DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
E' data facolta' agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passivita' potenziali, sui quali non e' possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non puo' piu' verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo.))
Articolo 168
Servizi per conto di terzi ((e le partite di giro)) ((87))
1.Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi ((e le partite di giro)), ((...)) che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, ((comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalita' come individuate dal principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.))((83))
((2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economali e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.))
((2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione e' perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16.))
((2-ter. Non comportando discrezionalita' e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria.))
Articolo 169
(Piano esecutivo di gestione)
1.La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG e' redatto anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2.Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.
3.L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e' facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.
3-bis.Il PEG e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG e' allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 GIUGNO 2022, N. 81)). (83)
Articolo 170
(Documento unico di programmazione)
1.Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalita' previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione e' adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.((112))
2.Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3.Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4.Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5.Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
6.Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
7.Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi di inammissibilita' e di improcedibilita' per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.(83) (91)
Articolo 171
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
Articolo 172
(( (Altri allegati al bilancio di previsione). ))
((1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantita' e qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprieta' od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilita' interno.)) ((83))
Articolo 173
Valori monetari
1.I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
CAPO II Competenze in materia di bilanci
Articolo 174
Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati
1.Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ((...)) entro il 15 novembre di ogni anno ((secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilita')).(83)
2.Il regolamento di contabilita', dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonche' i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione. (83)
3.Il bilancio di previsione finanziario e' deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126.(83)
4.Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato.(83)
Articolo 175
Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.
1.Il bilancio di previsione finanziario puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese,per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. (83)
2.Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. (83)
4.Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. (83)
5.In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
5-ter.Con il regolamento di contabilita' si disciplinano le modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis. (83)
5-quinquies.Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti. (83)
6.Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi. (83)
7.Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza. (83)
8.Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. (83) (89)
9.Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno , fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. (83)
9-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104)).
9-ter.Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. (83) (84)
Articolo 176
Prelevamenti dal fondo di riserva ((e dai fondi spese potenziali)) ((83))
1.I prelevamenti dal fondo di riserva ((, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali)) sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno. ((83))
Articolo 177
Competenze dei responsabili dei servizi
1.Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all'adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalita' definite dal regolamento di contabilita'.
2.La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.
TITOLO III GESTIONE DEL BILANCIO CAPO I Entrate
Articolo 178
Fasi dell'entrata
1.Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.
Art. 179
Accertamento
1.L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonche' fissata la relativa scadenza. ((Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.)) ((83))
3.Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilita' dell'ente ((, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilita' finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.)) ((83))
((3-bis. L'accertamento dell'entrata e' registrato quando l'obbligazione e' perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.))
Articolo 180
Riscossione
1.La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
2.La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 210.
4.Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne da' immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione. L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere. (83)
4-bis.Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione e' pervenuta all'ente nell'esercizio successivo. (83)
4-ter.Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa. (83)
4-quater.E' vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro. (83)
4-quinquies.Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui. (83)
4-sexies.I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono essere applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016. (83)
Articolo 181
Versamento
1.Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
2.Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3.Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilita' ((, non superiori ai quindici giorni lavorativi)). ((83))
CAPO II Spese
Articolo 182
Fasi della spesa
1.Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.
Art. 183
Impegno di spesa
1.L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.(83)
3.Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. ((Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalita' definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo )). (83)
4.Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
5.Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione e' perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalita' previste dal principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. (83)
7.I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria. (83)
8.Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita' interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. (83)
9.Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilita' finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8. (83)
9-bis.Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (83)
Articolo 184
Liquidazione della spesa
1.La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2.La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite.
3.L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili e' trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4.Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilita' pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
Articolo 185
Ordinazione e pagamento
1.Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro. (83)
3.Il mandato di pagamento e' controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa, dal servizio finanziario, che provvede altresi' alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. (83)
4.Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione e' pervenuta all'ente nell'esercizio successivo. (83)
4-bis.I codici di cui al comma 2, lettera i-bis), possono essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016. (83)
CAPO III Risultato di amministrazione e residui
Articolo 186
Risultato contabile di amministrazione
1.Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. ((Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.)) ((83))
((1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e' determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.))
((83))
Art. 187
Composizione del risultato di amministrazione
1.Il risultato di amministrazione e' distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passivita' potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilita'. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente e' in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo e' iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalita' previste dall'art. 188. (83)
3.Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalita' cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione e' consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalita' individuate al comma 3-quinquies. (83)
3-bis.L'avanzo di amministrazione non vincolato non puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.
3-quater.Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto e' inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. (83)
3-quinquies.Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilita' o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta. (83)
3-sexies.Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalita' cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate. (83)
Articolo 188
Disavanzo di amministrazione
1.L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, e' immediatamente applicato ((...)) all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione puo' anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed e' allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicita' almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso. (83)
1-bis.L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, e' applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalita' previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.(83)
1-ter.A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attivita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalita' previste dall'art. 163, comma 3. (83)
1-quater.Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorche' da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, e' fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni gia' assunti nei precedenti esercizi. (83)
Art. 189
Residui attivi
1.Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
2.Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata ((esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.)). ((83))
3.Alla chiusura dell'esercizio ((le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attivita' finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie.)) ((83))
4.Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori ((entrate)) rispetto alle previsioni ed tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. ((83))
Articolo 190
Residui passivi
1.Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2.E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.
3.Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
CAPO IV Principi di gestione e controllo di gestione
Articolo 191
Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese
1.Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, e' effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta' di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. (83)
2.Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno. (83)
3.Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, ((...)) entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
4.Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5.Il regolamento di contabilita' dell'ente disciplina le modalita' attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevutesecondo le modalita' previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti e' istituito un registro uniconel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed e' esclusa la possibilita' di ricorrere a protocolli di settore o di reparto. (83)
Articolo 192
Determinazioni a contrattare e relative procedure
2.Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Articolo 193
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1.Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico ((, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.)). ((83))
2.Con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il ((31 luglio)) di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ((a dare)) atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ((ad adottare, contestualmente:)) ((a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.)) La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo. (58) (65) (71) ((83))
((3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalita' sopra indicate e' possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.))
((83))
4.La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
Articolo 194
Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio
2.Per il pagamento, l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3.Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti ((, nonche', in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, puo' garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualita' dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa)). Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilita' di utilizzare altre risorse.
Articolo 195
((Utilizzo di entrate vincolate))
((83))
1.Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, ((delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d))) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. ((I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalita' indicate nel principio applicato della contabilita' finanziaria.))((83))
2.L'utilizzo di ((entrate vincolate)) presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed e' attivato ((dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile)).((83))
3.Il ricorso all'utilizzo delle ((entrate vincolate)), secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. ((La ricostituzione dei vincoli e' perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.))((83))
4.Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le ((entrate vincolate)), fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.((83))
Articolo 196
Controllo di gestione
1.Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali ((, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,)) applicano il controllo di gestione secondo le modalita' stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilita'.
2.Il controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmanti e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantita' e qualita' dei servizi offerti, la funzionalita' dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicita' nell'attivita' di realizzazione dei predetti obiettivi.
Articolo 197
Modalita' del controllo di gestione
1.Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attivita' amministrativa e gestionale delle province, dei comuni delle comunita' montane, delle unioni dei comuni e delle citta' metropolitane ed e' svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilita' dell'ente.
2.Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: ((a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;))((83)) b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonche' rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicita' dell'azione intrapresa.
3.Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
4.La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicita' dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unita' di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.
Art. 198
Referto del controllo di gestione
1.La struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione dei controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinche' questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.
Art. 198-bis
(( (Comunicazione del referto) ))
((
1.Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.
))
TITOLO IV INVESTIMENTI CAPO I Principi generali
Articolo 199
Fonti di finanziamento
((1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.))
Articolo 200
Gli investimenti
1.Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, da' atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di previsione ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali e' redatto apposito elenco. (83)
1-ter.Per l'attivita' di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in piu' esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura e' stata gia' indicata nell'elenco annuale ((del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)). (83)
Art. 201
Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario
1.Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate ((, nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento alla possibilita' di indebitamento,)) ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.((83))
2.Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa superiore ((a cinquecentomila euro)), gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.((83))
3.COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2000, N. 392, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2001, N. 26.
CAPO II Fonti di finanziamento mediante indebitamento
Articolo 202
Ricorso all'indebitamento
1.Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.
2.Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
Articolo 203
Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento
2.Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio ((di previsione)), fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente ((adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi)) per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione. (65) ((83))
Art. 204
Regole particolari per l'assunzione di mutui
1.Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite e' verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.(57) (83)
2-bis.Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda.
3.L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126. (65)
Articolo 205
Attivazione di prestiti obbligazionari
1.Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
Art. 205-bis
(Contrazione di aperture di credito)
1.Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2.L'utilizzo del ricavato dell'operazione e' sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.
3-bis.Il contratto di cui al comma 3 puo' prevedere l'erogazione dei singoli tiraggi sulla base di scritture private ovvero di atti di quietanza, fermo restando, al termine di periodi di tempo contrattualmente predeterminati, la formalizzazione dell'insieme dei tiraggi effettuati con unico atto pubblico. (83)
4.Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalita' previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.
CAPO III Garanzie per mutui e prestiti
Articolo 206
Delegazione di pagamento
1.Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). (83)
2.L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.
Articolo 207
Fideiussione
1.I comuni, le province e le citta' metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonche' dalle comunita' montane di cui fanno parte ((che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.))((83))
1-bis.A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da piu' enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all' insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso.
2.La garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore della societa' di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113 ), comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le citta' metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della societa' sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla societa'.
4.Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare piu' di un quinto di tale limite.
((4-bis. Con il regolamento di contabilita' l'ente puo' limitare la possibilita' di rilasciare fideiussioni.))
((83))
TITOLO V TESORERIA CAPO I Disposizioni generali
Art. 208
Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria
Articolo 209
Oggetto del servizio di tesoreria
1.Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.
2.Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
3.Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.
((3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalita' e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195.))
((83))
Articolo 210
Affidamento del servizio di tesoreria
1.L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilita' di ciascun ente, con modalita' che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente puo' procedere, per non piu' di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2.Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.
((2-bis. La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2))
((53))
Articolo 211
Responsabilita' del tesoriere
1.Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio.
2.Il tesoriere e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.
Articolo 212
Servizio di tesoreria svolto per piu' enti locali
1.I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di piu' enti locali devono tenere contabilita' distinte e separate per ciascuno di essi.
Articolo 213
(( Gestione informatizzata del servizio di tesoreria ))
((
1.Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria puo' essere gestito con modalita' e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.
2.La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 puo' prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalita' offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3.Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria.
))
CAPO II Riscossione delle entrate
Articolo 214
Operazioni di riscossione
1.Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.
Articolo 215
Procedure per la registrazione delle entrate
1.Il regolamento di contabilita' dell'ente stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina, altresi' le modalita' per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite, nonche' la relativa prova documentale.
((1-bis. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente.))
((83))
CAPO III Pagamento delle spese
Articolo 216
Condizioni di legittimita' dei pagamenti effettuali dal tesoriere
1.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157)).
2.Nessun mandato di pagamento puo' essere estinto dal tesoriere se privo della codifica,compresa la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente. (83)
3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157)).
Articolo 217
Estinzione dei mandati di pagamento
1.L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilita' da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarita' delle operazioni di pagamento eseguite.
Articolo 218
Annotazione della quietanza
1.Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
2.Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonche' la relativa prova documentale.
Articolo 219
Mandati non estinti al termine dell'esercizio
1.I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
Articolo 220
Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento
1.A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento.
CAPO IV Altre attivita'
Articolo 221
Gestione di titoli e valori
1.I titoli di proprieta' dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze.
2.Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.
3.Il regolamento di contabilita' dell'ente locale definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni.
Articolo 222
Anticipazioni di tesoreria
1.Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. (76) (83) (84) (87) (91) (97) (100) (109) (117) ((136))
2.Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalita' previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.
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Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)