DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Type Decreto legislativo
Publication 2000-08-18
Ultimo aggiornamento 2026-03-01
State In force
Source Normattiva
articles 78
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1.In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2.Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonche' nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.

3.Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4.Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonche' delle rispettive giunte.

Art. 54

(Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

2.Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.

3.Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4.Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. (48)

((

4-bis.I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumita' pubblica sono diretti a tutelare l'integrita' fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalita', quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

))

5.Qualora i provvedimenti dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

5-bis.Il Sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6.In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7.Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8.Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9.Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' altresi' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10.Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11.Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.

12.Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

CAPO II Incandidabilita', ineleggibilita', incompatibilita'

Articolo 55

Elettorato passivo

1.Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', nel primo giorno fissato per la votazione.

2.Per l'eleggibilita' alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

Articolo 56

Requisiti della candidatura

1.Nessuno puo' presentarsi come candidato a consigliere in piu' di due province o in piu' di due comuni o in piu' di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2.Nessuno puo' essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in piu' di un comune ovvero di una provincia.

Articolo 57

Obbligo di opzione

1.Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed e' surrogato nell'altro consiglio.

Art. 58

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 235)) ((63))

Art. 59

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 235)) ((63))

Art. 60

Ineleggibilita'

1.Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza; 3) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66; 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici. 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonche' i giudici di pace; 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli; 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere; 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate; (39) 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle societa' per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia; 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia; 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, citta' metropolitana, provincia o circoscrizione.

2.Le cause di ineleggibilita' di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3.Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. ((La causa di ineleggibilita' prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato e' gia' in carica e in quello nel quale intende candidarsi)).

4.Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5.La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6.La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7.L'aspettativa e' concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8.Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9.Le cause di ineleggibilita' previsto dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Art. 61

(( Ineleggibilita' e incompatibilita' alla carica di sindaco e presidente di provincia ))

1.Non puo' essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia: 1) il ministro di un culto; 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale ((. . .)) (1)

((1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.))

Articolo 62

Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Art. 63

Incompatibilita'

1.Non puo' ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, ((consigliere metropolitano,)) provinciale o circoscrizionale: 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in societa' ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione , fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma; 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilita'. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso e' la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere e' la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e', in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e' la commissione del capoluogo di provincia territorialmente piu' vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilita' soltanto in caso di affermazione di responsabilita' con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilita'. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; 5) colui che, per fatti compiuti allorche' era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, e' stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilita' prevista nei precedenti articoli.

2.L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3.L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato. (67)

Art. 64

Incompatibilita' tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1.La carica di assessore e' incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2.Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta ne' essere nominati rappresentanti del comune e della provincia. ((150))

Articolo 65

(( (Incompatibilita' per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). ))

((

1.Le cariche di presidente provinciale, nonche' di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2.Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3.

La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune))

Articolo 66

Incompatibilita' per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1.La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e' incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunita' montana.

Articolo 67

Esimente alle cause di ineleggibilita' o incompatibilita'

1.Non costituiscono cause di ineleggibilita' o di incompatibilita' gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

Articolo 68

Perdita delle condizioni di eleggibilita' e incompatibilita'

1.La perdita delle condizioni di eleggibilita' previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2.Le cause di incompatibilita', sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

3.Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilita' sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilita' sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.

4.La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui e' venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita'.

Articolo 69

Contestazione delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita'

1.Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilita' ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilita' previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2.L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilita' sopravvenute o di incompatibilita'.

3.Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4.Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita', invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5.Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6.La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che e' stato dichiarato decaduto.

7.Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Articolo 70

Azione popolare

1.La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale puo' essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, ((. . .)). ((52))

2.L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto.

((3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))

((52))

4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((52)) --------------- AGGIORNAMENTO (52) Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso." Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

CAPO III Sistema elettorale

Articolo 71

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti

1.Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2.Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

3.Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e' collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

3-bis.Nelle liste dei candidati e' assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. (125)

4.Nella scheda e' indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

5.Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Puo' altresi' esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore puo' esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non piu' di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

6.E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano di eta'.

7.A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8.Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.

9.Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza A parita' di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10.Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione e' nulla. (119) (129) ((149))

11.In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalita' stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

Art. 72

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1.Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco e' eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2.Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o piu' liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3.La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, ((sotto ai quali)) sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato e' collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 . Ciascun elettore puo', con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore puo' altresi' votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. 4.E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. 5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti tra i candidati, e' ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato piu' anziano di eta'. 6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. 7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facolta', entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui e' stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. 8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto. 9. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti. e' proclamato eletto sindaco il candidato collegato. ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale, e' proclamato eletto sindaco il candidato piu' anziano d'eta'.

Art. 73

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1.Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.((Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi)).

2.Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Piu' liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3.Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. ((Ciascun elettore puo' altresi' esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non piu' di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza)). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

4.L'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5.La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6.La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale e' costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7.Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8.Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9.Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, e' divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10.Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra lista o altra gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia gia' superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11.Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di piu' liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e' detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12.Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parita' di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 74

Elezione del presidente della provincia

1.Il presidente della provincia e' eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2.Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.

3.All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4.La scheda per l'elezione del presidente della provincia e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno e' riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. (( I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 )).

5.Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore puo', altresi', votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore puo', infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

6.E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7.Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti fra il secondo ed il terzo candidato e' ammesso al ballottaggio il piu' anziano di eta'.

8.In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovra' aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9.I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facolta' entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui e' stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

10.La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto.

11.Dopo il secondo turno e' proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.

Articolo 75

Elezione del consiglio provinciale

1.L'elezione dei consiglieri provinciali e' effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.

2.Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Piu' gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3.L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati e' effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4.La cifra elettorale di ogni gruppo e' data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5.Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6.Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti cosi' ottenuti si scelgono i piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7.Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8.Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di piu' gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9.I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10.Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di piu' gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e' detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11.Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12.La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in piu' di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

Articolo 76

Anagrafe degli amministratori locali e regionali

1.Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali, nonche' i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2.L'anagrafe e' costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

3.Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe e' costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4.Al fine di assicurare la massima trasparenza e' riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

CAPO IV Status degli amministratori locali

Articolo 77

Definizione di amministratore locale

1.La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2.Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennita' degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunita' montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonche' i componenti degli organi di decentramento.

Articolo 78

Doveri e condizione giuridica

1.Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialita' e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilita' degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

2.Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3.I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attivita' professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4.Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini e' sospesa la validita' delle relative disposizioni del piano urbanistico.

5.Al sindaco ed al presidente della provincia, nonche' agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali e' vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.

6.Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorita'. ((...)).

Articolo 79

Permessi e licenze

1.I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunita' montane e delle unioni di comuni, nonche' dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. (50)

2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

3.I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunita' montane, nonche' degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonche' delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli organismi di pari opportunita', previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

4.I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunita' montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonche' i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunita' montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. ((96))

5.I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6.L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

Art. 80

Oneri per permessi retribuiti

1.Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. (( Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. )) L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, e' tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988. n. 67.

Articolo 81

Aspettative

1.(( I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunita' montane e delle unioni di comuni, nonche' i membri delle giunte di comuni e province )), che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa e' considerato come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. (( I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86 )).

Art. 82

Indennita'

1.Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennita' di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunita' montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia , i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonche' i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2.I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un quarto dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle citta' metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non puo' superare l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente.In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente. (48)

3.Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita' di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.

5.Le indennita' di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennita' ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.

7.Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non e' dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8-bis.La misura dell'indennita' di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti e' incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennita' spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

9.Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali si' puo' procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10.Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e' rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennita' e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

11.La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita'. (35) (47) ((109)) (93) (96)

Articolo 83

(Divieto di cumulo)

1.I parlamentari nazionali ed europei, nonche' i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza ((o altro emolumento comunque denominato)) previsti dal presente capo.

2.Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso (( . . . )) per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione e' connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3.In caso di cariche incompatibili, le indennita' di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilita', l'indennita' per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.

Articolo 84

(Rimborso delle spese di viaggio)

1.Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, ((e' dovuto)) esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute (( . . . )) nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

2.La liquidazione del rimborso delle spese e' effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della missione.

3.Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche' per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Articolo 85

Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali

1.Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e al permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.

2.Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attivita' degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

Articolo 86

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative

1.L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunita' montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.

2.Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3.L'amministrazione locale provvede, altresi', a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4.Alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, delle legge 23 dicembre 1994, n. 724.

((5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali e' ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

a)

assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;

b)

presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

c)

assenza di dolo o colpa grave))

6.Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 e' consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva.

Articolo 87

Consigli di amministrazione delle aziende speciali

1.Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 2, nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo 85 e nell'articolo 86.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE E PERSONALE CAPO I Uffici e personale

Articolo 88

Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali

1.All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonche' quelle contenute nel presente testo unico.

Articolo 89

Fonti

1.Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformita' allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo principi di professionalita' e responsabilita'.

3.I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

4.In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

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