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LEGGE 22 giugno 2000, n. 194

Current text a fecha 2000-07-13

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 26 marzo 1998.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 27 milioni annue per ciascuno degli anni 2000 e 2002 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Accordo

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico

Agreement

Allegato AGREMEENT Parte di provvedimento in formato grafico