DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 271

Type DPR
Publication 2000-07-28
Ultimo aggiornamento 2000-10-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 12 - Comitato Consultivo regionale 1. In ciascuna delle Regioni e' istituito con provvedimento dell'Amministrazione regionale, un Comitato consultivo composto da: a) l'Assessore regionale alla Sanita' o un suo delegato che ne assume la presidenza; b) cinque membri rappresentanti delle Aziende individuate dall'Assessore regionale alla Sanita'; c) sei membri rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente - Accordo, tre rappresentanti vengono designati, tra gli specialisti operanti nell'ambito regionale, dai Sindacati di cui all'art. 20 comma 11 nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato firmatario, e tre vengono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali. Qualora uno o piu' sindacati non abbiano la possibilita' di designare un proprio rappresentante, e' data facolta' agli altri sindacati di designare altri, oltre al proprio, fino al raggiungimento del numero di tre. 2. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo, a cura dell'Ordine del capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati di cui all'art. 20 comma 11, che ne assumono anche l'onere economico. 3. Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con le stesse modalita' altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla Regione. 5. La sede del Comitato e' indicata dall'Amministrazione regionale. 6. La Regione destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti al Comitato dal presente Accordo. 7. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine ai provvedimenti di competenza regionale, in merito alla corretta ed uniforme interpretazione delle norme del presente Accordo nazionale ed alla rapida applicazione delle stesse. 8. Il Comitato svolge funzioni consultive a richiesta delle parti interessate. 9. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta richiesto da una delle parti.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 13

Art. 13 - Funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 11 e 12 1. I Comitati di cui agli articoli 11 e 12 sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei componenti presenti e deliberano a maggioranza. 2. In caso di parita', prevale il voto del Presidente. 3. I pareri di competenza dei Comitati, che sono vincolanti nei casi espressamente previsti dalle norme sono in ogni caso obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 14

Art. 14 - Commissione di disciplina 1. E' istituita, con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda, una Commissione aziendale di disciplina composta da: a) tre membri medici; b) tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo. Tali rappresentanti sono designati tra i medici specialisti ambulatoriali, operanti nella Azienda, da parte dei Sindacati di cui all'art. 20 comma 12. 2. Il Presidente e' individuato all'interno della Commissione dai componenti; in caso di mancata intesa svolge le funzioni di Presidente il piu' anziano di eta'. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'Azienda. 4. La Commissione ha sede presso l'Azienda che ne assume gli oneri di funzionamento. 5. La Commissione e' competente ad esaminare i casi dei medici deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni. 6. Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda. 7. La Commissione e' validamente riunita se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. 8. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente. 9. La Commissione assume con atto motivato uno dei provvedimenti che seguono: a) Richiamo: pertrasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 9. b) Diffida: perviolazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 9. c) Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni: - per recidiva per inadempienza gia' oggetto di richiamo o di diffida; - per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali: - per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica; - per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilita', limitazioni orarie, percepimento di indebito emolumento. Il provvedimento comporta la sospensione della possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 9 per tutta la durata della sospensione e comunque per un periodo non inferiore a quattro turni. d) Revoca: - per recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto; - per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuranti come reati, per le quali l'Azienda abbia accertato gravissime responsabilita'. e) Proscioglimento dello specialista dalle contestazioni e archiviazione del procedimento. 10. La decisione della Commissione e' comunicata, e cura del Presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore Generale dell'Azienda perche' sia formalmente recepita con proprio provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di competenza e al Presidente del Comitato di cui all'art. 11, che ne da' notizia alle altre Aziende cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 15

Art. 15 - Ruolo professionale dello specialista 1. Lo specialista convenzionato concorre ad assicurare - nell'ambito delle attivita' distrettuali come individuato dal Piano sanitario nazionale 1998- 2000, approvato con il D.P.R. 23 luglio 1998 - l'assistenza primaria ai cittadini unitamente agli altri operatori sanitari che svolgono la loro attivita' nel distretto, secondo quanto previsto dall'[art. 3-quinquies, comma 1, lettere a)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;229~art3quinquies-com1-leta), [b)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;229~art3quinquies-com1-letb) e [c) del decreto legislativo n. 229/99](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;229~art3quinquies-com1-letc). 2. Ai sensi dell'art. 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo sopra richiamato, lo specialista partecipa di diritto, insieme al rappresentante dei medici di medicina generale e al rappresentante dei pediatri di libera scelta, all'ufficio di coordinamento delle attivita' distrettuali. 3. Lo specialista deve assolvere tutti i compiti inerenti lo svolgimento delle attivita' specialistiche di competenza, fermo restando il rispetto dei doveri deontologici la cui valutazione e' di competenza dell'Ordine provinciale di iscrizione. Le prestazioni dello specialista riguardano tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ospedaliera o territoriale ambulatoriale, domiciliare di assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, di assistenza nelle residenze protette, di assistenza domiciliare integrata e negli ambulatori dei medici di medicina generale. 4. Nell'ambito del macro livello assistenza sanitaria distrettuale, previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, la presenza di attivita' assistenziale specialistica a carattere ambulatoriale assicura al distretto un piu' accentuato carattere multifunzionale e di integrazione multidisciplinare, cui lo specialista partecipa con: a) l'assicurare il consulto con il medico di base, previa autorizzazione dell'Azienda; b) l'assicurare il consulto specialistico interdisciplinare; c) rispondere ai quesiti clinici compilando il referto specialistico da inviare al richiedente in busta chiusa; d) l'utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie; e) il compilare le proposte motivate di ricovero correlandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente; f) l'adeguarsi alle disposizioni dell'Aziende in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione e di dimissione protetta; g) il prescrivere direttamente accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonche' fornire ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi; h) l'usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla Azienda comunicando al responsabile del Servizio eventuali avarie; i) il compiere tutti gli atti di rilevamento epidemiologico, richiesti dalla Azienda, con fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie; l) l'informare il medico di base del risultato diagnostico raggiunto, suggerendo eventualmente la terapia; m) l'assumere in cura il paziente su proposta del medico curante ovvero direttamente nei casi in cui io ritenga necessario, dandone motivata comunicazione al curante; n) il redigere, a richiesta degli interessati, certificati prognostici in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnosticata nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza del presidio specialistico ai fini sanitari; o) il collaborare alle attivita' di farmacovigilanza pubblica; p) le attivita' di supporto agli atti di natura medico-legale; q) le attivita' specialistiche, comprese quelle di consulenza, richieste dalle Aziende per i propri fini istituzionali. 5. Nell'attivita' di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista e' tenuto alla compilazione dei referti sull'apposito modulario e con apposizione di firma e timbro che rechi anche la qualifica specialistica. 6. Le proposte d'indagini specialistiche e le prescrizioni di specialita' farmaceutiche e di galenici da parte dello specialista ambulatoriale avvengono in conformita' a quanto previsto in merito dall'Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale. 7. Lo specialista ambulatoriale convenzionato puo' prescrivere le stesse specialita' medicinali riguardanti particolari patologie in analogia a quanto previsto per i medici dipendenti, ove consentito dalle norme vigenti. 8. Il ruolo dello specialista ambulatoriale si realizza attraverso la sua partecipazione al "Programma delle attivita' territoriali", nell'ambito delle risorse assegnate al distretto, come previsto dall'art. 3-quater, comma 2, del D.L.vo n. 299/99, mediante lo svolgimento delle attivita' e la erogazione delle prestazioni specialistiche indicate dal presente Accordo collettivo nazionale nonche' dai progetti e programmi di rilievo regionale ed aziendale, in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento individuati dalla Azienda.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 16

Art. 16 - Organizzazione del lavoro 1. L'attivita' specialistica e' regolata dal punto di vista organizzativo dall'ufficio di coordinamento delle attivita' distrettuali, tenendo conto degli eventuali modelli dipartimentali operanti nell'Azienda. I medici specialisti ambulatoriali collaborano con le altre figure professionali operanti nel distretto ed, in particolare, con i medici di medicina generale, secondo le esigenze funzionali valutate dal direttore del distretto. Per determinati servizi, l'attivita' specialistica puo' essere svolta anche in ore notturne e/o festive. 2. Al fine di garantire un adeguato livello di qualita' delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate dagli specialisti, le Aziende dovranno garantire il possesso da parte dei poliambulatori pubblici dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi necessari allo svolgimento delle attivita' e di un congruo numero di personale tecnico ed infermieristico. 3. E' consentito l'accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialita': ostetricia e ginecologia, odontoiatria, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l'assistenza pediatrica di base), oculistica (limitatamente, alle prestazioni optometriche), psichiatria e neuropsichiatria infantile, salvi i casi di urgenza e per le attivita' consultoriali e quelle di prevenzione legate a progetti obiettivo distrettuali per i quali l'accesso diretto e' consentito anche alle altre branche specialistiche. 4. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici avviene con il sistema di prenotazione che tenga conto delle richieste di prestazioni che rivestono, carattere di urgenza o di gravita' del caso clinico, e del numero di ore di attivita' specialistica disponibili al momento della richiesta. 5. La prenotazione relativa alle visite successive e' effettuata secondo modalita' di programmazione predisposte dallo specialista ai fini di assicurare la continuita' diagnostico terapeutica. 6. Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attivita' e' determinato sulla base della tipologia e della complessita' della prestazione; comunque al fine da fornire una prestazione qualificata il numero di prestazioni e' demandato alla scienza e coscienza dello specialista e non puo' di norma essere superiore a quattro. 7. Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni autorizzate dal medico responsabile del poliambulatorio. 8. Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte lo specialista eseguira', ove sia possibile, le residue prestazioni, a mente di quanto previsto dal presente articolo commi 10, 11 e 12. 9. La media delle prestazioni erogate dallo specialista e' soggetta a periodiche verifiche da parte dell'Azienda sulla scorta dei dati relativi alla casistica clinica (e non numerica) ed in relazione alla dotazione tecnico-strumentale e di personale esistente nel presidio. 10. Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di servizio, l'Azienda provvede ad indicare le modalita' organizzative e ad autorizzare il prolungamento previo assenso dello specialista interessato. 11. La richiesta di prolungamento d'orario puo' essere avanzata anche da parte dello specialista. 12. Al sanitario autorizzato a prolungare l'orario viene corrisposto il compenso orario di cui all'art. 30 maggiorato degli incrementi periodici di anzianita'. 13. Per ciascun servizio specialistico, al quale sia addetta una pluralita' di sanitari convenzionati ai sensi del presente accordo - non inferiore a tre unita' per le branche di radiologia e analisi e non inferiore a tre unita' per la fisiokinesiterapia - gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca in servizio presso l'Azienda individuano tra di loro, previo assenso dell'interessato, un responsabile di branca. Lo specialista in patologia clinica che, ai sensi della normativa vigente, svolge la funzione di Direttore tecnico responsabile di laboratorio, assume contestualmente l'incarico di responsabile di branca; lo specialista in interesse non si pone in posizione di preminenza gerarchica rispetto agli altri specialisti di branca, ma di riferimento operativo con attribuzione d'indirizzi e di verifica del programma di lavoro. Le funzioni ed i compiti del responsabile di branca sono individuati mediante accordi regionali con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 20 comma 11, prevedendo anche appositi compensi. 14. Le modalita' tecniche e professionali di erogazione dell'assistenza specialistica di cui al presente Accordo sono demandate alla scienza e coscienza dello specialista, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione e nel quadro dei programmi e degli obiettivi dell'Azienda. 15. L'Azienda puo' integrare il lavoro svolto dagli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo con il lavoro di specialisti a rapporto di dipendenza facenti parte della pianta organica dell'Azienda stessa nell'ambito dell'orario ordinario di servizio del sanitario. 16. L'attivita' dello specialista e' sottoposta a verifica periodica, sulla base d'intese raggiunte tra la Regione e le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 20 comma 11, circa il raggiungimento di specifici obiettivi, individuali o di gruppo, da valutare sulla base di indicatori predefiniti, concordati tra le parti. 17. L'esito positivo di ciascuna verifica comporta un incentivo economico da parte dell'Azienda la cui determinazione e' definita per ciascun obiettivo fra le Regioni e le organizzazioni sindacali di cui all'art. 20 comma 11. Qualora l'esito sia stato negativo, l'accordo regionale ne stabilisce gli effetti.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 17

Art 17. Programmi e progetti finalizzati 1. Qualora la programmazione regionale ed aziendale preveda lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati, concernenti anche l'attivita' specialistica distrettuale - fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'art. 15, commi 3 e 4 - lo specialista e' tenuto a effettuare, sulla base di accordi stipulati tra le Regioni e le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 20 comma 11, a richiesta delle Aziende e secondo modalita' organizzative preventivamente concordate con il dirigente sanitario responsabile specifiche attivita' di diagnosi, cura e riabilitazione. 2. L'Accordo regionale individua le prestazioni e le attivita' individuali o di gruppo per raggiungere specifici obiettivi e le modalita' di esecuzione e di remunerazione aggiuntiva delle stesse. La partecipazione alla realizzazione di progetti obiettivo, azioni programmate, programmi di preospedalizzazione e di dimissione protetta, comporta la remunerazione aggiuntiva delle relative attivita' secondo quanto stabilito dall'Accordo regionale. 3. Le Aziende recepiscono l'Accordo regionale e lo applicano per le parti di specifico interesse. 4. L'attivita' svolta dagli specialisti ambulatoriali nell'ambito di progetti e di programmi finalizzati concernenti il personale dipendente e' disciplinata all'interno dei progetti e programmi stessi ed e' valutata agli effetti economici in proporzione all'apporto dato dallo specialista convenzionato che vi partecipa per il raggiungimento dei risultati.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 18

Art. 18 - Attivita' distrettuali e pronta disponibilita' 1. L'Azienda, per propri fini istituzionali o esigenze erogative, puo' fare svolgere allo specialista ambulatoriale ulteriore attivita' professionale, al di fuori della sede abituale di lavoro, quale risulta dalla lettera di incarico (attivita' extramoenia). 2. Le prestazioni specialistiche in regime di attivita' extra-moenia sono svolte dallo specialista: a) nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (ADI); b) presso il domicilio del paziente; c) presso le strutture pubbliche del S.S.N. (residenze sanitarie assistenziali, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ospedali, ecc.), scuole, fabbriche, case protette, comunita' terapeutiche, carceri ecc. d) presso lo studio del medico di medicina generale; e) nell'ambito delle prestazioni aggiuntive di cui al "Nomenclatore tariffario", allegato "D". 3. L'attivita' extra-moenia e' svolta al di fuori o durante l'orario di servizio, sempreche' ricorrano oggettive condizioni di fattibilita', ed e' preventivamente programmata con lo specialista interessato. 4. Per lo svolgimento di attivita' extra-moenia al di fuori dell'orario di servizio, allo specialista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30 rapportato al tempo di esecuzione di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso siano eseguite una pluralita' di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione e' determinato in 20 minuti. 5. Per lo svolgimento di attivita' extra-moenia durante l'orario di servizio, allo specialista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30 rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite una pluralita' di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione e' determinato in 20 minuti. 6. Qualora lo specialista operi in un servizio in cui e' attivato l'istituto della pronta disponibilita', la stessa dovra' essere assicurata dallo specialista compatibilmente con la propria residenza e con le stesse modalita' del personale dipendente. 7. Per l'istituto di cui al comma precedente, allo specialista spettera' lo stesso compenso attribuito al personale dipendente.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 19

Art. 19 - Formazione continua 1. La formazione continua dello specialista comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente come definite dall'art. 16 bis, commi 1 e 2 del D. L.vo n. 229/99. 2. Lo specialista partecipa alle iniziative formative programmate e organizzate dalle Regioni, sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale individuati dalla "Commissione nazionale per la formazione continua" e degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale definiti dalle Regioni stesse, secondo quanto stabilito dall'art. 16 ter del su richiamato decreto legislativo. 3. Allo specialista sono assegnati i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla "Commissione nazionale per la formazione continua" e dalle norme vigenti. 4. Ai sensi dell'art. 16 quater, comma 1, del suddetto decreto legislativo, la partecipazione alle attivita' di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita' di medico specialista ai sensi del presente Accordo Collettivo Nazionale. 5. Ai sensi dell'art. 16 quater, comma 2, del decreto gia' citato, lo specialista che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale e' escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo. 6. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l'ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua. 7. Le Regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli Ordini professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi per la formazione continua, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. 8. Fermo restando l'obbligo di partecipare alle iniziative di formazione continua promosse dal Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito del diritto ai percorsi formativi autogestiti, di cui all'art. 16 bis, comma 2, del Decreto L.vo n. 229/99, la partecipazione ad iniziative di formazione da parte dello specialista ambulatoriale, per un minino di 32 ore annue, fatte salve diverse determinazioni concordate tra Regioni e Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, determina il riconoscimento di un corrispondente permesso retribuito.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 20

Art. 20 - Tutela sindacale 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale e' riconosciuto a ciascun sindacato di categoria dei medici specialisti ambulatoriali la fruizione di tre (3) ore annue retribuite per iscritto. 2. Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti e' rilevato a livello provinciale sulla base dei medici a carico dei quali - per ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura della Azienda la trattenuta della quota sindacale di cui ai successivo art. 39. 3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria dei medici ambulatoriali strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente Accordo. 4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' calcolato, per gli specialisti che ne usufruiscono, come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo. 5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali facenti parte dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali e regionali, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio. 6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del comma 1 del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessori regionali alla Sanita' e al Ministero della Sanita', i nominativi degli specialisti per i quali chiede il distacco sindacale, la sede di servizio, l'orario settimanale del medico ed il numero di ore annuali per il quale e' richiesto il distacco. 7. Gli Assessori regionali alla Sanita' provvedono a darne comunicazione alle Aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno. 8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle Aziende interessate, e per conoscenza al Ministero della Sanita' e agli Assessorati alla Sanita', i nominativi degli specialisti per i quali e' richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale del medico. 9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dallo specialista interessato alla Azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali. 10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 11. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentativita' di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali. 12. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di rappresentativita' di cui al comma 10 a livello regionale. Da tale requisito si prescinde per le organizzazione sindacali firmatarie del presente accordo, purche' in possesso del requisito di rappresentativita' di cui al comma 10 a livello aziendale. 13. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' unico e partecipa alle trattative ed alla stipula degli accordi come unica organizzazione sindacale.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 21

Art. 21 - Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro 1. Le Aziende sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrita' fisica e psichica dello specialista ambulatoriale; sono tenute altresi' ad applicare tutte le leggi vigenti in materia. 2. I sindacati di cui all'art. 20 commi 11 e 12 hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro e di controllo sull'applicazione di ogni norma di legge utile in tal senso.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 22

Art. 22 - Diritto all'informazione 1. La Azienda garantisce ai sindacati di cui all'art. 20 comma 12 una costante e preventiva informazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano: a) la programmazione dell'area specialistica extra-degenza specie per quanto - riguarda la funzionalita' dei servizi specialistici funzionanti presso le strutture pubbliche specialistiche extra-degenza; b) il personale dipendente e quello convenzionato ai sensi del presente Accordo, l'organizzazione del lavoro, il funzionamento dei servizi nonche' i programmi, i bilanci, gli investimenti e lo stanziamento relativo agli oneri per l'effettuazione del numero complessivo di ore di attivita'.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 23

Art. 23 - Consultazioni tra le parli 1. Su richiesta di una delle parti sono effettuati incontri a livello di Azienda, con la eventuale partecipazione anche di altre categorie dei medici impegnati nell'area delle attivita' ambulatoriali extra-degenza, per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell'attivita' ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali disfunzioni concordemente rilevate.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 24

Art. 24 - Assenze non retribuite - Mandati elettorati 1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessita', l'Azienda conserva l'incarico allo specialista per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio sempreche' esista la possibilita' di assicurare idonea sostituzione. 2. Nessun compenso e' dovuto allo specialista per l'intero periodo di assenza. 3. In caso di mandato elettorale allo specialista compete, a richiesta, il trattamento previsto per le singole fattispecie dalle leggi vigenti in materia per il personale dipendente. 4. I periodi di assenza per i casi previsti dal comma 3 sono conteggiati come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 10. 5. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni. 6. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per i provvedimenti opportuni. 7. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente Accordo in piu' posti di lavoro e/o piu' Aziende il periodo di assenza non retribuito deve essere fruito contemporaneamente.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 25

Art. 25 - Assenza per servizio militare 1. Lo specialista che ha sospeso la propria attivita' per il servizio di leva o richiamo alle armi e' reintegrato nel precedente incarico, sempreche' ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo. 2. Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica. 3. Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi e' conteggiato come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 10.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 26

Art. 26 - Malattia - Gravidanza 1. Allo specialista che si assenta per Comprovata malattia o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi - che gli impediscano qualsiasi attivita' lavorativa, l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attivita' di servizio, per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi. 2. Alla specialista che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. 3. L'Azienda puo' disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 27

Art. 27 - Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale 1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico specialista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 giorni non festivi purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale. 2. A richiesta dell'interessato e con un preavviso di 30 giorni, il permesso, autorizzato dalla Azienda, e' fruito in uno o piu' periodi programmati tra gli specialisti convenzionati per la stessa branca, tenendo conto anche delle complessive esigenze operative della Azienda. 3. Se il permesso e' chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sara' concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio o che la sostituzione sia garantita dal richiedente. 4. Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il 1^ semestre dell'anno successivo. 5. Detto periodo e' elevato a 45 giorni non festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno orario settimanale, per gli specialisti che usufruiscono dell'indennita' di rischio da radiazione di cui all'art. 33. 6. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati. 7. Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attivita' di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui ai precedenti articoli 24 e 25. 8. Allo specialista titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni non festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio. 9. Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale saranno corrisposti i compensi previsti dagli articoli 30 e 32 e, qualora dovuti, dagli articoli 31 e 33.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 28

Art. 28 - Sostituzioni 1. Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'Azienda provvede assegnando l'incarico di supplenza o ad un medico specialista designato dall'interessato o secondo l'ordine di graduatoria con priorita' per i medici non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilita'. 2. Alle sostituzioni di durata superiore l'Azienda provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma l. 3. L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di sei mesi e non e' rinnovabile. 4. Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione. 5. Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano solo il trattamento tabellare iniziale, di cui all'art. 30, il compenso aggiuntivo di cui all'art. 31 nella misura percepita dal medico sostituito, il rimborso delle spese di accesso secondo l'art. 35 e l'eventuale indennita' di rischio secondo le modalita' del presente Accordo. 6. Al medico sostituto che sia gia' titolare di incarico, compete il trattamento tabellare derivante dalla anzianita' maturata nel servizio ambulatoriale.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 29

Art. 29 - Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi 1. L'Azienda, sentiti i Sindacati di cui all'art. 20 comma 12, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attivita' professionale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreche' il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonche' in occasione dello svolgimento di attivita' extra-moenia ai sensi dell'art. 18. 2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali: a) per la responsabilita' verso terzi: L. 3.000.000.000 per sinistro; L. 2.000.000.000 per persona; L. 1.000.000.000 per danni a cose o ad animali; b) per gli infortuni: L. 2.000.000.000 per morte o invalidita' permanente; L. 300.000, giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidita' temporanea e con decorrenza dal 1^ giorno del mese successivo all'inizio dell'invalidita'. L'indennita' giornaliera e' ridotta al 50% per i primi tre mesi. 3. Le relative polizze, sono portate a conoscenza dei Sindacati di cui all'art. 20 comma 12 entro sei mesi dalla pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'Accordo. 4. I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art. 33 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Azienda.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 30

Art. 30 - Compensi 1. Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto mensilmente un compenso forfettario orario nella misura e con la decorrenza di cui alla presente tabella: 01/01/1999 01/01/2000 24.803 25.150 2. Gli incrementi di anzianita' di cui agli [artt. 32, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-09-28;316~art32-com1) e [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-09-28;316~art32-com3), e [34, comma 2, del D.P.R. 28/9/1990, n. 316](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-09-28;316~art34-com2), calcolati alla data del 29 febbraio 1996, compreso il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti dai singoli interessati nella misura determinata dal 1/9/1997, ai sensi dell'[art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 500/96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500~art30-com2). Sull'ammontare complessivo si applica un incremento del 2,3% dal 1^ gennaio 1999 e un ulteriore incremento dell'1,4% dal 1 gennaio 2000. Gli incrementi sono calcolati sull'importo risultante dall'applicazione della precedente percentuale. 3. Con riferimento alle anzianita' maturate ai sensi e agli effetti degli [artt. 32](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990;316~art32) e [34 del D.P.R. 316/90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990;316~art34) nei confronti dei medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianita' e degli scatti biennali e' valutata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' presso gli Enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso. Con tale anzianita' viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuita' con il precedente rapporto. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita' presso piu' Enti mutuo-previdenziali o presso piu' Aziende, l'anzianita' da valutare e' quella maggiore. Ai fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti. 4. Per le assenze dal servizio che non entrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 20 e 26, commi 1 e 2, e 27 nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con ]'Azienda. 5. Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza. Le Regioni attuano, di intesa con le Aziende e sentiti i sindacati di cui all'art. 20 comma 11, forme di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di assicurare la corretta corresponsione, nei confronti dei medici ambulatoriali, dei compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente Accordo. 6. Per l'attivita' svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo e' maggiorato nella misura del 30%. 7. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione e' del 50%. 8. Anche al fine dell'abbattimento delle liste di attesa, agli specialisti disponibili all'applicazione del nuovo nomenclatore tariffario "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe" introdotto dal Decreto del Ministro della sanita' del 22 luglio 1996 ( S.O. n. 150, del 14-9-96, alla [G.U. n. 216 del 14-9-96](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1996-09-14&numeroGazzetta=216)), come eventualmente modificato ed integrato da provvedimenti regionali nonche' ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale disponibili a svolgere compiti di organizzazione sanitaria a livello distrettuale, spetta, a decorrere dal 1 gennaio 2000, un emolumento aggiuntivo orario di L. 3.050, non valutabile agli effetti del premio di operosita'. 9. Per la esecuzione delle prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attivita' ortesica di cui all'Allegato "C" e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attivita', agli specialisti spetta, a decorrere dal 1 gennaio 2000, un emolumento aggiuntivo orario di L. 6.100, non valutabile agli effetti del premio di operosita'. 10. Allo specialista spettano compensi variabili per: a - la partecipazione ai programmi regionali e aziendali di attuazione delle "Linee guida" di cui al P.S.N. 1998-2000 ([pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/1998](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1998-12-10&numeroGazzetta=288) S.O.), parte II, allegato (pag. 86 e 87) e di realizzazione dei "Progetti obiettivo" previsti dall'allegato stesso (pag. 87) e per quanto previsto dalla [legge n. 124/1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;124); b - il raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi regionali ed aziendali e il rispetto da parte dello specialista dei livelli di spesa programmata. 11. I programmi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma e della norma finale n. 8 sono definiti, mediante accordi tra le Regioni e le organizzazioni sindacali di cui all'art. 20 comma 11. La spesa per il finanziamento degli accordi regionali e aziendali deve rimanere entro i limiti del 20% dell'ammontare annuo dei compensi di cui al presente art. 30, 31 e 32. 12. Gli specialisti e i medici ambulatoriali generici che si dichiarano non disponibili ad effettuare le prestazioni e le attivita' di cui ai commi 8 e 9 devono inoltrare apposita dichiarazione al Direttore generale della Azienda.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 31

Art. 31 - Compenso aggiuntivo 1. Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto un compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all'[art. 33 del D.P.R. 316/1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990;316~art33), per ogni mensilita' e sul premio di collaborazione, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, come rideterminata dal 1/9/1997, ulteriormente incrementata del 2,3% dal 1/1/1999 e del 1,4% dal 1/1/2000. Le percentuali di incremento si applicano sulla base dell'importo rivalutato con la precedente percentuale.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 32

Art. 32 - Indennita' di disponibilita' 1. Agli specialisti che svolgono esclusivamente attivita' ambulatoriale ai sensi del presente Accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale o con altre Istituzioni pubbliche o private, spetta una indennita' di disponibilita', per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, nella misura e con la decorrenza di cui alla seguente tabella: 01/01/1999 01/01/2000 5.877 5.959

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 33

Art. 33 - Indennita' di rischio 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo, l'indennita' di rischio viene corrisposta, nella misura e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al [Decreto Legislativo 230/95](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995;230) ed alla [L. n. 460/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;460) in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e sempreche' il rischio abbia carattere professionale. 2. Per gli specialisti che non operano in maniera costante in zona controllata, l'accertamento del diritto all'indennita' e' demandata a un'apposita Commissione composta dal Direttore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dalla Azienda, da tre rappresentanti dei medici ambulatoriali designati dai membri di parte medica in seno al Comitato consultivo zonale di cui all'art. 11 e da due esperti qualificati nominati dal Direttore Generale dell'Azienda.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 34

Art. 34 - Indennita' di disagiatissima sede e indennita' di bilinguismo 1. Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio orario nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i Sindacati di cui all'art. 20 comma 11. 2. E' riconosciuta l'indennita' di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nelle Aziende di Provincie e Regioni che ne prevedano l'erogazione a norma di legge.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 35

Art. 35 - Rimborso spese di accesso 1. Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purche' entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese nella misura di L. 533 per chilometro a decorrere dal 1 gennaio 2000. 2. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la misura di tale rimborso, limitatamente al 50%, viene rideterminata con cadenza semestrale al 1^ gennaio e al 1^ luglio sulla base del prezzo "ufficiale" della benzina "verde" (AGIP) a tali date per uguale importo in percentuale. 3. Il rimborso non compete nell'ipotesi che lo specialista abbia un recapito professionale nel Comune sede del presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso e' ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione al Direttore Generale dell'Azienda. 4. La misura del rimborso spese e' proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune piu' vicino a quello del presidio. Rimane invece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 36

Art. 36 - Premio di collaborazione 1. Agli specialisti incaricati a tempo indeterminato e' corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario, degli incrementi di anzianita' di cui all'art. 30 comma 2, del compenso aggiuntivo di cui all'art. 31 e dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 32. 2. Detto premio sara' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza. 3. Allo specialista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio verra' calcolato e liquidato all'atto della cessazione del servizio. 4. Il periodo di servizio svolto a tempo determinato, seguito da conferma dell'incarico stesso a tempo indeterminato, e' computato ai fini della determinazione del premio di cui al primo comma del presente articolo. 5. Allo specialista al quale alla data del 31 dicembre l'incarico svolto a tempo determinato non sia stato ancora confermato in incarico a tempo indeterminato compete entro 90 giorni dalla data di conferma, un premio di collaborazione rapportato ai compensi percepiti per l'attivita' prestata prima del 31 dicembre.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 37

Art. 37 - Contributo ENPAM 1.A favore dei medici specialisti che prestano la loro attivita' ai sensi del presente Accordo, l'Azienda versa di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, un contributo del ventidue per cento (22%) di cui il tredici per cento (13%) a proprio carico e il nove per cento (9%) a carico di ogni singolo specialista, calcolato sul compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 30), sul premio di collaborazione (art. 36), sul compenso aggiuntivo (art. 31), sui compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro (art. 16), sui compensi per attivita' distrettuali e pronta disponibilita' (art. 18) e sull'indennita' di disponibilita' (art. 32). Il contributo a favore dell'ENPAM si applica anche sull'incentivo economico di cui all'art. 16, comma 17. 2. In materia si applicano le disposizioni del [Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1989-10-24&numeroGazzetta=249).

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 38

Art. 38 - Premio di operosita' 1. A tutti i medici ambulatoriali che svolgono la loro attivita' per conto delle Aziende, ai sensi del presente Accordo con regolare incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto professionale spetta dopo un anno di servizio un premio di operosita' nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato in base all'anzianita' determinata ai sensi del precedente articolo 30 esclusi i periodi per i quali sia gia' intervenuta liquidazione. 2. Per le frazioni di anno, la mensilita' di premio sara' ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni. 3. Ciascuna mensilita', calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, e' ragguagliata alle ore effettive di attivita' ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio. 4. Conseguentemente ciascuna mensilita' di premio potra' essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni e' computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non e' computata. 5. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attivita', il "premio" per ogni anno di servizio dovra' essere calcolato in base agli orari di attivita' effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare. 6. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario, sugli incrementi di anzianita' di cui all'art. 30 comma 2, sul premio di collaborazione e sull'indennita' di disponibilita'. 7. Il premio e' corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. 8. La corresponsione del premio di operosita' e' dovuta dalle Aziende in base ai criteri previsti dall'Allegato E annesso al [Decreto del Presidente della Repubblica n. 884/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984;884), che qui si intendono integralmente richiamati.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 39

Art. 39 - Riscossione delle quote sindacali 1. Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dalle Aziende presso le quali il medico presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla sezione provinciale del sindacato stesso, contestualmente all'invio dell'elenco dei medici a cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote. 2. Restano in vigore le deleghe gia' rilasciate a favore dei Sindacati firmatari del presente Accordo nel rispetto della normativa vigente. 3. Eventuali variazioni delle quote e delle modalita' di riscossione vengono comunicate alle Aziende da parte degli organi competenti del sindacato.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 40

Art. 40 - Rapporti tra lo specialista e la dirigenza sanitaria dell'Azienda 1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della Azienda, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza specialistica procede al controllo della corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 2. Gli specialisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente Accordo.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 41

Art. 41 - Libera professione intra-moenia 1. L'Azienda consente allo specialista e ai medici di cui alla Norma finale n. 6" l'esercizio della libera professione intra-moenia per prestazioni ambulatoriali. 2. Lo svolgimento dell'attivita' deve avvenire fuori dell'orario di servizio, in giorni ed orari prestabiliti, compatibilmente con la disponibilita' di spazi e personale, e con le possibilita' di accesso dell'utenza. 3. L'Azienda stabilisce i criteri, le modalita' e la misura per la corresponsione degli onorari con riferimento e nel rispetto della tariffa minima nazionale, sentito il medico interessato, in modo che, in ogni caso, non sussistano oneri a proprio carico.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 42

Art. 42 - Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 1. Nel settore dell'assistenza specialistica ambulatoriale extra-ospedaliera in diretta gestione sono prestazioni indispensabili ai sensi della [legge n. 146/1990, art. 2, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;146~art2-com2); le prestazioni delle branche specialistiche che la Azienda non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza. 2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria degli specialisti ambulatoriali interni, i sindacati di cui all'art. 20 comma 12 concordano con le Aziende per ciascuna delle branche specialistiche di cui al medesimo comma 1 l'astensione dallo sciopero di almeno uno specialista per ogni giorno di durata dello sciopero. 3. Il diritto di sciopero dei medici specialisti ambulatoriali e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. Gli specialisti ambulatoriali che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono soggetti alla eventuale applicazione delle sanzioni prestate secondo le procedure stabilite dall'art. 14. 5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-art. 43

Art. 43 - Durata dell'Accordo 1. Il presente Accordo ha durata triennale: 1 gennaio 1998 31 dicembre 2000.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-Norme Finali

NORMA GENERALE 1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la dizione "Azienda" utilizzata dal presente Accordo e' indifferentemente riferita alle dizioni "Azienda U.S.L." e "Azienda Ospedaliera" in relazione a quanto disciplinato dalla normativa nazionale e regionale sulla materia. 2. Le parti altresi' concordano che le norme del presente Accordo devono essere recepite, sia per la parte normativa che economica, dalle "Aziende" identificate secondo quanto espresso al 1^ comma. Norma finale n.1 1. Agli specialisti operanti presso gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), non si applica l'incompatibilita' prevista dal citato articolo, purche' ai medesimi l'incarico sia stato conferito dai suddetti enti all'epoca in cui gli stessi adottavano la regolamentazione dei rapporti ai sensi degli Accordi nazionali ex art. 48 della legge n. 833/1978. Norma finale n. 2 1. In deroga al disposto dell'art. 2, comma 1, lettere g) ed h), sono fatte salve le situazioni legittimamente acquisite ai sensi dell'art. 4, comma 3, punti 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 291/87. 2. Salve le norme in materia di limitazione di orario, l'incompatibilita' di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), non si applica agli specialisti che si trovano nelle condizioni gia' previste alla data di pubblicazione dell'Accordo di cui al DPR 291/87. 3. In deroga al disposto di cui all'art. 3, comma 1, sono fatte salve, nei limiti di 48 ore settimanali di attivita' per incarico ambulatoriale sommata ad altre attivita' compatibile svolta in base ad altro rapporto, le posizioni legittimamente acquisite alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente n.291/1987. 4. Gli specialisti incaricati a tempo indeterminato, fino alla data di pubblicazione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere d) ed e), dell'Accordo collettivo nazionale reso esecutivo col D.P.R. n. 500/96, sono confermati negli incarichi. Norma finale n. 3 1. In favore degli specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 7 marzo 1984, l'incarico resta garantito ad personam fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti dal presente Accordo, per ore ricoperte alla data suddetta - entro il tetto massimo di 48 ore settimanali - e per branca specialistica, fatta salva la facolta' per la Azienda di attivare nei loro confronti le procedure di mobilita' di cui all'art. 4, nel rispetto peraltro delle modalita' di accesso in atto. Restano in ogni caso ferme le cause di cessazione e di sospensione di cui agli articoli 6 e 7. Norma finale n. 4 1. Sono confermate ad personam le posizioni non conformi al disposto dell'art. 9, comma 3, del DPR 316/90 esistenti alla data di pubblicazione del citato D.P.R., fatta salva la possibilita' di adottare i provvedimenti di cui all'art. 4 del presente Accordo. Norma finale n. 5 1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 35 il rimborso per spese di accesso continua ad essere corrisposto agli specialisti che ne fruiscano per incarichi acquisiti prima del 28 dicembre 1984. Nel caso di costituzione di nuove province successivamente alla data del 1 gennaio 1998, l'indennita' di accesso viene comunque mantenuta agli specialisti che gia' ne beneficiano. Norma finale n. 6 1. Salvo quanto previsto all'art. 10, comma 1, lettera a), sono confermati per i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale, i contenuti della norma finale annessa al Decreto del Presidente della Repubblica n. 291/1987. 2. Ai sanitari di cui al comma 1 puo' essere attribuito il coordinamento funzionale e gestionale di strutture specialistiche ambulatoriali e distrettuali, compresi gli aspetti di integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici aziendali, con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Norma finale n. 7 1. Agli specialisti attualmente in servizio, che abbiano ricoperto altro incarico ambulatoriale cessato in epoca anteriore al 1^ dicembre 1962, data di istituzione del "premio" di cui all'art. 38, non puo' essere valutato ai fini del "premio" stesso il servizio prestato in base al precedente incarico. Norma finale n. 8 1. Le trattative per la stipulazione degli Accordi integrativi regionali ed aziendali, previsti dal presente Accordo Collettivo Nazionale, devono essere iniziate entro 90 giorni dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente Accordo collettivo nazionale. 2. Gli Accordi Regionali ed Aziendali riguardano in particolare: - art. 16, commi 13, 16 e 17; - art. 17; - art. 30, comma 11; - norma transitoria n. 4, comma 2; - art. 9, comma 4 del "Protocollo aggiuntivo". 3. Gli Accordi Regionali ed Aziendali possono fra l'altro disciplinare: - l'istituto della mobilita'; - l'istituto della pronta disponibilita'; - l'integrazione della specialistica ambulatoriale con le strutture di ricovero. 4. Gli Accordi integrativi regionali ed aziendali, di cui al comma 7 della dichiarazione preliminare, sono stipulati sulla base delle specifiche esigenze individuate ai medesimi livelli dalle istituzioni pubbliche. Norma finale n. 9 Premesso: - che tra i fondamentali diritti del cittadino e interessi della collettivita' la Costituzione Italiana include all'art. 32 la tutela della salute, riconosciuta bene primario; - che il Piano Sanitario Nazionale 1998/2000, approvato con DPR 23 luglio 1998 ha inserito per la prima volta nel macro-livello dell'assistenza distrettuale tra le prestazioni dell'assistenza di base anche quelle concernenti l'assistenza specialistica ambulatoriale; - che si ritiene conseguente al suddetto inserimento l'incremento delle prestazioni e attivita' specialistiche da erogare ai cittadini a livello territoriale; - che le Regioni e le Aziende Sanitarie sono tenute ad assicurare l'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali a livello distrettuale in corrispondenza alla domanda avanzata dai cittadini; le parti firmatarie convengono che, qualora sussista una domanda insoddisfatta di prestazioni specialistiche ambulatoriali dopo avere esperito inutilmente le procedure di mobilita', di cui all'art. 4, e di aumento di orario ai medici incaricati a tempo indeterminato in base all'art. 10, le Aziende sanitarie, anche al fine di assicurare la realizzazione della strategia assistenziale introdotta dal Piano Sanitario Nazionale 1998/2000 ed evidenziata nella "Dichiarazione Preliminare" del presente Accordo Collettivo Nazionale, possono farvi fronte mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato con specialisti secondo la disciplina del "Protocollo aggiuntivo" di cui all'"Allegato 1", che fa parte integrante del presente Accordo collettivo nazionale. L'attivita' dello specialista ambulatoriale di cui alla presente "Norma finale n. 9", come disciplinata dal "Protocollo aggiuntivo", di cui all'"Allegato n. 1", finalizzata a realizzare le strategie innovative indicate dal Piano Sanitario Nazionale mediante un maggior decentramento della offerta di prestazioni specialistiche, e' caratterizzata: - da una maggiore flessibilita'; - dalla variabilita' nella determinazione quantitativa degli orari di attivita', piu' rispondente alla effettiva domanda; - dalla durata dell'incarico limitata nel tempo: - dalla semplificazione delle modalita' di reclutamento degli specialisti cui conferire l'incarico; - dalla piu' snella gestione delle procedure per l'instaurazione e la risoluzione del rapporto.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-Norme Transitorie

Norma transitoria n. 1 1. Fino all'insediamento dei Comitati e delle Commissioni di cui agli articoli 11, 12 e 14 del presente Accordo sono confermati in carica i Comitati e le Commissioni di cui agli articoli 13, 14 e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 291/87 e n. 316/90, e 11,12,14 del D.P.R. 500/96. Norma transitoria n. 2 1. Le parti confermano di aver convenuto che, a decorrere dalle graduatorie da valere per l'anno 1991, l'esercizio dell'attivita' specialistica in regime libero-professionale sia calcolato dal giorno successivo alla data di conseguimento della libera docenza o del titolo di specializzazione. 2. Analogamente per la branca di odontostomatologia e limitatamente ai professionisti che accedono alla relativa graduatoria in virtu' dell'iscrizione allo speciale albo di cui alla legge n. 409/85, la valutazione dell'attivita' libero-professionale decorre dal giorno successivo all'iscrizione a tale Albo. Norma transitoria n. 3 1. Per la formazione delle graduatorie da valere per l'anno 1999 e per i fini indicati dal presente Accordo valgono i criteri previsti dall'Accordo Collettivo-Nazionale reso esecutivo con il D.P.R. 500/96. 2. Le domande gia' presentate per l'anno 2000 restano valide a tutti gli effetti e dovranno essere valutate secondo i criteri previsti dall'Accordo vigente al 31 dicembre 1999. 3. Qualora le domande per l'anno 2001 siano presentate entro il 31 gennaio 2000, in regime di prorogatio legale dell'Accordo Nazionale reso esecutivo con DPR n. 500/96, le stesse sono valutate secondo i criteri stabiliti dall'Accordo nazionale vigente alla stessa data. 4. Il Possesso dei requisiti per la inclusione nelle graduatorie previsti dal presente Accordo resta fissato alla data del 31 gennaio dell'anno di riferimento. Norma transitoria n. 4 1. Le parti convengono che, in attesa dell'effettiva operativita' degli artt. 16 bis, 16 ter e 16 quater del D.L.vo n. 229/99 e dell'art. 19 del presente Accordo Collettivo Nazionale, continui a produrre effetti l'art. 19 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con DPR n. 500/96. 2. Il suddetto art. 19 del DPR n. 500/96 e' cosi integrato al comma 10: "Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l'ammontare dello specifico finanziamento. La mancata partecipazione dello specialista alle iniziative di formazione di cui al comma 1 comporta il deferimento alla Commissione di disciplina". Per Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale si intendono quelle di cui all'art. 20 comma 11 del presente Accordo. Norma transitoria n. 5 1. Tutti i rapporti convenzionali a tempo determinato instaurati per lo svolgimento di attivita' specialistica ambulatoriale in corso alla data di pubblicazione del presente Accordo nazionale cessano alla scadenza e non sono rinnovabili. 2. Qualora continuino a sussistere le relative necessita' assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 dell'Accordo nazionale, le ore di incarico sono assegnate con le procedure di cui al "Protocollo aggiuntivo", allegato n. 1. Norma transitoria n. 6 1. Premesso che l'art. 15-nonies comma 3, del D. L.vo n. 229/99 dispone che in sede di rinnovo delle convenzioni nazionali siano stabiliti tempi e modalita' di attuazione per l'applicazione di quanto sancito al comma 1 dell'articolo medesimo, le parti convengono che il termine per l'entrata in vigore a regime del limite di eta' per la cessazione del rapporto convenzionale, previsto dall'art. 6, comma 4 , lett. e) del presente Accordo collettivo nazionale, sara' individuato a seguito di specifica intesa tra le parti firmatarie della presente convenzione nazionale, dopo che saranno definiti e disciplinati nelle sedi competenti con il concorso dell'Enpam e delle parti firmatarie stesse gli aspetti ed effetti previdenziali conseguenti all'introduzione del nuovo limite di eta', secondo quanto stabilito dall'art. 15-nonies del D. L.vo n. 229/99. 2. Fino all'entrata in vigore del limite di eta' stabilito dall'art. 6 comma 4 lettera e) del presente Accordo Collettivo Nazionale, continua ad applicarsi il limite di eta' previsto dall'art. 6 comma 4 lettera e) del DPR n. 500 del 29/07/1996.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-Dichiarazioni

Dichiarazione a verbale n. 1 1. Le parti convengono, al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 9, comma 5, lett. d), che in sede aziendale siano concordate norme per l'uniforme applicazione dei sistemi di controllo orario. Dichiarazione a verbale n. 2 1. Per la partecipazione alle riunioni dei Comitati e della Commissione di cui agli articoli 11, 12 e 14 ai componenti di parte pubblica ed al segretario spettano, se e in quanto previsti, i compensi fissati a livello regionale. Dichiarazione a verbale n. 3 1. Le parti chiariscono che le dizioni "Regione", "Amministrazione regionale", "Giunta regionale", "Assessore regionale", "Assessore regionale alla Sanita'", usata nel testo dell'Accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano. 2. Chiariscono inoltre che le dizioni "Ordine dei Medici" e "Federazione nazionale degli Ordini dei Medici" vanno intese come "Ordine dei Medici e degli Odontoiatri" e "Federazioni nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri". Dichiarazione a verbale n. 4 1. Le parti raccomandano che il presente Accordo venga recepito dall'I.N.A.I.L. e dall'I.N.P.S., che conferiscono nuovi incarichi a tempo indeterminato ed utilizzano la graduatoria di cui all'art. 8, dopo aver espletato le procedure di cui all'art. 10 per gli aumenti di orario agli specialisti gia' incaricati. Dichiarazione a verbale n. 5 1. Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'Accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della Sanita', anche su richiesta di parte sindacale.

Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo-art. 1

ALLEGATO N. 1 PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Disciplina degli incarichi a tempo determinato (Norma finale n. 9) Art. 1 - Natura del rapporto 1. Esperite le procedure previste dall'Accordo Collettivo Nazionale, artt. 9 e 10, per l'assegnazione dei turni resisi vacanti e attuate le modalita' e le procedure previste dall'art. 4 dell'Accordo stesso, salvi casi particolari da verificare in sede aziendale di inapplicabilita' delle norme sopra richiamate, qualora sussistano ulteriori esigenze di attivita' specialistica, le Aziende applicano le norme del presente "Protocollo aggiuntivo" per la instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi della norma finale n. 9. 2. I rapporti orari a tempo determinato sono instaurati: a) per la copertura di turni resisi vacanti e non assegnati dopo aver inutilmente esperite le procedure: - indicate dagli articoli 9 e 10 per gli aumenti di orario a medici incaricati a tempo indeterminato; - stabilite dall'art. 4 per l'attuazione di forme di flessibilita' operativa, riorganizzazione degli orari e di mobilita'; b) per assicurare da parte delle Aziende una ulteriore offerta di prestazioni o attivita' specialistiche per far fronte alla domanda avanzata dagli utenti, mediante l'incremento dei servizi specialistici. 3. Le norme del presente "Protocollo aggiuntivo" disciplinano il rapporto di lavoro libero professionale a tempo determinato che s'instaura tra l'Azienda e gli specialisti per l'erogazione nell'ambito delle strutture sanitarie e dei servizi territoriali dell'Azienda stessa, a domicilio dei cittadini e negli ambulatori dei medici di medicina generale, di prestazioni specialistiche a scopo preventivo, diagnostico-curativo, riabilitativo e medico-legale. 4. L'incarico ha durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni ed e' immediatamente rinnovabile, ove permangano le esigenze assistenziali che hanno determinato il conferimento dell'incarico, previa valutazione del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria.

Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo-art. 2

Art. 2 - Adempimenti preliminari all'instaurazione del rapporto 1. Gli incarichi di cui all'art. 1, comma 2, sono conferiti in base alle graduatorie di cui all'art. 8 dell'Accordo Collettivo Nazionale e secondo l'ordine delle stesse. 2. Qualora la pubblicazione del turno dia risultato negativo, l'Azienda puo' conferire l'incarico, non automaticamente rinnovabile, ad uno specialista dichiaratosi comunque disponibile.

Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo-art. 3

Art. 3 - Procedure per il conferimento dell'incarico 1. L'Azienda, qualora si trovi nella necessita' di affidare incarichi ai sensi dell'art. 2 per lo svolgimento d'attivita' o prestazioni specialistiche negli ambulatori distrettuali o in altre sedi, pubblica nell'albo del Comitato Zonale nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre, dal giorno 15 alla fine dello stesso mese un avviso di selezione evidenziando l'ambito distrettuale o la sede di espletamento dell'incarico, il numero degli accessi settimanali ed il numero delle ore di ogni singolo accesso, nonche' ogni altro elemento ritenuto utile all'instaurazione di un rapporto di lavoro corrispondente alle esigenze dell'Azienda. 2. Al fine di assicurare la maggior corrispondenza possibile dell'offerta di prestazioni specialistiche alla domanda dell'utenza e per l'abbattimento delle liste di attesa, fermo restando quanto previsto al comma 1, l'incarico a tempo determinato puo' essere pubblicato dall'Azienda con impegno orario settimanale: a) fisso per l'intero periodo dell'incarico; b) variabile nell'arco di tempo corrispondente alla durata dell'incarico, in periodi non inferiori al mese e senza vacanze di attivita'; c) concentrato in periodi predeterminati, anche in quantita' variabile come alla lett. b), con vacanze di attivita' non superiori a 60 giorni tra i periodi lavorativi. 3. In via eccezionale, con provvedimento motivato da particolari obiettive esigenze, l'incarico puo' essere pubblicato con orario corrispondente ad un numero complessivo di ore di attivita' da svolgersi in un periodo determinato non superiore a un anno. In deroga a quanto stabilito al comma 1, il numero degli accessi settimanali e il numero delle ore di ogni singolo accesso sono concordati tra Azienda e specialista. 4. Il conferimento degli incarichi avviene secondo le procedure di cui all'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale. 5. Dalla selezione sono esclusi, per due pubblicazioni successive nella stessa branca gli specialisti i quali, avendo svolto un incarico nella medesima branca presso l'Azienda che ha chiesto la pubblicazione del turno, a seguito di valutazione non positiva da parte dell'Azienda non hanno avuto la proroga dell'incarico giunto a scadenza. 6. In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure suindicate, l'Azienda puo' conferire incarichi provvisori ai sensi dell'art. 10 commi 7 e 8 dell'Accordo Collettivo Nazionale. Allo specialista incaricato a carattere provvisorio spetta il trattamento economico di cui all'art. 8.

Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo-art. 4

Art. 4 - Massimale orario ed incompatibilita' 1. Ferme restando le incompatibilita' di cui all'[art. 48, n. 6, della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48-num6), e dell'[art. 4, comma 7, della legge n. 412/91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;412~art4-com7), gli incarichi di cui all'art. 1, comma 2, sono conferiti per un orario massimo settimanale non superiore a 28 ore, raggiungibile anche mediante incarichi presso piu' Aziende sanitarie presenti sul territorio regionale. 2. Gli incarichi di cui al comma che precede non sono compatibili: a) con la titolarita' dei seguenti rapporti di convenzione con il S.S.N. o altre istituzioni pubbliche: assistenza primaria ([DPR n. 484/96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;484), Capo II, e successivi accordi), pediatria di libera scelta ([DPR n. 613/96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;613) e successivi accordi), specialistica ambulatoriale ([DPR n. 500/96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996;500) e successivi accordi); b) con un rapporto di lavoro dipendente intrattenuto con un datore di lavoro pubblico o privato; c) con un rapporto di accreditamento con il SSN; d) con l'incarico di direttore sanitario o di responsabile di branca presso una struttura accreditata con il SSN e soggetta ad autorizzazione sanitaria. 3. Le incompatibilita' di cui sopra non operano qualora lo specialista le rimuova per la durata degli incarichi di cui al comma 1.

Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo-art. 5

Art. 5 - instaurazione del rapporto 1. Il conferimento dell'incarico e' effettuato dall'Azienda mediante lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare, dei quali uno deve essere restituito dallo specialista con la dichiarazione di accettazione delle norme del presente "Protocollo aggiuntivo" nonche' dell'orario complessivo di attivita', del numero degli accessi settimanali, dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali o delle specifiche attivita' di cui all'art. 3, comma 4, della durata dell'incarico e della natura libero-professionale dello stesso e dell'Accordo collettivo nazionale. 2. La lettera di conferimento dell'incarico deve essere inviata in copia anche al/ai Comitato/i zonale/i competente/i ai fine di verificare il raggiungimento del massimale orario previsto dal primo comma dell'art. 4 e di aggiornare l'anagrafe degli specialisti interessati.

Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo-art. 6

Art. 6 - Durata, rinnovo, sospensione e risoluzione del rapporto 1. Il rapporto di lavoro e' a tempo determinato con la durata di cui all'art. 1, comma 4, ed e' immediatamente rinnovabile. 2. L'Azienda, qualora non intenda rinnovare l'incarico conferito allo specialista alla scadenza prevista, ne da' comunicazione all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine. 3. Il rapporto e' sospeso nel caso di sospensione dello specialista dall'esercizio della libera professione o in caso d'emissione di mandato od ordine di custodia cautelare. 4. Il rapporto e' risolto senza obbligo di preavviso per cancellazione o radiazione dello specialista dall'Albo professionale. 5. Il rapporto e' altresi' risolto: - qualora lo specialista si sia reso responsabile di gravi mancanze di ordine disciplinare ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo Collettivo Nazionale o di gravi inadempienze di natura contrattuale, e/o professionale formalmente contestategli dall'Azienda, ovvero qualora accumuli assenze dal servizio eccedenti il limite massimo previsto dall'art. 7; - per sopravvenute incompatibilita' ai sensi dell'art. 4; - per sopravvenuta incapacita' psico-fisica accertata dal collegio medico di cui all'art. 6, comma 4, lett. f) dell'Accordo Collettivo Nazionale. 6. Avverso il provvedimento di risoluzione contrattuale per i motivi di cui al comma 5, lo specialista, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, ha facolta' di produrre le proprie controdeduzioni al Direttore Generale dell'Azienda, il quale decide inappellabilmente entro i 15 giorni successivi. 7. Per tutta la durata della procedura prevista al comma 6, lo specialista e' sospeso dal servizio e non percepisce alcun trattamento economico. 8. Qualora la decisione dell'Azienda sia favorevole allo specialista, il medesimo viene reintegrato nell'incarico, la cui durata verra' prolungata tenendo conto del periodo di sospensione. 9. E' data facolta' allo specialista di chiedere la risoluzione anticipata del rapporto con un preavviso di trenta giorni.

Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo-art. 7

Art. 7 - Assenze dal servizio non retribuite 1. Per giustificati motivi o per comprovata necessita' lo specialista puo' assentarsi dal servizio senza retribuzione per periodi complessivamente non superiori a 60 giorni annuali, dandone comunicazione tempestiva all'Azienda interessata e, nel caso di assenza non superiore a trenta giorni, assicurando la idonea sostituzione con altro specialista. Per assenze di durata superiore a trenta giorni, il sostituto verra' individuato dall'Azienda secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 8 dell'Accordo Collettivo Nazionale. 2. Il sostituto e' retribuito con il trattamento economico di cui all'art. 8.

Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo-art. 8

Art. 8 - Trattamento economico 1. Allo specialista l'Azienda corrisponde mensilmente, a decorrere dalla data di inizio del rapporto, un compenso forfettario omnicomprensivo di lire 70.000 per ogni ora di attivita' effettivamente espletata. 2. Per l'attivita' svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne dei giorni feriali dalle ore 22 alle ore 6 il compenso orario di cui al comma 1 e' maggiorato nella misura del 30%. 3. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi il compenso orario di cui al comma 1 e' maggiorato nella misura del 50%. 4. Il compenso mensile e' corrisposto nel mese di competenza e le maggiorazioni previste ai precedenti commi 2 e 3, entro la fine del secondo mese successivo.

Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo-art. 9

Art. 9 - Visite specialistiche domiciliari 1. Le Aziende possono erogare visite specialistiche domiciliari nell'ambito dell'assistenza domiciliare programmata (ADI), nelle residenze assistenziali, negli hospice e nelle strutture residenziali e semiresidenziali anche alternative al ricovero ospedaliero, e nelle strutture ospedaliere mediante gli specialisti di cui al presente "Protocollo aggiuntivo". 2. All'atto della pubblicazione di cui all'art. 3 e' specificata la necessita' di eseguire anche le visite domiciliari indicando la media settimanale, presumibile o predeterminata, delle stesse. 3. Qualora sia necessaria solo attivita' specialistica domiciliare viene pubblicato, con le modalita' di cui all'art. 3, il numero medio settimanale, presumibile o predeterminato, delle visite specialistiche domiciliari. 4. Qualora l'attivita' specialistica domiciliare sia svolta in modo esclusivo, il rimborso delle spese di accesso e' determinato con specifico accordo tra Azienda e Organizzazioni sindacali di cui all'art. 20 comma 12 dell'Accordo nazionale. Per gli accessi svolti fuori dal Comune di attivita' ambulatoriale, viene corrisposto il rimborso di cui all'art. 35 dell'Accordo nazionale. 5. Per ogni visita spetta allo specialista un compenso forfettario omnicomprensivo di L. 50.000, piu' il contributo ENPAM.

Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo-art. 10

Art. 10 - Norme di rinvio 1. Ai rapporti instaurati secondo il presente "Protocollo aggiuntivo" si applicano le disposizioni dell'Accordo Collettivo Nazionale di seguito citate: - art. 14 - Commissione di disciplina; - art. 15 - Ruolo professionale dello specialista; - art. 16 - Organizzazione del lavoro; - art. 17 - Programmi e progetti finalizzati; - art. 18 - Attivita' distrettuali e pronta disponibilita'; - art. 27 - Permesso annuale retribuito; - art. 29 - Assicurazione contro i rischi derivanti dall'incarico; - art. 35 - Rimborso Spese di accesso, - art. 37 - Contributo ENPAM; - art. 39 - Riscossione quote sindacali; - art. 42 - Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro modalita' di accesso.

Accordo medici specialisti ambulatoriali-Allegato A

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