DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2000, n. 189
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali; Decreta: Piena ed intera esecuzione e' data all'intesa fra il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 296
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87 della Costituzione, e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - La legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1985, n. 85, reca ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo, addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, reca la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nota all'art. 7: - L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, recante: esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiasiche, e' il seguente: "Art. 7. - 1. Al fine di verificare con continuita' l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti, e' istituito l'"Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprieta' ecclesiastica". 2. L'Osservatorio e' composto in modo paritetico da rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Conferenza episcopale italiana ed e' presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un vescovo rappresentante della Conferenza episcopale italiana. Le riunioni sono tenute alternativamente presso le sedi del Ministero e della Conferenza episcopale italiana e sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonche' ogni volta che i presidenti lo ritengano opportuno. 3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e di enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno".
Intesa Ministro beni e attivita' culturali e presidente della Conferenza episcopale italiana-art. 1
INTESA tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI quale autorita' statale che sovrintende alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, autorizzata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 gennaio 2000, e IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 30 ottobre 1999 (Prot. N. 8568/99/RS), agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 23, lettera q), dello statuto della medesima, ritenendo necessario procedere alla stipulazione dell'intesa di cui all'art. 12, n. 1, comma terzo, dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, CONVENGONO sulle seguenti disposizioni: Art. 1. Principi generali 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali (di seguito denominato Ministero) e la Conferenza episcopale italiana (di seguito denominata C.E.I.) concordano che siano considerati di interesse storico, ai fini della presente intesa, gli archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonche' gli archivi appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole interesse storico ai sensi della normativa civile vigente. 2. Il Ministero e la C.E.I., fermo restando quanto previsto dalla normativa civile vigente, concordano anche sul principio per il quale i beni culturali di carattere documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione. 3. Il Ministero e la C.E.I., concordano inoltre sulla necessita' di assicurare, secondo le rispettive competenze, ogni possibile intervento per garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e contro il degrado degli edifici ove sono conservati gli archivi di cui al comma 1. 4. Per agevolarne la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso l'archivio storico della diocesi competente per territorio. Nel caso di soppressione di parrocchie o di diocesi, gli archivi delle parrocchie o delle diocesi soppresse vengono depositati presso l'archivio della parrocchia o presso quello storico della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a seguito del provvedimento di soppressione. Nel caso di archivi appartenenti a istituti di vita consacrata o a societa' di vita apostolica il deposito, quando necessario, avviene presso l'archivio storico della provincia corrispondente; in mancanza di questo, presso l'archivio storico generale o presso struttura analoga, purche' siti in territorio italiano, dei medesimi istituti o societa'.
Intesa Ministro beni e attivita' culturali e presidente della Conferenza episcopale italiana-art. 2
Art. 2. Interventi della Chiesa cattolica 1. Ferme restando le disposizioni pertinenti contenute nella normativa civile vigente, l'autorita' ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la conservazione e a dispore l'apertura alla consultazione degli archivi degli enti e istituzioni ecclesiastiche di cui all'art. 1, comma 1. 2. L'autorita' ecclesiastica competente si impegna, in particolare, a dotare gli archivi storici diocesani: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini tra l'altro l'orario di apertura al pubblico, di personale qualificato, di inventari e di strumenti di corredo aggiornati. Lo schema-tipo di regolamento stabilisce i termini di consultazione, previa intesa con il Ministero. 3. L'autorita' ecclesiastica competente si impegna a promuovere l'inventariazione del materiale documentario e archivistico e l'adozione di dispositivi di vigilanza, custodia e sicurezza, nonche' a controllare che venga rispettata la normativa civile e canonica in materia di divieto di alienazione, trasferimento ed esportazione di beni culturali. Vigila, per quanto le compete, sulla circolazione del materiale documentario e archivistico nel mercato antiquario. 4. La C.E.I. destina agli archivi storici diocesani specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.
Intesa Ministro beni e attivita' culturali e presidente della Conferenza episcopale italiana-art. 3
Art. 3. Interventi dello Stato 1. Il Ministero fornisce agli archivi di cui all'art. 1, comma 1, per il tramite delle proprie soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione di attrezzature, la redazione di inventari, il restauro di materiale documentario, la dotazione di mezzi di corredo, nonche' per le pubblicazioni previste da apposite convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software) relativo a programmi e progetti di inventariazione, la formazione del personale. 2. Al fine di favorire l'accesso agli interventi indicati nel comma 1, la C.E.I. predispone un apposito elenco di archivi di interesse storico e lo trasmette, periodicamente aggiornato, al Ministero, il quale lo deposita presso le soprintendenze archivistiche. Di tale elenco fanno parte anche gli archivi di interesse storico appartenenti a istituti di vita consacrata o a societa' di vita apostolica, segnalati alla C.E.I. dai superiori maggiori competenti. In relazione agli interventi da programmare, il Ministero da la priorita' agli archivi storici diocesani nonche' agli archivi generalizi e provinciali di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata o a societa' di vita apostolica. 3. Gli archivisti ecclesiastici possono essere ammessi, in soprannumero, nella misura massima del 10% dei posti, alle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli archivi di Stato e ai corsi di restauro, nei casi in cui sia previsto il numero chiuso. Con particolari accordi, ove lo consentano le risorse disponibili, potranno essere attivati presso le predette scuole corsi specificamente destinati agli archivisti ecclesiastici, in collaborazione tra l'amministrazione archivistica e la C.E.I. 4. Il Ministero si adopera per l'incremento dell'attivita' di vigilanza sul mercato antiquario, anche tramite i competenti organi di polizia giudiziaria. A tal fine le autorita' ecclesiastiche prestano la propria collaborazione.
Intesa Ministro beni e attivita' culturali e presidente della Conferenza episcopale italiana-art. 4
Art. 4. Interventi in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato 1. La collaborazione tra autorita' ecclesiastiche e civili e' finalizzata ad assicurare la conservazione e la consultazione degli archivi di cui all'art. 1, comma 1. 2. La collaborazione si attua, in primo luogo, nell'ambito dell'inventariazione del patrimonio documentario e archivistico, che costituisce fondamento conoscitivo di ogni elaborazione scientifica e di ogni intervento di tutela. 3. Il Ministero e la C.E.I. si impegnano ad adottare iniziative idonee ad accelerare e coordinare i programmi di inventariazione, precisando luoghi, tipologie e durata degli interventi, a sviluppare adeguatamente la rete informatica e a rispettare criteri e modelli comuni che consentano l'interscambio delle informazioni. 4. Le autorita' ecclesiastiche competenti offrono alle soprintendenze archivistiche la piu' ampia collaborazione, favorendo l'accesso agli archivi di cui all'art. l, comma 1, per l'espletamento delle operazioni di ricognizione necessarie alla realizzazione dei programmi di inventariazione, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente. 5. Le mostre che riguardino il patrimonio documentario e archivistico di proprieta' ecclesiastica possono essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti autorita' ecclesiastiche e civili, nel rispetto della normativa canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonche' la ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali pubblicazioni. 6. In caso di calamita' naturali le autorita' ecclesiastiche e civili collaborano per il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle priorita' di intervento, il deposito temporaneo del materiale documentario e archivistico in archivi ecclesiastici o statali, nonche' per il restauro del materiale danneggiato.
Intesa Ministro beni e attivita' culturali e presidente della Conferenza episcopale italiana-art. 5
Art. 5. Principi generali 1. Il Ministero e la C.E.I., nell'ambito della collaborazione diretta a favorire la conservazione e la consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, concordano sul principio che i beni librari di interesse storico (manoscritti, a stampa e su altri supporti) appartenenti ai medesimi enti e istituzioni rimangano nei rispettivi luoghi di conservazione. 2. Il Ministero e la C.E.I. concordano, inoltre, sulla necessita' di assicurare ogni possibile intervento atto a garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e prevenzione contro il degrado degli edifici e dei fondi storici anteriori a 50 anni delle biblioteche appartenenti ai predetti enti e istituzioni. 3. Al fine di consentire ogni approfondimento scientifico e ogni intervento tecnico volti alla conservazione e alla tutela del relativo patrimonio, il Ministero e la C.E.I. si impegnano a concordare indirizzi e a definire strumenti omogenei in materia di inventariazione e catalogazione del materiale librario. 4. Al fine di garantire l'uniformita' dei formati di descrizione catalografica, la diffusione delle informazioni bibliografiche e l'erogazione dei servizi, anche mediante l'integrazione dei sistemi, il Ministero e la C.E.I. concordano che - nel quadro dei processi di cooperazione tra biblioteche per quanto attiene l'informatizzazione - la rete italiana per le informazioni e i servizi bibliografici del servizio bibliotecario nazionale (SBN) costituisce il sistema di riferimento. 5. La collaborazione tra autorita' ecclesiastiche e autorita' civili si realizza attraverso convenzioni, finalizzate alla conservazione, consultazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico mediante attivita' di inventariazione, catalogazione, censimento, anche promuovendo appositi progetti.
Intesa Ministro beni e attivita' culturali e presidente della Conferenza episcopale italiana-art. 6
Art. 6. Interventi della Chiesa cattolica 1. L'autorita' ecclesiastica si impegna: ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche; ad assicurare l'inventariazione, la catalogazione nonche' la revisione dei cataloghi esistenti; a favorire la consultazione attraverso l'erogazione dei servizi, quali le informazioni bibliografiche, le riproduzioni e il prestito, tutelando comunque il patrimonio raro e di pregio. 2. Un elenco, periodicamente aggiornato, delle biblioteche di particolare rilevanza esistenti nelle diocesi e' trasmesso dalla C.E.I. al Ministero. L'elenco e' integrato con l'indicazione delle biblioteche di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata e a societa' di vita apostolica, segnalate alla C.E.I. dai rispettivi superiori maggiori. L'autorita' ecclesiastica competente si impegna a dotare le biblioteche comprese nell'elenco: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini, tra l'altro, l'orario di apertura al pubblico; di personale qualificato; di inventari e di cataloghi aggiornati. 3. L'autorita' ecclesiastica promuove attivita' sistematiche di censimento e aggiornamento dei dati relativi alle strutture e al patrimonio librario, al fine di verificare in modo continuativo lo stato di conservazione dei beni bibliografici e di tracciare o completare la mappa delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche presenti in Italia 4. L'autorita' ecclesiastica predispone una programmazione triennale, aggiornata annualmente, degli interventi e attivita' di cui al presente articolo, avendo cura di individuare ordini di priorita' e di fornire progetti di massima con le relative previsioni di spesa, tenendo anche conto degli interventi in materia programmati dalle regioni e dagli altri enti locali. Tale programmazione deve essere contestualmente inviata alle competenti autorita' pubbliche. 5. La C.E.I. destina alle biblioteche di cui al comma 2 specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.
Intesa Ministro beni e attivita' culturali e presidente della Conferenza episcopale italiana-art. 7
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