DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2000, n. 152
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 28 aprile 1998, n. 125, recante "Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riforma dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro sen. prof.
Franco Bassanini;
Considerato che l'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 125 del 1998 stabilisce che:
al Sistema statistico nazionale (SISTAN) partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso;
tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo criteri che garantiscono il rispetto dei principi di imparzialita' e completezza dell'informazione statistica e che ad essi si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 322 del 1989;
Rilevato come ai fini della suddetta individuazione la definizione dei criteri costituisca distinto ed autonomo adempimento preliminare anche perche' i suddetti criteri dovranno essere osservati in ogni successiva circostanza nella quale si procedera' all'individuazione di soggetti privati aventi i requisiti per la partecipazione al SISTAN;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Criteri
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, si veda in note alle premesse. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1998 ( (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. (Omissis). - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 125/1998 (Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996). "Art. 2. - 1. Al sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso. Tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo criteri che garantiscano il rispetto dei principi di imparzialita' e completezza dell'informazione statistica. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 322 del 1989. 2. I soggetti costituenti il SISTAN contribuiscono mediante l'apporto di risorse anche finanziarie ai progetti di assistenza tecnica ed agli interventi di formazione destinati al personale addetto alle attivita' statistiche. Note all'art. 1: - Per il titolo del decreto legislativo n. 322/1989 vedi le premesse del provvedimento. - La legge n. 675/1996 reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". - Il decreto legislativo n. 281/1999 reca: "Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e di ricerca scientifica".
Art. 2
Procedimento
1.I soggetti privati di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125, che intendono partecipare mediante il proprio ufficio di statistica al SISTAN avanzano apposita istanza all'ISTAT che, tramite la segreteria centrale del SISTAN, svolge l'istruttoria per accertare il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 1. Tale segreteria puo' acquisire elementi di valutazione anche da amministrazioni centrali dello Stato o da altri soggetti pubblici che partecipino al capitale sociale del soggetto richiedente o esercitino nei suoi confronti funzioni di vigilanza. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, il Ministro delegato alla attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, emana il provvedimento di definizione del procedimento, su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989.
p. Il Presidente: Bassanini
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 361
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 125/1998 vedi note alle premesse. - Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 322/1989 e' il seguente: "Art. 17 (Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica). - 1. E' costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituita ai sensi dell'art. 3. 2. Il comitato e' composto: a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede; b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei piu' complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT; c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) da un rappresentante dell'UPI; e) da un rappresentante dell'Union-camere; f) da tre rappresentanti dell'ANCI; g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei piu' complessi sistemi d'informazione; h) dal direttore generale dell'ISTAT; i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini. 3. Il comitato puo' essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione. 4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non piu' di due volte. 6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonche' atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso dell'amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formuli rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale. 7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessita'. 8. Il comitato e' costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.
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