DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 287
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura ed in particolare l'articolo 16, comma 2, concernente la disciplina dell'attivita' di mediazione creditizia;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed in particolare l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 5, comma 2;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 gennaio 1998 e del 9 novembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
Art. 2
Attivita' di mediazione creditizia
1.E' mediatore creditizio, ai sensi della legge e del presente regolamento, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2.I mediatori creditizi svolgono la loro attivita' senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi e' vietato concludere contratti nonche' effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
4.In conformita' all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia non e' richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.(1) ((2))
Art. 3
A l b o
1.L'albo dei mediatori creditizi e' istituito presso l'UIC sotto l'alta vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2.L'attivita' di mediazione creditizia di cui alla legge e al presente regolamento e' riservata ai soggetti iscritti nell'albo. Qualora l'attivita' di mediazione creditizia di cui alla legge ed al presente regolamento sia svolta da persona giuridica, la stessa deve essere esercitata per il tramite di persone fisiche iscritte nell'albo.
3.Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'UIC procede alla pubblicazione dell'albo con apposito bollettino, dandone notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4.L'UIC procede all'aggiornamento dell'albo con cadenza annuale, con le modalita' previste nel comma 3.(1) ((2))
Art. 4
Requisiti per l'iscrizione nell'albo
Art. 5
Domanda di iscrizione nell'albo
1.La domanda di iscrizione nell'albo deve essere inoltrata con le modalita' stabilite dall'UIC che, effettuate le necessarie verifiche, procede all'iscrizione, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5.L'UIC ha facolta' di richiedere agli interessati ogni necessaria informazione.
6.Gli iscritti nell'albo comunicano tempestivamente all'UIC le variazioni degli elementi informativi forniti in sede di iscrizione.((1))
Art. 6
Cancellazione e sospensione dall'albo
1.La cancellazione di cui all'articolo 16, comma 2, ultimo periodo, della legge, e' disposta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti da parte dell'UIC; l'interessato puo' presentare deduzioni entro 30 giorni dalla contestazione degli addebiti. La cancellazione non puo' essere disposta trascorsi 18 mesi dalla notificazione dell'atto di contestazione.
2.La cancellazione dall'albo e' disposta dall'UIC nei casi di cessazione dall'attivita' di mediazione. Di detta cancellazione viene data comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3.Di tutti i provvedimenti di cancellazione viene data pubblicita' mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
4.Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a seguito della contestazione degli addebiti di cui al comma 1 e con l'osservanza delle modalita' ivi indicate, puo' disporre in via cautelare la sospensione dall'albo per un periodo massimo di 60 giorni, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6.
5.Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilita'. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla emanazione della sentenza di primo grado.
6.Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emessa sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti di cui al comma 5, ovvero sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica procede ai sensi del comma 1; la sospensione conserva la sua efficacia sino alla adozione del provvedimento di cancellazione.
7.La sospensione di cui ai commi 5 e 6 cessa nel caso in cui venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento della precedente condanna, ancorche' con rinvio. Resta ferma, in tal caso, la facolta' del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ricorrendone le condizioni, di disporre la sospensione cautelare di cui al comma 4, con l'osservanza delle modalita' ivi indicate.(1) ((2))
Art. 7
Disposizioni in materia di trasparenza e di antiriciclaggio
1.Ai controlli sull'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali si provvede ai sensi dell'articolo 128, comma 1, del testo unico bancario. Ai controlli di cui all'articolo 5, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.(1) ((2))
Art. 8
Disposizioni transitorie
1.Gli agenti di affari in mediazione iscritti nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, operanti nei rami mutui e finanziamenti o altri equivalenti comunque denominati i quali svolgono o intendono svolgere l'attivita' di mediazione creditizia nelle forme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ed in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere b) e c), sono iscritti nell'albo su domanda da presentarsi, nelle forme previste dall'articolo 5, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'iscrizione nell'albo comporta la cancellazione dai ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
2.Fino alla data della decisione afferente la domanda di iscrizione i soggetti di cui al comma 1 possono continuare a esercitare l'attivita'.(1) ((2))
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 4
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