DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2000, n. 197
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i regolamenti CEE n. 571/88 del 29 febbraio 1988, e successive modificazioni, n. 357/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, n. 2186 del 22 luglio 1993;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2000;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I Obiettivi e campo di osservazione
Art. 1
Obiettivi
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Nota al titolo: Per il testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi in note alle premesse. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87 della Costituzione, e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice Le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il "referendum" popolare nel casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nel casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (in Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), recante "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali". - Il testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (in Gazzetta Ufficiale, 22 maggio 1999, n. 118), recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", e' il seguente: "Art. 37 (Disposizioni in materia di censimenti). - 1. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale dell'agricoltura, che avra' luogo nel corso dell'anno 2000, allo scopo utilizzando le risorse gia' autorizzate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. 2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di volta in volta competenti a seconda del tipo di rilevazione censuaria, sentita la Conferenza unificata di cui ai decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le modalita' di esecuzione per tutti i censimenti, di diffusione dei dati, di fornitura agli organismi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) dei dati elementari non nominativi, le modalita' per il confronto dei dati dei censimenti della popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I regolamenti disciplinano altresi': a) l'attribuzione agli organismi del SISTAN, incaricati di svolgere le operazioni di censimento, di un contributo forfettario per le spese di rilevazione e per le spese generali e di coordinamento tecnico; b) il conferimento da parte degli organismi del SISTAN, competenti a svolgere attivita' di rilevazione, dell'incarico di rilevatore e di coordinatore a personale dipendente o non dipendente nonche' le caratteristiche ed i contenuti minimi delle prestazioni richieste che saranno coperte da assicurazione e retribuite con un compenso determinato in base al numero di unita' rilevate e ad altri elementi che differenziano le prestazioni, quali la dispersione territoriale e la complessita' aziendale, ed erogato, per il personale dipendente, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro; c) le modalita' di assunzione da parte dell'ISTAT e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero il ricorso alla collaborazione professionale di soggetti esterni, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie; d) l'utilizzazione, da parte degli organismi incaricati delle attivita' di rilevazione, di rilevatori e coordinatori non dipendenti, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale; e) le modalita' di diffusione dei dati relativi alla struttura socio-demografica, economica ed occupazionale con frequenza inferiore alle tre unita', ove la disaggregazione risulti necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di carattere internazionale, comunitario, nazionale/i e locale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati sensibili. 3. Per l'esecuzione di tutti i censimenti resta confermata l'estensione dell'ISTAT delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 ed al terzo comma dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966. n. 559, e successive modificazioni. 4. Gli oneri di spesa previsti dal presente articolo restano a carico delle risorse destinate ai censimenti". - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (in Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222), reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il regolamento CEE n. 571/1988 del Consiglio del 29 febbraio 1988 (in Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1988 n. L 056), reca norme sull'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997. - Il regolamento CEE n. 357/1979 del Consiglio del 5 febbraio 1979 (in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1979, n. L 054), reca norme sulle indagini statistiche sulle superfici viticole. - Il regolamento CEE n. 2186/1993 del Consiglio del 22 luglio 1993 (in Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1993, n. L 196), reca norme sul coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici. - Il decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281 (in Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202), reca norme sulla "Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali". Nota all'art. 1: - Per i regolamenti CEE ivi citati, si veda in note alle premesse.
Art. 2
Campo di osservazione del censimento
l. Il censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun comune: a) la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte; b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali il sistema di conduzione e di contabilita', la forma giuridica, la commercializzazione di prodotti aziendali, la superficie e l'utilizzazione di terreni, indicando distintamente la superficie per coltivazioni in serra ed in piena area, l'irrigazione, gli impianti e i fabbricati rurali, la superficie della vite, la superficie a colture specializzate floricole o a vivai di piante ornamentali, la consistenza degli allevamenti, la produzione e l'impiego del latte, l'utilizzazione di mezzi meccanici e di tecnologie informatiche, il lavoro in azienda, le produzioni di qualita' e le pratiche agronomiche, le attivita' connesse all'agricoltura, la localizzazione dell'azienda, dei suoi terreni e allevamenti.
Art. 3
Unita' di rilevazione
1.L'unita' di rilevazione del censimento e' l'azienda agricola, forestale e zootecnica. Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unita' tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioe' persona fisica, societa' od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata.
2.Sono unita' di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.
Art. 4
Localizzazione delle unita' di rilevazione
1.Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel comune in cui e' ubicato il centro aziendale o, in mancanza, nel comune ove e' ubicata la maggior parte dei terreni.
2.Per centro aziendale si intende l'insieme dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi alle attivita' dell'azienda stessa, nonche' i locali adibiti anche ad attivita' gestionali. In esso sono comprese le abitazioni del conduttore e della manodopera impiegata nell'azienda, i ricoveri degli animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo.
Titolo II Modello di rilevazione
Art. 5
Questionari del censimento
l. Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte mediante appositi questionari predisposti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che fornisce i modelli e gli altri stampati necessari per la rilevazione. 2. E' fatto divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT.
Titolo III Organi e operazioni del quinto censimento dell'agricoltura
Art. 6
Organi di censimento
1.L'ISTAT, anche tramite i propri uffici regionali, sovrintende a tutte le operazioni censuarie, avvalendosi degli organismi del sistema statistico nazionale, e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento del censimento.
2.Per l'esecuzione delle operazioni di censimento l'ISTAT si avvale degli uffici di statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' dell'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). L'ISTAT puo', altresi', avvalersi degli altri enti ed organismi del sistema statistico nazionale.
3.Agli uffici di statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficio di censimento comunale e di ufficio di censimento provinciale; al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. I comuni possono svolgere tali funzioni anche in forma associata, ovvero con la partecipazione delle comunita' montane.
4.I comuni e le CCIAA che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di responsabile ad un dipendente munito di adeguata professionalita'.
5.Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione autonoma Valle d'Aosta le operazioni di censimento, attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA, sono svolte rispettivamente dagli uffici di statistica delle province autonome e della regione.
6.Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano le attivita' censuarie previste dal protocollo d'intesa tra la Conferenza Stato-regioni e l'ISTAT approvato il 5 agosto 1999 sono svolte dagli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, nonche' dagli enti delegati in materia di agricoltura, ivi comprese le province, ove previsto dai piani regionali di censimento e secondo le modalita' in essi contenute.
7.Ove si verifichino, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, potra' avocare a se' l'esercizio delle relative funzioni.
Nota all'art. 6: - Per il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ivi citato, si veda in note alle premesse.
Art. 7
Operazioni censuarie
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