DECRETO 4 febbraio 2000, n. 73

Type Decreto
Publication 2000-02-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 14-4-2000

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;

Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni;

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualita' del servizio;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva 97/67/CE;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta direttiva 97/67/CE ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale autorita' di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni e l'articolo 5 che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale per il rilascio delle licenze individuali, relative ai singoli servizi non riservati, rientranti nell'ambito del servizio universale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 gennaio 2000;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM/122492 del 3 febbraio 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1.L'Autorita' di regolamentazione per il settore postale, individuata nel Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' detta di seguito "Autorita'".

2.Si intendono recepite nel presente regolamento le definizioni contenute nell'articolo l del decreto legislativo n. 261 del 1999.

3.Il presente regolamento fissa le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali per l'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale postale da intendersi quale definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

4.E' necessario il previo rilascio di una licenza individuale per lo svolgimento delle seguenti attivita': ((a) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg, compresi gli invii di corrispondenza il cui peso o prezzo siano superiori ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 nonche' della pubblicita' diretta per corrispondenza, nell'ambito di quanto stabilito dall'Autorita', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, lettera p) del medesimo decreto legislativo;)) b) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; c) per i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie e che superino i limiti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999.

5.Il rilascio della licenza e' necessario anche nel caso di svolgimento di singole fasi dei servizi sopra descritti.

Art. 2

Procedura di rilascio della licenza individuale

1.I soggetti con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, interessati all'ottenimento di una licenza individuale, sono tenuti a presentare od a trasmettere, a mezzo di invio raccomandato con avviso di ricevimento, all'Autorita' una domanda redatta conformemente allo schema riportato nell'allegato l al presente decreto contenente le necessarie informazioni sul richiedente e sull'attivita' che si intende svolgere nonche' le indicazioni sugli impegni da assumere in relazione alla licenza richiesta.

2.Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto della stessa e' di novanta giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte dell'Autorita', che comunica l'avvio del procedimento istruttorio entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.

3.Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dall'Autorita'. In caso di mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda si intende rinunciata.

4.L'offerta del servizio non puo' essere avviata prima del ricevimento della comunicazione del rilascio della relativa licenza individuale.

5.La licenza individuale non puo' essere rilasciata se gli amministratori della societa' richiedente risultano condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.

6.Il rilascio di licenza individuale a societa' non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) e' subordinato al rispetto del principio di reciprocita', fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali.

7.Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza individuale, e' comunicata, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, all'Autorita' la quale, entro i successivi trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza ovvero, con decisione motivata, richiede all'interessato di presentare una nuova domanda di licenza.

8.La licenza individuale ha una validita' non superiore a sei anni, e' rinnovabile, previa richiesta da presentare almeno tre mesi prima della scadenza, e non puo' essere ceduta a terzi senza il previo consenso dell'Autorita'.

Nota all'art. 2: - La legge 28 luglio 1993, n. 300, reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993".

Art. 3

Obblighi connessi alla licenza individuale

((

))

Art. 4

Obblighi di servizio universale

1.L'Autorita' di regolamentazione, ove ne ravvisi la necessita', puo' disporre, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, obblighi di servizio universale al momento del rilascio della licenza individuale, valutando la possibilita' di concedere una riduzione della misura della contribuzione al fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

Note all'art. 4: - Per l'art. 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano le note alle premesse. - Per l'art. 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano le note all'art. 3.

Art. 5

Contributi

((

2.I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza della licenza individuale, e sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attivita'; copia dell'attestato di avvenuto pagamento e' inviata all'Autorita'.

))

4.Nei casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza individuale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6

Pubblico registro

1.Presso l'Autorita' e' tenuto un pubblico registro delle licenze individuali rilasciate ai sensi del presente regolamento.

Art. 7

Controlli e verifiche

l . Il titolare di licenza individuale e' sottoposto a controlli da parte degli organi competenti, il cui personale ha facolta' di accedere negli uffici e nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima al fine di verificare le modalita' di svolgimento del servizio e di richiedere, se del caso, documentazione inerente l'attivita' oggetto della licenza. 2. Il titolare di licenza individuale tiene presso ciascun ufficio o sede idonea documentazione, anche fiscale, che renda possibile la verifica del rispetto della riserva prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999 nonche' dei dati relativi alla raccolta, al trasporto, allo smistamento ed alla distribuzione degli invii postali di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto.

Nota all'art. 7: - Per l'art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si vedano le note all'art. 1.

Art. 8

Sospensione - revoca - decadenza

1.In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi, la licenza individuale, previa diffida, puo' essere sospesa fino a trenta giorni.

2.Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.

3.La decadenza dalla licenza individuale e' pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento.

4.L'Autorita' irroga le sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999, indipendentemente dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Nota all'art. 8: - L'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' il seguente: "Art. 21 (Sanzioni). - 1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e dei servizi riservati, e' sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. 2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, l'autorita' di regolamentazione, previa diffida, puo' disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso. 3. Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al fornitore del servizio universale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni, salvo il caso in cui l'effettuazione del servizio costituisca un fatto occasionale. 4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. 5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni. 7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta agli organi del Ministero delle comunicazioni".

Art. 9

Disposizione transitoria

1.Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, offra al pubblico i servizi di cui all'articolo 1, comma 4, deve, entro sessanta giorni dalla data anzidetta, presentare la domanda di licenza individuale di cui all'articolo 2: in attesa del rilascio della licenza nei termini previsti dall'articolo 2, comma 2, e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.

Il Ministro: Cardinale

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000

Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 125

Allegato 1

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