DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2000, n. 117

Type DPR
Publication 2000-03-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che prevede l'emanazione di uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma l, della legge n. 210 del 3 luglio 1998;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'esigenza di apportare modifiche al regolamento adottato con il decreto n. 390 del 19 ottobre 1998;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso il 18 novembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' e definizioni

1.Il presente regolamento disciplina le modalita' di espletamento, da parte delle universita', delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica "Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge". - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" e' il seguente: "1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche' di professori associati e di ricercatori e' trasferita alle universita'. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro" sono disciplinate le modalita' di espletamento delle predette procedure in conformita' ai criteri contenuti nella presente legge.". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, prevede: "Regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210".

Art. 2

Bandi

1.Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore il rettore, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze, indice con proprio decreto le relative procedure di valutazione comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare. Il decreto attesta la copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449.

2.I bandi sono pubblicati dalle universita' e resi disponibili anche per via telematica. L'avviso di ciascun bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3.Per ciascun posto di professore ordinario o associato deve essere indetta una distinta procedura di valutazione comparativa.

4.Il bando stabilisce le modalita', anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformita' con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.

5.Il bando prevede l'attribuzione ad ogni candidato di un codice di identificazione personale, che per i candidati italiani coincide col codice fiscale.

6.Il bando puo' inoltre prevedere limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura. L'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura. La limitazione non deve comunque impedire l'adeguata valutazione dei candidati.

7.Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, il bando puo' indicare la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della facolta' che ha proposto il bando stesso.

8.La partecipazione alle valutazioni comparative e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.

9.E' fatto divieto ai professori ordinari, associati ed ai ricercatori di partecipare, in qualita' di candidati, a valutazioni comparative per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini indicati nel bando.

10.Un candidato puo' presentare alle universita' complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo e' elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata e' quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato e' escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici e' superato con piu' domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento e' valida. Ai fini della verifica dell'osservanza degli obblighi di cui al presente comma, le universita' trasmettono al Ministero per via telematica gli elenchi dei candidati a ciascuna procedura di valutazione comparativa, indicando la data di scadenza del bando e il codice di identificazione personale di ogni candidato. Il Ministero, nel caso di superamento del numero di domande consentito, invita le universita' a comunicare agli interessati l'esclusione da tutte le procedure concorsuali per le quali gli stessi abbiano presentato le predette istanze.

11.Per ciascuna valutazione comparativa e' nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicita' e le comunicazioni previste dal presente regolamento.

Nota all'art. 2: - L'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) cosi' recita: "4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle universita' statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Universita' degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le universita' nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi gia' banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma". - Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 5. - 1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unita' organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4. 3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e a richiesta, a chiunque vi abbia interesse". "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza; indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione".

Art. 3

Costituzione delle commissioni giudicatrici

1.Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la copertura di posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario sono costituite mediante designazione di un componente da parte del consiglio della facolta' che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Per ciascuna procedura di valutazione comparativa e' costituita, con decreto rettorale di nomina, una distinta commisione giudicatrice.

2.Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario e di professori associati che hanno conseguito la conferma, nonche' i ricercatori confermati. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

3.Il componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio di facolta'. Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario, il consiglio di facolta', nella composizione ristretta ai soli professori ordinari, designa un professore ordinario. Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore associato, il consiglio di facolta', nella composizione ristretta ai soli professori ordinari e associati, designa un professore ordinario o associato. Per le valutazioni comparative concernenti posti di ricercatore, il consiglio di facolta', nella composizione comprendente i professori ordinari e associati, nonche' i ricercatori, designa un professore ordinario o associato. I professori designati, anche appartenenti ad altra facolta' o universita', devono afferire al settore scientificodisciplinare oggetto del bando ovvero in mancanza di designabili, ai settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro su proposta del consiglio universitario nazionale. Ai componenti designati si applicano le incompatibilita' previste dalla normativa vigente per l'elettorato passivo. Gli atti di competenza del rettore sono adottati dal pro-rettore vicario per le procedure in cui il rettore sia componente designato delle commissioni giudicatrici.

5.In ciascuna procedura l'elettorato attivo e' attribuito, secondo la normativa vigente e per la corrispondente fascia o ruolo ai professori ordinari e associati ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando.

6.In ciascuna procedura l'elettorato passivo e' attribuito, nel rispetto delle incompatibilita' previste dalla normativa vigente per la corrispondente fascia o ruolo, ai professori ed ai ricercatori di cui al comma 2, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando non in servizio presso l'ateneo che ha indetto la procedura di valutazione comparativa.

7.E' in ogni caso fatto divieto ai professori ed ai ricercatori eletti o designati nelle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di valutazione comparativa.

8.Ogni elettore puo' esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i professori i ricercatori che hanno ottenuto piu' voti, secondo distinte graduatorie per fascia o ruolo nelle quali sono inseriti in ordine decrescente i professori ed i ricercatori votati. A parita' di voti prevale il piu' anziano nel ruolo di appartenenza. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'. I professori e ricercatori eletti in piu' commissioni o che, designati ma non nominati, risultino eletti in una commissione optano per la commissione in cui intendono essere inseriti.

9.Qualora il numero degli eleggibili sia inferiore a cinque, le votazioni si svolgono in due fasi. Nella prima l'elettorato attivo e passivo e' costituito esclusivamente da professori e ricercatori di cui al comma 2 afferenti al settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura. Nella seconda fase, ove necessaria, l'elettorato passivo e' costituito dai professori e ricercatori di cui al comma 2 afferenti ai settori affini di cui al comma 3 e dai professori e ricercatori del settore oggetto del bando non eletti nella prima fase elettorale. L'elettorato attivo e' costituito congiuntamente dai professori e ricercatori del settore oggetto del bando e dagli appartenenti ai settori affini.

10.Nei casi in cui, anche ricorrendo ai settori affini, il numero degli eleggibili non consenta di costituire la commissione, la votazione e' differita al momento in cui si renda disponibile un numero di eleggibili almeno pari al numero dei componenti da eleggere.

11.Il Ministero con la collaborazione delle universita', definisce gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, assicurandone la pubblicita' per via telematica. A tale fine le universita' sono tenute a comunicare immediatamente al Ministero ogni provvedimento riguardante professori e ricercatori rilevante ai fini del presente regolamento. Le opposizioni agli elenchi sono presentate al Ministro non oltre il quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle elezioni. Il Ministro decide nei successivi dieci giorni.

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