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LEGGE 10 agosto 2000, n. 252

Current text a fecha 2000-09-08

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla rassegna "Italia in Giappone 2001".

2.Piena ed intera esecuzione e' data al memorandum di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dal punto 10 del memorandum stesso.

Art. 2

Modalita' di esecuzione del memorandum

1.Il Ministero degli affari esteri, ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal memorandum d'intesa, puo' partecipare quale fondatore alla Fondazione "Italia in Giappone 2001".

2.Il Ministero del commercio con l'estero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero per i beni e le attivita' culturali, quest'ultimo in base al disposto dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, possono partecipare alla Fondazione di cui al comma 1 quali promotori.

3.Altre pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali possono partecipare alla Fondazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, ove le loro competenze abbiano attinenza con le iniziative medesime.

4.Per la realizzazione delle iniziative previste dal memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, in particolare per il finanziamento delle attivita' relative alle manifestazioni della rassegna "Italia in Giappone 2001", che avranno luogo nei tempi indicati nello stesso memorandum, e' autorizzata la spesa complessiva di 6.500 milioni di lire per il triennio 2000-2002.

Art. 3

O n e r i

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni per l'anno 2000, a lire 1.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.500 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Memorandum

TRADUZIONE NON UFFICIALE Parte di provvedimento in formato grafico