La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bordon, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Avvertenza: Il decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 2000. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note, e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17.
Allegato
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 2000, N. 32. All'articolo 1: al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", fermo restando il limite massimo di diciotto mesi di cui al medesimo articolo 6, comma 5"; al comma 3, primo periodo, le parole: "Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpretano"; al secondo periodo, le parole: "A tale fine" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'esecuzione di tali provvedimenti di rilascio," e dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono inserite le seguenti: "in carta libera"; al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "che abbiano proceduto" sono inserite le seguenti: ", o che procedano entro il 15 maggio 2000,"; al medesimo comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le procedure gia' avviate dalle regioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che comunque consentano l'attribuzione delle risorse ai comuni entro il 30 giugno 2000."; al comma 5, le parole: "31 maggio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2000".