LEGGE 25 luglio 2000, n. 232

Type Legge
Publication 2000-07-25
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles 1'8 dicembre 1997.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 60 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Accordo - art. 1

ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO, COORDINAMENTO POLITICO E COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI MEMBRI, DA UNA PARTE, E GLI STATI UNITI DEL MESSICO, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri della Comunita' europea, LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata "Comunita'"; da una parte, e GLI STATI UNITI DEL MESSICO, in appresso denominati "Messico", dall'altra, CONSIDERANDO il patrimonio culturale comune e i profondi legami storici, politici ed economici che li uniscono; TENENDO PRESENTE l'obiettivo globale di sviluppare e rafforzare il quadro generale delle relazioni internazionali, in particolare tra l'Europa e l'America latina; CONSIDERANDO il contributo fondamentale dato al consolidamento di tutti questi vincoli dall'accordo quadro di cooperazione firmato il 26 aprile 1991 a Lussemburgo tra la Comunita' e il Messico; CONSIDERANDO che entrambe le Parti sono interessate ad allacciare nuovi vincoli contrattuali al fine di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali, in particolare attraverso un piu' ampio dialogo politico, la progressiva e reciproca liberalizzazione del commercio, la liberalizzazione dei pagamenti correnti, dei movimenti di capitale e delle partite invisibili, la promozione degli investimenti e una piu' vasta cooperazione; CONSIDERANDO la loro piena adesione al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, enunciati nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, dei principi di diritto internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati in base alla Carta delle Nazioni Unite, nonche' dei principi dello Stato di diritto e del buon governo enunciati nella dichiarazione interministeriale del Gruppo di Rio-Unione europea adottata a Sao Paulo nel 1994; TENENDO PRESENTE che, al fine di intensificare le relazioni in tutti i settori di interesse comune, il dialogo politico dovrebbe essere istituzionalizzato sia a livello bilaterale che internazionale; CONSIDERANDO l'importanza che entrambe le Parti attribuiscono ai principi e ai valori contenuti nella Dichiarazione finale del Vertice mondiale per lo sviluppo sociale tenutasi a Copenaghen nel marzo 1995; TENENDO PRESENTE che entrambe le Parti intendono applicare correttamente il principio dello sviluppo sostenibile enunciato nell'Agenda 21 della Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo; CONSIDERANDO la loro adesione ai principi dell'economia di mercato e l'importanza di un impegno ai fini di un commercio internazionale libero in basa alla norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nell'ambito della loro adesione all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), e sottolineando, in particolare, l'importanza di un regionalismo aperto; TENENDO CONTO della Dichiarazione solenne congiunta firmata a Parigi il 2 maggio 1995, in cui le Parti decidevano di conferire alla relazione bilaterale una prospettiva a lungo termine in tutti i settori, HANNO DECISO di concludere il presente accordo: ARTICOLO 1 Fondamenti dell'accordo Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, sanciti nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, e' alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Natura e campo di applicazione L'accordo ha l'obiettivo di consolidare le relazioni esistenti fra le Parti in base a principi di reciprocita' e comunanza di interessi. A tal fine, l'accordo istituzionalizza il dialogo politico, rinsalda le relazioni commerciali ed economiche mediante la liberalizzazione degli scambi in base alle norme dell'OMC e intensifica e amplia la cooperazione.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 1. Le Parti decidono di istituzionalizzare ed intensificare il dialogo politico in base ai principi di cui all'articolo 1 che riguardano tutte le questioni bilaterali e internazionali di comune interesse o conducono a piu' strette consultazioni tra le Parti nell'ambito delle organizzazioni internazionali a cui appartengono entrambe. 2. Il dialogo si svolgera' in base alla "Dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra Unione Europea e Messico", che e' parte integrante dell'accordo e che e' inclusa nell'Atto Finale. 3. Il dialogo ministeriale previsto dalla Dichiarazione congiunta avverra' principalmente nell'ambito del Consiglio congiunto istituito dall'articolo 45.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Obiettivo Il presente titolo mira a creare un quadro che favorisca lo sviluppo degli scambi di beni e servizi, compresa la liberalizzazione bilaterale e preferenziale, progressiva e reciproca dello scambio di merci e servizi, tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti e settori terziari e in base alle norme dell'OMC.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Scambi di merci Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, il Consiglio congiunto stabilisce le modalita' e il calendario per una liberalizzazione bilaterale, progressiva e reciproca degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di merci, in base alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT), e tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti. Le decisioni vertono, in particolare, sui seguenti punti: a) oggetto della liberalizzazione e periodi transitori; b) dazi doganali all'importazione e all'esportazione e oneri di effetto equivalente; c) restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e misure di effetto equivalente; d) trattamento nazionale, compreso il divieto di applicare discriminazioni fiscali per quanto riguarda le imposte sulle merci; e) misure antidumping e di compensazione; f) misure di salvaguardia e di vigilanza; g) norme di origine e cooperazione amministrativa; h) cooperazione doganale; i) valore in dogana; j) regolamenti e norme tecnici, legislazione sanitaria e fitosanitaria, reciproco riconoscimento della valutazione della conformita', certificazioni, marchi, tra l'altro; k) deroghe generali per motivi di moralita' ordine pubblico o pubblica sicurezza; di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali e di preservazione dei vegetali; di tutela della proprieta' industriale, intellettuale e commerciale, tra l'altro; i) restrizioni in caso di difficolta' a livello della bilancia dei pagamenti.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Scambi di servizi Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, il Consiglio congiunto stabilisce le opportune modalita' per una liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di servizi, in base alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi )GATS) e tenendo conto degli impegni gia' assunti dalle Parti nell'ambito di detto accordo.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Le decisioni del Consiglio congiunto di cui agli articoli 5 e 6 del presente accordo, riguardanti gli scambi di merci e servizi, si occupano esaurientemente di tutti questi problemi nell'ambito di un Cotesto globale e entrano in vigore subito dopo essere state adottate.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 Movimenti di capitali e pagamenti L'obiettivo del presente titolo e' istituire un quadro per la liberalizzazione progressiva e reciproca dei movimenti di capitali e dei pagamenti tra Messico e Comunita', fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e gli ulteriori obblighi previsti da altri accordi internazionali in vigore tra le Parti.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 8, il Consiglio congiunto adotta le misure e il calendario dell'eliminazione progressiva e reciproca delle restrizioni alla circolazione dei capitali e dei pagamenti tra le Parti, salvi restando le altre disposizioni del presente accordo e gli ulteriori obblighi previsti da altri accordi internazionali in vigore tra le Parti. Tali decisioni riguardano, in particolare: a) la definizione, il contenuto, l'estensione e la sostanza dei concetti inclusi esplicitamente o implicitamente nel presente titolo; b)le operazioni di capitale e i pagamenti, compreso il trattamento nazionale, che rientrano nella liberalizzazione; c) Il campo di applicazione della liberalizzazione e i periodi transitori; d) l'inclusione di una clausola che consenta alle Parti di mantenere in vigore le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di pubblica sanita' o di difesa; e) l'inclusione di clausole che consentano alle Parti di introdurre restrizioni in caso di problemi di gestione del tasso di cambio o della politica monetaria di una di esse, di difficolta' a livello della bilancia dei pagamenti o, secondo il diritto internazionale, di imposizione di restrizioni finanziarie a paesi terzi;

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 Appalti pubblici 1. Le Parti stabiliscono, su base di reciprocita', la mutua e graduale apertura di determinati mercati degli appalti pubblici. 2. Il Consiglio congiunto decide le modalita' e il calendario piu' opportuni per conseguire questo obiettivo, in particolare per quanto concerne: a) i mercati oggetto della liberalizzazione concordata; b» l'accesso senza discriminazioni ai mercati concordati; c) i valori soglia; d) l'uso di procedure eque e trasparenti; e) l'instaurazione di procedure di gara trasparenti; f) l'uso della tecnologia dell'informazione.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 Concorrenza 1. Le Parti elaborano le misure adatte ad evitare distorsioni o restrizioni della concorrenza che possono pregiudicare notevolmente gli scambi tra Comunita' e Messico. A tal fine, il Consiglio congiunto definisce meccanismi di cooperazione e di coordinamento tra le autorita' competenti per l'applicazione delle regole di concorrenza. La cooperazione include un sistema reciproco di assistenza legale, di notifica, di consultazione e di scambio di informazioni volto a garantire la trasparenza nell'applicazione delle norme s delle politiche di concorrenza. 2. Per conseguire questo obiettivo, il Consiglio congiunto si pronuncia, in particolare, sulle seguenti questioni: a) accordi tra imprese, decisioni di associazioni d'imprese e pratiche concordate tra imprese; b) abuso da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante; c.) fusioni di imprese; d) monopoli di Stato a carattere commerciale; e) imprese di Stato e imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale 1. Riaffermando la notevole importanza che attribuiscono alla protezione dei diritti di proprieta' intellettuale (diritti d'autore - compresi quelli dei programmi informatici e delle basi di dati - e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni e modelli industriali, alle indicazioni geografiche - comprese le denominazioni d'origine - ai marchi commerciali, alle topografie di circuiti integrati, nonche' alla protezione dalla concorrenza sleale definita all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi sulla tutela della proprieta' industriale e alla protezione delle informazioni riservate), le Parti si impegnano ad introdurre le misure piu' opportune per garantire un'efficace ed adeguata protezione conforme ai piu' elevati standard internazionali nonche' gli strumenti adeguati ad applicare tali diritti. 2 A tal fine, il Consiglio congiunto decide: a) un meccanismo di consultazione atto a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente in caso di difficolta' per la tutela della proprieta' intellettuale; b) in denaglio, le misure da adonare per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, tenendo in particolare considerazione le convenzioni multilaterali sulla proprieta' intellettuale,

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 Dialogo sulla cooperazione e sulle questioni economiche 1. Il Consiglio congiunto, al fine di intensificare e migliorare la cooperazione prevista nel presente titolo, avvia un dialogo regolare che comprende, in particolare: a) lo scambio di informazioni e la revisione periodica dello sviluppo della cooperazione; b) Il coordinamento e la supervisione dell'attuazione degli accordi settoriali previsti nel presente accordo, nonche' l'esame della possibilita' di nuovi accordi di questo tipo. 2. Il Consiglio congiunto stabilisce inoltre un dialogo regolare sulle questioni economiche, che include l'analisi e lo scambio di infomazioni, in particolare sugli aspetti macroeconomici, al fine di stimolare il commercio e gli investimenti

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14 Cooperazione industriale 1. Le Parti sostengono e promuovono le misure volte a favorire lo sviluppo e il rafforzamento di un'impostazione dinamica, integrata e decentrata per la gestione della cooperazione in campo industriale al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo economico, tenendo conto degli interessi di entrambe. 2. La cooperazione si concentra essenzialmente sulle azioni seguenti: a) intensificazione dei contatti tra operatori economici di entrambe le Parti mediante l'organizzazione di conferenze, seminari, missioni industriali e tecniche esplorative, tavole rotonde e incontri a fiere generali e settoriali al fine di individuare e mettere a profitto gli interessi commerciali reciproci e di promuovere gli scambi, gli investimenti e i progetti di trasferimento tecnologico; b) approfondimento e ampliamento del dialogo tra operatori economici di entrambe le Parti mediante la promozione di altre iniziative di consultazione e di coordinamento onde individuare ed eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale, far rispettare le regole di concorrenza, garantire la coerenza delle misure globali e aiutare l'industria ad adeguarsi alle esigenze del mercato; c) promozione delle azioni di cooperazione industriale nell'ambito del processo di privatizzazione e di liberalizzazione di entrambe le Parti, con l'obiettivo di incoraggiare gli investimenti attraverso la cooperazione industriale tra imprese; d) sostegno alla modernizzazione, alla diversificazione, all'innovazione, alla formazione, della ricerca e sviluppo e alle iniziative riguardanti la qualita' nel settore industriale. e) promozione della partecipazione di entrambe le Parti a progetti pilota e a programmi speciali secondo le specifiche modalita' di partecipazione.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15 Promozione degli investimenti Le Parti contribuiscono a mantenere un contesto stabile e favorevole, agli investimenti reciprocamente vantaggiosi. La cooperazione in questo settore prevede, tra l'altro: a) i meccanismi di informazione, l'identificazione e divulgazione delle legislazioni e delle possibilita' d'investimento; b) il sostegno alla creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, eventualmente mediante la conclusione di accordi tra gli Stati membri e il Messico volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione; c) l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative; d) lo sviluppo di meccanismi di coinvestimento, in particolare con le piccole e medie imprese di entrambe le Parti.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16 Servizi finanziari 1. Le Parti si impegnano a cooperare nel settore dei servizi finanziari, secondo le loro leggi, regolamenti e politiche e secondo le norme e discipline del GATS, tenendo conto degli interessi e degli obiettivi economici a lungo e medio termine di entrambe. 2. Le Parti decidono di collaborare a livello bilaterale e multilaterale per approfondire la comprensione e la conoscenza dei rispettivi ambienti commerciali e scambiare informazioni sulle normative finanziarie, sul controllo finanziario e su altri aspetti di comune interesse. 3. La cooperazione mira in particolare a favorire l'incremento e la diversificazione della produttivita' e della concorrenza nel settore dei servizi finanziari.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17 Cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese 1. Le Parti collaborano al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo delle piccole e medie imprese. 2. Tale collaborazione consiste nel: a) promuovere i contatti tra gli operatori economici, incoraggiando i coinvestimenti e la costituzione di joint venture e di reti d'informazione mediante i programmi orizzontali esistenti (ECIP, AL-INVEST, BRE e BC-NET); b) facilitare l'accesso ai finanziamenti, fornendo informazioni e promuovendo l'innovazione.

Accordo - art. 18

ARTICOLO 18 Norme tecniche e valutazione della conformita' Le Parti si impegnano a collaborare in materia di norme tecniche e valutazione della conformita'.

Accordo - art. 19

ARTICOLO 19 Cooperazione nel settore doganale 1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire la lealta' degli scambi commerciali. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali. 2. La cooperazione si orienta, in particolare, sui seguenti sensori: a» scambi di informazioni; b) sviluppo di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi avviati in un determinato settore dalle organizzazioni internazionali specializzate; c) scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali; d) semplificazione delle procedure di sdoganamento delle merci; e) assistenza tecnica, quando necessaria. 3. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le Parti manifestano il loro interesse per l'eventualita' di concludere, in futuro, un protocollo relativo alla reciproca assistenza nel settore doganale, nell'ambito del quadro istituzionale del presente accordo.

Accordo - art. 20

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