DECRETO 27 marzo 2000, n. 264
Entrata in vigore del decreto: 11-10-2000
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 399, di delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari;
Visto l'articolo 4 della disposizione anzi citata che prevede la tenuta in forma automatizzata dei registri degli uffici giudiziari;
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate nonche' le modalita' di iscrizione delle cause civili;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, recante il regolamento sulle modalita' applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione all'Amministrazione della giustizia;
Visto l'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla efficacia degli atti e documenti formati con strumenti informatici e telematici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante il Regolamento circa i criteri e le modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Sentito il parere reso dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione in data 19 novembre 1999;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
Viste le comunicazioni n. LAS 451 U-4/16-5 del 28 febbraio 2000 e n. LAS 1709 U-4/16-5 dell'8 agosto 2000, inviate al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I Principi generali
Art. 1
Definizioni
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 399, recante: "Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici gidiziari e l'amministrazione penitenziaria". "Art. 4. - 1. I decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono contenere disposizioni idonee a garantire l'autenticita' del registro, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827". - Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, reca: "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado". - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, reca: "Regolamento recante modalita' applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, in relazione all'Amministrazione della giustizia". - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma delle pubbliche amministrazioni e per la semplificazione amministrativa: "Art. 15. - 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e' incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o piu' contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilita' si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma. 2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalita' di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, reca: "Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, si veda in note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421": "Art. 10. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati. 2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorita' e assume la responsabilita' per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorita'. 3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti".
Art. 2
Principi generali sulla tenuta dei registri
1.I registri sono tenuti su base annuale ed in modo da garantire la integrita', la completezza, la disponibilita' e la riservatezza di iscrizioni ed annotazioni nonche' la identificazione del soggetto che accede ai registri.
Art. 3
Tenuta dei registri
1.I registri sono tenuti in modo informatizzato secondo le regole procedurali.
2.La conformita' alle regole tecniche e alle regole procedurali e' certificata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del Ministro della giustizia prima della messa in uso del sistema.
3.La competente articolazione del Ministero della giustizia o del diverso Ministero presso cui i registri di cui all'articolo 13 sono istituiti puo', su richiesta motivata del capo dell'ufficio interessato e sentito il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, autorizzarne la tenuta su supporto cartaceo.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 10 della legge 12 febbraio 1993, n. 39, si veda nelle note all'art. 1.
Art. 4
Modalita' di tenuta dei registri
1.La tenuta informatizzata dei registri secondo le regole tecniche e le regole procedurali di attuazione garantisce la integrita', la disponibilita' e la riservatezza dei dati e consente l'identificazione del soggetto che accede al registro;
2.I registri tenuti su supporto cartaceo, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente della cancelleria o della segreteria dell'ufficio o da persona da lui delegata.
Art. 5
Rilascio di informazioni, copie, estratti e certificati
2.Nel sistema informatico a ciascun livello di accesso viene attribuito uno specifico codice di identificazione.
Capo II Dei registri informatizzati
Art. 6
Tenuta informatizzata dei registri
1.I registri informatizzati contengono i dati e l'aggregazione dei dati di cui ai modelli dei registri previsti dall'articolo 13 del presente regolamento, ((...)), e comunque da ogni altra disposizione di legge.(1)
2.I dati di cui al comma 1 possono essere contenuti in uno o piu' supporti informatici. Il sistema consente la possibilita' di estrazione dei dati secondo la natura delle controversie, la sezione, il giudice, il nome delle parti, lo stato della causa, la udienza ed ogni altro tipo di dato eventualmente richiesto dalle disposizioni che regolano la tenuta dei registri e la loro individuazione.
3.I registri informatizzati consentono la loro riproduzione, per intero o per estratto, anche su supporto cartaceo.
Art. 7
S o g g e t t i
1.Il dirigente amministrativo dell'ufficio indica per iscritto le persone autorizzate alle operazioni di immissione, cancellazione, variazione ed esibizione.
2.La identificazione di colui che effettua le operazioni di cui al comma 1, con l'indicazione della relativa data ed ora, e' conservata nel sistema informatico.
Art. 8
lnterruzione del funzionamento
1.In caso di interruzione del funzionamento del sistema informatico l'ufficio provvede alla ricezione degli atti apponendo su ciascuno di essi la data, l'ora, se richiesta dalla legge o dalla natura dell'atto, e un numero progressivo provvisorio. Gli atti vengono, successivamente inseriti nel sistema informatico secondo l'ordine risultante dalla data e dal numero provvisorio.
2.Se gli uffici preposti alla ricezione degli atti sono in numero superiore ad uno, l'ordine di inserimento degli atti depositati e' indicato dalla data di deposito, dal numero progressivo che contrassegna il terminale esistente presso l'ufficio che ha ricevuto l'atto e dal numero provvisorio.
Art. 9
Informatizzazione degli atti
1.Gli atti sono formati mediante sistemi informatici conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
2.Se la legge richiede la sottoscrizione dell'atto a pena di nullita', l'autenticita' ne e' attestata mediante la firma digitale, secondo le regole tecniche.
3.L'indicazione a stampa, sui documenti o certificati estratti dal sistema informatico, del nominativo del firmatario e' equipollente, per la validita' dell'atto, all'apposizione di firma autografa.
4.Il sistema informatico consente di effettuare riproduzioni, copie o estratti, anche su supporto cartaceo.
Nota all'art. 9: - Per il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si veda in nota all'art. 1.
Art. 10
Comunicazione dei dati contenuti nei registri e degli atti
Art. 11
Modalita' di accesso ai registri e agli atti
1.L'accesso ai registri e agli atti informatizzati e' effettuato dall'interessato direttamente o tramite l'ufficio depositario ovvero per via telematica, previa identificazione del medesimo secondo le regole procedurali.
2.In caso di rilascio di riproduzioni, copie, estratti o certificati per via telematica, la conformita' di quanto trasmesso all'originale e' attestata nelle forme previste dalla legge in relazione alla natura dell'atto.
3.Quando e' previsto il pagamento di diritti, imposte o tasse, il rilascio di riproduzioni, copie, estratti o certificati per via telematica e' subordinato al previo pagamento degli stessi, della cui avvenuta riscossione e' dato atto nella copia, estratto o certificato trasmessi.
Art. 12
Obblighi di conservazione e di custodia
1.I registri e gli atti tenuti in modo informatico sono conservati per il tempo previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2.I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, curano la conservazione dei registri e degli atti di cui al precedente comma 1, mediante l'utilizzo di supporti non riscrivibili, rinnovati a scadenze prestabilite e secondo le regole tecniche emanate dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione a norma dell'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3.I soggetti di cui al comma 2 procedono, almeno ogni tre anni, alla formazione di una copia storica dell'archivio e ne dispongono la conservazione nei modi di cui al comma 2. Eseguita tale operazione dal registro in uso possono essere eliminati gli atti relativi agli affari esauriti da almeno due anni.
Note all'art. 12: - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica): "15. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalita' amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purche' le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonche' le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale".
Capo III Individuazione dei registri
Art. 13
Elenco dei registri
1.Presso il tribunale sono tenuti i seguenti registri: 1) ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie; 2) ruolo generale degli affari civili - procedimenti speciali sommari; 3) ruolo generale degli affari civili - controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie; 4) ruolo generale degli affari civili - controversie agrarie; 5) ruolo sezionale per le cause ordinarie; 6) ruolo delle cause assegnate a ciascun giudice; 7) ruolo delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatoria assegnate a ciascun giudice; 8) ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore; 9) ruolo delle udienze in materia lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria; 10) registro dei provvedimenti di cui agli articoli 186-bis, 186-ter, 186-quater del codice di procedura civile; 11) registro dei provvedimenti cautelari e d'urgenza; 12) registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza; 13) ruolo dei reclami avverso i provvedimenti cautelari e d'urgenza; 14) ruolo delle udienze collegiali; 15) ruolo delle udienze collegiali per le controversie agrarie; 16) registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati; 17) registro degli affari amministrativi e stragiudiziali; 18) ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio; 19) ruolo generale delle esecuzioni civili; 20) ruolo generale delle espropriazioni immobiliari; 21) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai notai per le operazioni di vendita; 22) ruolo delle istanze per la dichiarazione di fallimento; 23) registro dei fallimenti dichiarati; 24) pubblico registro dei falliti; 25) registro dei concordati preventivi; 26) registro delle amministrazioni concordate; 27) registro delle liquidazioni coatte amministrative; 28) registro delle amministrazioni straordinarie; 29) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)); 30) registro delle adozioni; 31) registro degli interdetti e degli inabilitati; 32) registro delle tutele dei minori e degli interdetti; 33) registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati; 34) registro delle istanze al giudice tutelare; 35) registro delle successioni; 36) registro delle persone giuridiche; 37) registro per la trascrizione delle vendite con patto di riservato dominio; 38) registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici, ai legali e ai curatori, commissari e liquidatori fallimentari; 39) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)); 40) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)); 41) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)); 42) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)); 43) registro per la pubblicazione di giornali e periodici; 44) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali; 45) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione; 46) registro per la trascrizione dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi relativi a vendita o locazione di macchine utensili o di produzione di valore non inferiore a L. 1.000.000; 47) registro generale dei testamenti; 48) ((NUMERO ABROGATO ABROGATA DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)).
2.I registri di cui al comma 1, ad eccezione di quelli contraddistinti dai numeri 8, 9, 12, 14, 15, 16, 24, 34, 37, ((...)), ((...)), 44, 45, e 46, ove tenuti su supporto cartaceo, sono corredati da rubrica alfabetica.
3.Gli uffici giudiziari sottoindicati tengono i registri come di seguito precisato. Presso le sezioni staccate dei tribunali sono tenuti i medesimi registri previsti dai numeri 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 38,((...)), ((...)), 44, 45 e((...)) del comma 1.
4.Presso la corte di appello sono tenuti i registri previsti dai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 38, ((...)), ((...)), ((...)), ((...)), 44, 45 e ((...)) del comma 1.
5.Presso la Suprema corte di cassazione sono tenuti i seguenti registri: 1) ruolo generale degli affari civili e relativa rubrica alfabetica; 2) ruolo di udienza per ciascuna sezione; 3) registro cronologico dei provvedimenti e degli atti originali; 4) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione; 5) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)).
6.Presso il giudice di pace sono tenuti i seguenti registri: 1) ruolo generale degli affari contenziosi civili e relativa rubrica alfabetica; 2) registro dei provvedimenti ex art. 186-bis, 186-ter, 186-quater; 3) registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza; 4) registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati; 5) ruolo di udienza; 6) ruolo generale degli affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi e relativa rubrica alfabetica; 7) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali; 8) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione; 9) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)); 10) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)); 11) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici; 12) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)).
Art. 14
Determinazione dei modelli dei registri
1.Ciascuno dei registri indicati all'articolo 13 puo' consistere di uno o piu' modelli.
2.Con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei casi previsti dall'articolo 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono stabiliti i modelli di cui al comma 1. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 33 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e dall'articolo 3 della legge 23 marzo 1956, n. 182.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 646 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato): "Art. 646. - I progetti di regolamento di pubblica amministrazione, d'istruzione o di altre disposizioni di carattere continuativo, concernenti la contabilita' e i servizi amministrativi che abbiano con essa attinenza, debbono essere sottoposti al preventivo esame del ministro delle finanze (ragioneria generale). Quando occorra sentire su detti progetti il Consiglio di Stato, viene a questo comunicato lo schema concordato col ministero suddetto. I decreti reali e ministeriali che approvano i regolamenti, le istruzioni o le disposizioni di cui sopra, vengono emanati di concerto col ministro delle finanze. Negli altri provvedimenti, che non abbiano forma di decreto, deve farsi menzione dell'accordo preso col Ministro medesimo. Deve inoltre farsi sempre menzione del parere del Consiglio di Stato, quando sia intervenuto". - Si riporta il testo dell'art. 33 del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368: "Art. 33. - Nel caso previsto dall'art. 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero". - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 23 marzo 1956, n. 182, recante "Norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie": "Art. 3. - Negli uffici giudiziari, aventi un numero rilevante di affari, il dirigente la cancelleria puo' disporre la divisione in piu' volumi dei registri indicati nell'art. 33 del decreto 18 dicembre 1941, n. 1368".
Capo IV Della raccolta dei provvedimenti
Art. 15
Archivio digitale dei provvedimenti
1.Presso la cancelleria del tribunale e della corte di appello e' istituito un archivio, tenuto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, dove sono conservati, in copia, le sentenze e gli altri provvedimenti in materia civile e penale, che sono determinati con decreti del Ministro della giustizia.
2.I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, possono rilasciare copia autentica degli atti contenuti nell'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 16
Prima copia dei provvedimenti in forma digitale
Art. 17
Archivio digitale dei provvedimenti del giudice di pace
1.Presso la cancelleria del giudice di pace e' istituito un archivio, tenuto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, dove sono conservati, in copia, le sentenze, comprese quelle emesse ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, e gli altri provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 1, se soggetti all'obbligo di registrazione.
2.Ferme le competenze dell'ufficio di cancelleria del giudice di pace in ordine agli adempimenti previsti dagli articoli 16 e 18, il supporto informatico contenente la raccolta dei provvedimenti, se sussistono ragioni organizzative e tecniche, puo' essere collocato presso il tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio.
3.La decisione di collocare il supporto informatico fuori dell'ufficio del giudice di pace e' assunta dalla competente articolazione del Ministero della giustizia sentiti il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, il presidente del tribunale e il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.
Nota all'art. 17: - Si trascrive il testo dell'art. 281-sexies del codice di procedura civile: "Art. 281-sexies (Decisione a seguito di trattazione orale). - Se non dispone a norma dell'art. 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, puo' ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria".
Art. 18
Raccolta dei provvedimenti
1.I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, procedono, almeno ogni tre anni, alla formazione di una copia dell'archivio mediante l'utilizzo di supporti non riscrivibili, secondo le regole tecniche emanate dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione a norma dell'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Eseguita tale operazione dalla raccolta di cui all'articolo 15, comma 1, possono essere eliminati i provvedimenti depositati da almeno tre anni.
Nota all'art. 18: - Per il testo dell'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si veda in nota all'art. 9.
Capo V Norme finali e transitorie
Art. 19
Raccolta dei provvedimenti in originale
1.Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 35 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, 16, comma 2 e 23 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, regolanti la raccolta annuale degli originali dei provvedimenti giurisdizionali.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 35 del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368: "Art. 35 (Volumi dei provvedimenti originali). - Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonche' le copie dei verbali contententi le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281-sexies". - Si riporta il testo degli articoli 16, comma 2, e 23 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, recante "Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale": "2. Gli originali dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sono custoditi nel fascicolo relativo agli atti di indagine presso la segreteria del pubblico ministero. Per le sentenze e per i decreti di condanna emessi dal giudice per le indagini preliminari si applica la disposizione dell'art. 23". "Art. 23. - 1. Gli originali delle sentenze e dei decreti penali di condanna sono raccolti in appositi volumi custoditi nella cancelleria del giudice che li ha emessi".
Art. 20
Regole procedurali
1.Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento sono emanate le regole procedurali.
2.Nelle more della emanazione delle regole procedurali i sistemi informatici in uso possono essere utilizzati se assicurano il controllo dell'accesso ai dati e la integrita' fisica degli stessi secondo gli standard indicati dall'ufficio del responsabile dei sistemi informativi automatizzati.
Il Ministro della giustizia Diliberto
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Il Ministro delle finanze Visco
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2000
Atti di Governo, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 67
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