LEGGE 31 marzo 2000, n. 78
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri
1.Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.
3.L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
5.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Avvertenza: Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1, comma 1: - Il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, reca: "Approvazione del regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali". - La legge 18 febbraio 1997, n. 25, reca: "Attribuzioni del Ministero della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa". Nota all'art. 1, comma 2, lettera a): - Per quanto concerne la legge 18 febbraio 1997, n. 25, si veda la nota all'art. 1, comma 1. Nota all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 1: - Il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), è il seguente: "Art. 1. - Le Forze armate sono al servizio della Repubblica, il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali. Compito dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità". Nota all'art. 1, comma 2, lettera c), numero 1: - Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, reca: "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". Nota all'art. 1, comma 2, lettera c), numero 4: - Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, reca: "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d), ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549".
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