DECRETO 4 febbraio 2000, n. 75

Type Decreto
Publication 2000-02-04
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;

Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 31 dicembre 1997, riguardante la proroga delle concessioni riguardanti l'esercizio dei casellari privati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 1998;

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualita' del servizio;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva 97/67/CE;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta direttiva 97/67/CE ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale Autorita' di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni e l'articolo 6 che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale per il conseguimento delle autorizzazioni generali relative ai servizi non rientranti nell'ambito del servizio universale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 gennaio 2000;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400, de1 1988, effettuata con nota GM/122491 del 3 febbraio 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 1 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998" e' il seguente: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comuni-tarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma l. Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) - 96/29/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. - 96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. - 97/43/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/EURATOM. - 97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio". - Si riporta il testo degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante: "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio": "Art. 2 (Autorita' di regolamentazione). - 1. L'autorita' di regolamentazione del settore postale e' il Ministero delle comunicazioni. 2. In particolare l'autorita' di regolamentazione: a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; b) definisce l'ambito dei servizi riservati; c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma 2; d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale; e) determina i parametri di qualita' del servizio universale e organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso; f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio universale; g) vigila affinche' gli accordi relativi alle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi seguenti: 1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata; 2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualita' di servizio fornita; 3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discrimi-natorie; h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione; i) vigila affinche' il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate; l) accerta che nell'ambito, della gestione del servizio universale siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'; m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni iingole rientranti nel servizio universale nonche' delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale; n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali; o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali; p) definisce la nozione di "numero significativo di persone" di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; q) provvede all'emissione delle carte valori postali; r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle tariffe; s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilita' dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta; t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti". "Art. 6 (Autorizzazione generale). - 1. L'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, e' soggetta ad autorizzazione generale dell'autorita' di regolamentazione. 2. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i casi in cui e' possibile avviare l'attivita' contestualmente all'invio all'autorita' di regolamentazione della dichiarazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e gli altri nei quali l'attivita' puo' avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte dell'autorita' di regolamentazione; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine e' sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, e' annullato salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono determinati i requisiti e gli obblighi dei soggetti che svolgono attivita' sottoposte ad autorizzazione generale, le modalita' dei controlli presso le sedi di attivita' nonche' le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dell'attivita' in caso di violazione degli obblighi". - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Art. 2

Oggetto ed ambito di applicazione

1.L'autorita' di regolamentazione per il settore postale, individuata nel Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' detta di seguito "Autorita'".

2.Si intendono recepite nel presente regolamento le definizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

((

3.Il presente regolamento fissa le disposizioni per il conseguimento delle autorizzazioni per l'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel campo di applicazione del servizio postale universale da intendersi quale definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, tra i quali i servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora certa.

))

Art. 3

Procedura per il conseguimento delle autorizzazioni

1.I soggetti con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, interessati al conseguimento di una autorizzazione generale o di una autorizzazione generale ad effetto immediato, sono tenuti a presentare all'Autorita', a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione redatta conformemente agli schemi riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto contenenti le necessarie informazioni sul richiedente e sull'attivita' che si intende svolgere nonche' le indicazioni sugli impegni da assumere in relazione alla autorizzazione da conseguire.

2.Qualora l'attivita' sia soggetta ad autorizzazione generale, questa si intende acquisita sulla base dell'istituto del silenzio-assenso ove, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della dichiarazione, non pervenga all'interessato un provvedimento negativo dell'Autorita' ovvero la richiesta di chiarimenti o di documenti.

3.In caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine di cui al comma 2, rimane sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dall'Autorita'. Il mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta determina la decadenza della domanda.

4.Il servizio di esercizio di casellario privato puo' essere avviato contestualmente alla presentazione all'Autorita' della inerente dichiarazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

5.L'autorizzazione non puo' essere conseguita se gli amministratori dell'impresa richiedente sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.

6.Il conseguimento di autorizzazione da parte di societa' non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) e' subordinato al rispetto del principio di reciprocita', fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali.

7.Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente al conseguimento della autorizzazione, e' comunicata, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, all'Autorita' la quale, entro i successivi trenta giorni, se ne ravvede l'esigenza, richiede all'interessato, con decisione motivata, la presentazione di una nuova dichiarazione.

8.L'autorizzazione ha una validita' non superiore a sei anni, e' rinnovabile, previa nuova dichiarazione da presentare almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, e non puo' essere trasferita a terzi senza preventiva informazione all'Autorita'.

Nota all'art. 3: - La legge 28 luglio 1993, n. 300, reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993".

Art. 4

Obblighi connessi all'autorizzazione

Art. 5

Contributi

((

2.I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza dell'autoriz-zazione e, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attivita', sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno; copia dell'attestato di avvenuto pagamento e' inviata all'Autorita'.

))

4.Nei casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6

Controlli e verifiche

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