LEGGE 29 settembre 2000, n. 300
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Ratifica di Atti internazionali)
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonche' Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.
Art. 2
(Entrata in vigore sul piano internazionale)
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi.
Art. 3
(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri)
1.Dopo l'articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti: "Art. 322-bis. - (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri). - Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunita' europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunita' europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunita' europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita' europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunita' europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. Art. 322-ter. - (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilita' date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato".
2.Dopo l'articolo 640-ter del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 640-quater. - (Applicabilita' dell'articolo 322-ter). - Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter".
Art. 4
(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
1.Dopo l'articolo 316-bis del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 316-ter. - (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita' europee e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non puo' comunque superare il triplo del beneficio conseguito".
Art. 5
(Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale)
1.All'articolo 9, terzo comma, del codice penale, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero".
2.All'articolo 10, secondo comma, del codice penale, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero".
Art. 6
(Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del codice penale)
1.All'articolo 32-quarer del codice penale, dopo la parola: "316-bis" e' inserita la seguente: ", 316-ter", e dopo la parola: "322" e' inserita la seguente: ", 322-bis".
2.All'articolo 323-bis del codice penale, dopo la parola: "316-bis" e' inserita la seguente: ", 316-ter", e dopo la parola: "322" e' inserita la seguente: ", 322-bis".
Art. 7
(Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali)
1.Dopo il secondo comma dell'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' aggiunto il seguente: "Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila".
Art. 8
(Modifiche all'articolo 295-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)
1.Al primo e al quarto comma dell'articolo 295-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le parole: "lire sette milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire sette milioni settecentoquarantacinquemila".
Art. 9
(Modifica all'articolo 297 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)
1.All'articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le parole: "lire ventuno milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire ventitre' milioni duecentotrentacinquemila".
Art. 10
(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia)
1.Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'articolo 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: "venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "sette milioni settecentoquarantacinquemila".
Art. 11
(Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalita' giuridica)
2.Ai fini del comma 1, per "persone giuridiche" si intendono gli enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri.
3.Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio
Art. 12
(Delega al Governo in materia di interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee)
Art. 13
(Autorita' responsabile)
1.Il Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari penali e' designato quale autorita' responsabile per le finalita' di cui all'articolo 11 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.
Art. 14
(Esercizio delle deleghe)
1.Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parete entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza del parere.
Art. 15
(Norma transitoria)
1.Le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, non si applicano ai reati ivi previsti, nonche' a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
(Entrata in vigore)
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE ELABORATA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITA' EUROPEE LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea, FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26 luglio 1995; DESIDEROSE Di far si' che le loro legislazioni penali contribuiscano efficacemente alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee; PRENDENDO NOTA che la frode ai danni delle entrate e delle spese della Comunita' in molti casi non si limita ad un unico paese, ma e' spesso l'opera di organizzazioni criminali; CONVINTE che la tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee esige che ogni condotta fraudolenta che leda tali interessi debba dar luogo ad azioni penali e richieda che sia a tal fine adottata una definizione comune; CONVINTE della necessita' di rendere tali condotte passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, fatta salva l'applicazione di altre sanzioni in taluni casi opportuni, e di prevedere, almeno nei casi gravi, delle pene privative della liberta' che possano comportare l'estradizione; RICONOSCENDO che le imprese svolgono un ruolo importante nei settori finanziati dai bilanci comunitari, e che le persone che esercitano un potere decisionale nelle imprese non dovrebbero sfuggire alla responsabilita' penale in determinata circostanze; DECISE a combattere insieme la frode che lede gli interessi finanziari della Comunita' europee assumendosi obblighi in materia di competenza giurisdizionale, di estradizione e di reciproca cooperazione, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1 Disposizioni generali 1. Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee: a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: - all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunita' europee o dai bilanci gestiti dalle Comunita' europee o per conto di esse; - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; - alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: - all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunita' europee o dei bilanci gestiti dalle Comunita' europee o per conto di esse; - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; - alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto; 2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie e adeguate per recepire nel diritto penale interno le disposizioni del paragrafo 1, in modo tele che le condotte da esse considerate costituiscano un'illecito penale. 3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende altresi' le misure necessarie affinche' la redazione o il rilascio intenzionale di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui conseguano gli effetti di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali qualora non siano gia' punibili come illecito principale ovvero a titolo di complicita', d'istigazione o di tentativo di frode quale definita al paragrafo l. 4. Il carattere intenzionale di un'azione o di un'omissione di cui ai paragrafi 1 e 3 puo' essere dedotto da circostanze materiali oggettive.
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2 Sanzioni 1. Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinche' le condotte di cui all'articolo 1 nonche' la complicita', l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi di frode grave, pene privative della liberta' che possono comportare l'estradizione, rimanendo inteso che dev'essere considerato frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non puo' essere superiore a 50.000 ecu. 2. Tuttavia, uno Stato membro puo' prevedere per i casi di frode di lieve entita' riguardante un importo totale inferiore a 4.000 ecu, che non presentino aspetti di particolare gravita' secondo la propria legislazione, sanzioni di natura diverso da quelle previste al paragrafo 1. 3. Il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimita', puo' variare l'importo di cui al paragrafo 2.
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3 Responsabilita' penale dei dirigenti delle imprese Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che eserciti il potere di decisione o di controllo in seno ad un'impresa possano essere dichiarati penalmente responsabili, secondo principi stabiliti dal diritto interno, per gli atti fraudolenti commessi ai danni degli interessi finanziari delle Comunita', quali definiti all'articolo 1, commessi da persona soggetta alla loro autorita' per conto dell'impresa.
Convenzione - art. 4
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.