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LEGGE 22 agosto 2000, n. 244

Current text a fecha 2000-09-01

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo per la cooperazione nel settore del turismo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Roma il 4 luglio 1998.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri Visto: il Guardasigilli: Fassino ----

Accordo - art. 1

ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA. Il Governo della Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista (di seguito denominate "le Parti"); Nel desiderio di consolidare i legami di amicizia esistenti tra il popolo italiano ed il popolo arabo libico; Convinti dell'importanza che puo' avere lo sviluppo e l'incremento della cooperazione nel settore turistico per il rafforzamento delle buone relazioni; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti si adopereranno per istituire uffici di rappresentanza turistica nel territorio dell'altra Parte contraente in conformita' alle legislazioni vigenti nei due Paesi, con il compito di diffondere informazioni e propaganda turistica senza fini di lucro e senza espletare attivita' commerciali. Gli uffici e il loro personale non saranno accreditati presso il Ministero degli affari esteri italiano ed il Comitato popolare generale per le relazioni estere e non goderanno dei privilegi e delle immunita' normalmente concesse ai diplomatici ed alle Rappresentanze diplomatiche dei due Paesi.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Le Parti rispetteranno le legislazioni vigenti nei due Paesi per facilitare e semplificare le formalita' previste per l'ingresso ed il reingresso dei turisti di entrambi i Paesi.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore della promozione turistica, attraverso l'organizzazione di settimane turistiche e la partecipazione a manifestazioni, fiere, conferenze e convegni turistici che si svolgono nei due Paesi.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Al fine di migliorare la conoscenza delle rispettive industrie turistiche, le Parti si scambieranno informazioni sulle proprie organizzazioni turistiche, dati statistici relativi al settore, e stabiliranno di comune accordo le priorita' da attribuire ai programmi di cooperazione nel settore in questione, con particolare riguardo agli investimenti.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Le due Parti si impegnano a cooperare nei settori dell'educazione, dell'addestramento e della formazione turistiche anche attraverso la possibilita' di concessione di borse di studio.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Sara' formato un Comitato tecnico misto nel settore del turismo che si riunira' alternativamente nei due Paesi su iniziativa di una delle Parti, allo scopo di garantire l'applicazione del presente Accordo.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Il presente Accordo avra' validita' di cinque anni ed entrera' in vigore, dopo l'espletamento delle rispettive procedure di ratifica, alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Il presente Accordo verra' rinnovato automaticamente per periodi successivi di un anno, salvo il caso di denuncia da una delle Parti all'altra Parte, da notificare sei mesi prima della sua scadenza. Il presente Accordo potra' essere modificato d'intesa tra le Parti e le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore per scambio di note. Fatto a Roma, il 4 luglio 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed araba, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA REPUBBLICA ITALIANA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA Parte di provvedimento in formato grafico