DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2000, n. 198

Type DPR
Publication 2000-06-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 22 della legge 24 novembre 1999, n. 468;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' e definizioni

1.Il presente regolamento disciplina il coordinamento e l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazioni delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468 (per l'argomento, vedasi in note alle premesse), concerne: "Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374". Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: "Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il "referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Il testo dell'art. 22 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale), e' il seguente: "Art. 22 (Norma di coordinamento e di attuazione). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al capo I". - Il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa)". Note all'art. 1: - Per il capo I della citata legge 24 novembre 1999, n. 468, vedasi in nota al titolo. - La legge 21 novembre 1991, n. 374, disciplina la istituzione del giudice di pace.

Art. 2

Integrazione del consiglio giudiziario con rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati

1.Ai fini previsti dall'articolo 4, comma 2, della legge, i consigli dell'ordine degli avvocati di ogni distretto di corte d'appello designano i loro rappresentanti nel numero di cinque con funzioni di componente effettivo e di non meno di dieci con funzioni di componente supplente.

2.Ai fini delle sostituzioni previste dall'articolo 10-quater della legge, i rappresentanti designati ai sensi del comma 1, sono sostituiti da quelli supplenti iscritti all'albo professionale relativo ai circondari con capoluogo piu' vicino a quello ove esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione.

Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 4, comma 2, della citata legge n. 374/1991, vedasi note all'art. 10. - Il testo dell'art. 10-quater della citata legge n. 374/1991 e' il seguente: "Art. 10-quater (Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati). - 1. Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell'art. 7 e al comma 4 dell'art. 9, di rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario".

Art. 3

Requisiti per la designazione

1.I rappresentanti designati ai sensi dell'articolo 2 devono essere in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 5 della legge e devono essere iscritti all'albo da almeno cinque anni.

Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) della citata legge n. 374/1991, vedasi note all'art. 9.

Art. 4

Modalita' di designazione

1.Ciascun consiglio dell'ordine non puo' esprimere piu' di due rappresentanti con funzioni di componente effettivo e di tre con funzioni di componente supplente. Ciascun consiglio dell'ordine deve esprimere almeno due componenti con funzioni di componente supplente.

2.Nella designazione e' indicato l'ordine in cui i componenti supplenti subentrano agli effettivi in caso di mancanza o impedimento.

3.Nel caso in cui un componente effettivo o supplente cessi dalla carica per dimissioni o per qualunque altra causa, si provvede a nuova designazione.

4.Il presidente del consiglio dell'ordine avente sede nel capoluogo del distretto coordina il procedimento di designazione, comunica al presidente della corte d'appello il nominativo o i nominativi dei designati e trasmette la relativa documentazione.

Art. 5

Verifica delle condizioni per la designazione e durata dell'incarico

1.Nella prima seduta successiva alla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, il consiglio giudiziario, nell'originaria composizione, verifica la regolarita' delle designazioni dei rappresentanti dei consigli dell'ordine.

2.I rappresentanti designati dai consigli dell'ordine cessano dalla carica insieme ai componenti elettivi del consiglio giudiziario.

Art. 6

Componenti supplenti

1.In caso di mancanza o impedimento, da qualsiasi causa determinato, i rappresentanti designati come componenti effettivi sono sostituiti dai componenti supplenti, secondo l'ordine indicato in sede di designazione. Se tale ordine non e' stato indicato, si tiene conto della maggiore anzianita' di iscrizione dei designati nel rispettivo albo.

Art. 7

Termine per le designazioni

1.La comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4 deve essere effettuata non oltre i dieci giorni successivi alla data in cui hanno luogo le elezioni per il rinnovo del consiglio giudiziario.

Art. 8

Termini per gli adempimenti del presidente della corte d'appello

1.Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge, il presidente della corte d'appello provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge un anno prima che si verifichi la vacanza nella pianta organica. Qualora abbia notizia del verificarsi di una vacanza prima della scadenza del termine previsto, il presidente della corte d'appello provvede immediatamente ai medesimi adempimenti.

Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 374/1991, e' il seguente: "Art. 7 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace). - 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, puo' essere confermato una sola volta per uguale periodo. 1-bis. Per la conferma non e' richiesto il requisito del limite massimo di eta' previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'. 2. Una ulteriore nomina non e' consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico. 2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneita' del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantita' statistica del lavoro svolto. 2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. 2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorita' sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'art. 10-ter". - Per il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 374/1991, vedasi note all'art. 10.

Art. 9

Possesso dei requisiti per l'ammissione al tirocinio

1.I requisiti per l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 5 della legge, necessari per la nomina, devono essere posseduti alla data della deliberazione di ammissione da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 374/1991, e' il seguente: "Art. 5 (Requisiti per la nomina). - 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza; e) avere idoneita' fisica e psichica; f) avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni; g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente, pubblica o privata; h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. 2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non e' richiesto per coloro che hanno esercitato: a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio; b) funzioni notarili; c) insegnamento di materie giuridiche nelle universita'; d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. 3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario. 4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina".

Art. 10

Domanda

1.Con la domanda di cui all'articolo 4 della legge, l'interessato dichiara di possedere i requisiti indicati per la nomina dall'articolo 5 della legge, facendo eventualmente presente quale tra essi e' in corso di perfezionamento. Il possesso dei requisiti previsti, ad eccezione di quello concernente l'idoneita' fisica e psichica, che deve essere documentato con certificato medico rilasciato dalla azienda sanitaria locale competente o da medico militare, sono oggetto di autocertificazione ai sensi del comma 11 dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2.La domanda di cui al comma 1 contiene, altresi', a pena di inammissibilita', la dichiarazione dell'interessato di non essere gia' stato ammesso a tirocinio in corso di svolgimento, o ancora da svolgersi, presso altro distretto e di non versare in alcuna causa di incompatibilita' di cui all'articolo 8 della legge.

3.Qualora voglia concorrere all'ammissione al tirocinio per sedi appartenenti a diversi distretti, l'interessato formula domanda per ciascun distretto. La presentazione di piu' domande, quale ne sia l'ordine, non determina preferenze tra le sedi indicate, anche se comprese nello stesso distretto. Il Consiglio giudiziario esamina le domande di ammissione secondo l'ordine che sara' ritenuto maggiormente utile a soddisfare esigenze di buona amministrazione e di copertura celere delle vacanze.

4.L'essere stato ammesso a tirocinio nell'ambito di un qualsiasi distretto rende non piu' valida qualsiasi altra domanda eventualmente ancora pendente. A tal fine, la domanda di ammissione si considera accolta all'atto della delibera di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge.

5.Il Consiglio superiore della magistratura puo', con circolare, disciplinare le modalita' di presentazione e di istruttoria delle domande, nonche' individuare ulteriori elementi e termini cui esse devono conformarsi, a pena di inammissibilita', anche al fine del piu' sollecito espletamento delle procedure di individuazione delle persone da ammettere.

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