DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in paricolare, l'articolo 19;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri dell'ambiente, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 5 febbraio 1999, n. 25 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1998). - L'art. 19 della succitata legge così recita: "Art. 19 (Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori: criteri di delega). -1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legslativi per dare organica attuazione alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) definire le misure necessarie ad assicurare, in via generale, la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, nonchè le specifiche misure di protezione da attuare anche per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazione e per gli interventi di cui, rispettivamente, ai titoli VII e IX della direttiva 96/29/EURATOM; b) individuare le altre pratiche di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 96/29/EURATOM, nonchè le altre pratiche da sottoporre ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM; c) indicare le pratiche non soggette ad autorizzazione previste dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva 96/29/EURATOM; d) fissare i livelli di eliminazione per lo smaltimento, il riciclo o la riutilizzazione ai fini della deroga di cui all'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM.". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 reca: Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti. - La direttiva 96/29/Euratom è pubblicata in G.U.C.E n. L. 159 del 29 giugno 1996. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 reca: Conferlinento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Note all'art. 1: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse. - La direttiva 89/618/Euratom è pubblicata in G.U.C.E n. L. 357 del 7 dicembre 1989. - La direttiva 90/641/Euratom è pubblicata in G.U.C.E n. L. 349 del 31 dicembre 1990. - La direttiva 92/3/Euratom è pubblicata in G.U.C.E n. L. 035 del 12 febbraio 1992. - La direttiva 96/29/Euratom è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 159 del 29 giugno 1996.
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