia esplicita menzione e se ne indichi espressamente la fonte di accesso.
3.I particolari tecnici per ogni provvista o lavoro o servizio, ove non indicati nei capitolati d'oneri, debbono essere specificati nel contratto; possono omettersi, in tutto o in parte, quando il contratto prevede l'accettazione della provvista o lavoro o servizio in base al capitolato speciale o disciplinare tecnico posti a base della gara o a campione approvato dall'Amministrazione.
Art. 7
Aggiudicazione
1.Per l'aggiudicazione delle forniture, lavori e servizi si seguono i criteri indicati nei rispettivi bandi di gara secondo la disciplina della normativa vigente in materia contrattuale.
2.Qualora l'iter procedimentale che precede l'aggiudicazione, richieda valutazioni tecnico-economiche e, comunque, per ogni parere su qualsiasi argomento inerente le forniture, l'Amministrazione potra' avvalersi dell'apporto tecnico di propri esperti nello specifico settore nominati con apposito provvedimento e, se necessario, anche di esperti di altre Amministrazioni.
Art. 8
Collaudi
1.I lavori, i servizi e le forniture sono soggetti, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione.
2.I membri delle commissioni di collaudo non possono essere nominati fra coloro che abbiano avuto ingerenza nella procedura di aggiudicazione, fermo restando, per i lavori quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera r) e dall'articolo 28, commi 2, 4 e 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3.Sono fatte salve le disposizioni inerenti ai collaudi per forniture e servizi contenute nei capitolati generali d'oneri, anche di altre amministrazioni, cui si fa riferimento nei contratti.
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