DECRETO 28 settembre 2000, n. 301
Entrata in vigore del decreto: 9-11-2000
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, ed in particolare l'articolo 5 concernente la Scuola centrale tributaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria;
Visto l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che demanda ad apposito regolamento di attuazione l'espletamento dei compiti attribuiti alla Scuola centrale tributaria;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernente il riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 287 del 1999, il quale prevede il riordino della Scuola centrale tributaria da attuare con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessita' di procedere al riordino della Scuola centrale tributaria, tenuto conto dei principi desumibili dal citato decreto legislativo n. 287 del 1999, nonche' della riforma del Ministero delle finanze con l'istituzione delle Agenzie fiscali e della progressiva realizzazione del federalismo fiscale con il trasferimento del potere impositivo a soggetti diversi dallo Stato;
Ritenuto, quindi, necessario far si' che la Scuola centrale tributaria possa offrire, in concorrenza con altre istituzioni pubbliche o private, un servizio utile all'obiettivo di migliorare la professionalita' di tutti gli addetti al settore della fiscalita';
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 luglio 2000;
Considerato che il presente regolamento, come affermato dal citato Organo consultivo, costituisce un modello di decreto ministeriale con effetti delegificanti e, pertanto, con lo stesso puo' essere disposta l'abrogazione delle norme divenute incompatibili;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-14454 del 30 agosto 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Natura e compiti della (( Scuola superiore dell'economia e delle finanze )) ((
1.La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di seguito denominata Scuola, e' istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro , ed ha autonomia organizzativa e contabile. La Scuola ha anche autonomia di bilancio, e' assoggettata alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, ed e' inserita nella tabella A allegata alla stessa legge.
2.La Scuola provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell' (( amministrazione dell'economia e delle finanze )) nonche', su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalita' (( e dell'economia )), del personale di questi ultimi mediante l'organizzazione e la gestione di attivita' formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede altresi', nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell' (( amministrazione dell'economia e delle finanze )). Puo' svolgere attivita' formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti italiani ed esteri, e curare la formazione e la preparazione di neo laureati ed aspiranti all'accesso nel pubblico impiego, per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro; in tal caso tutte le spese dirette ed indirette sostenute dalla Scuola sono a carico del soggetto richiedente salvo, per i soli richiedenti pubblici, l'eventuale deroga disposta dal (( Ministro dell'economia e delle finanze )).
3.La Scuola (( con la sua struttura didattica, il personale docente e l'indicazione dei relativi corsi, e' iscritta nelle apposite banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gestite in collaborazione con il CINECA, e )) continua a essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed opera, ove compatibile, nel rispetto dei principi e delle regole di tale decreto. Essa puo' promuovere o partecipare ad associazioni, societa' e consorzi, nonche' stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. (( Nell'ambito di consorzi o accordi con universita', italiane ed estere, la Scuola promuove e istituisce, compartecipando al finanziamento, anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei. ))
Art. 2
Organi e struttura didattico-scientifica della Scuola
1.Sono organi della Scuola: il Rettore, il Direttore amministrativo ed il Consiglio direttivo. Il rettore, in qualita' di vertice dell'istituzione, indirizza ed assicura lo svolgimento delle attivita' istituzionali e ne e' responsabile sotto il profilo didattico-scientifico.
2.Il Rettore ha, nell'ambito delle proprie competenze, la legale rappresentanza della Scuola ed e' nominato con decreto del (( Ministro dell'economia e delle finanze )).
3.All'ufficio del Direttore amministrativo e' preposto un dirigente il quale ha la responsabilita' gestionale ed organizzativa della Scuola.
4.Il Direttore amministrativo e' scelto, dal (( Ministro dell'economia e delle finanze )), tra i dirigenti dello Stato assegnati alla Scuola o appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; e' ordinatore primario di spesa.
5.Il Rettore nomina un Prorettore che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Rettore.
6.Il Rettore ed il Prorettore sono coadiuvati da responsabili di area, ai quali sono attribuite aree omogenee di attivita' per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola; i responsabili di area, in numero non superiore a quattro, sono nominati dal Rettore della Scuola, e sono tenuti ad attuarne le specifiche direttive, assicurando la qualita' didattica e scientifica nei settori di competenza. Il Prorettore ed i Responsabili di area sono scelti fra i professori (( ordinari )).
7.Il Consiglio direttivo e' composto dal rettore che lo presiede, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai responsabili di area. Ha il compito di valutare, su iniziativa del rettore, le questioni di maggiore rilevanza, di coordinare le attivita' didattiche per le finalita' di programmazione e di organizzare l'utilizzazione delle risorse comuni, comprese le modalita' di attribuzione di incarichi istituzionali, di insegnamento e ricerca e di stabilire i relativi compensi ed indennita'. Il Consiglio si riunisce di regola ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Rettore ne ravvisi l'opportunita'.
Art. 3
Nomina e durata degli organi e dei responsabili
1.Il Rettore e' scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, professori universitari di prima fascia, in posizione di aspettativa senza assegni o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari. Il Rettore puo' essere, altresi' scelto tra soggetti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione.
2.Il Rettore resta in carica per quattro anni e puo' essere confermato. Il Prorettore ed i responsabili di area restano in carica per due anni, salvo conferma.
3.Il Rettore, il Prorettore e i responsabili di area, nonche' i professori (( ordinari )) e collocati fuori ruolo, se in servizio presso amministrazioni pubbliche ovvero inquadrati a seguito di opzione, nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, conservano il trattamento economico fondamentale, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di provenienza, incrementato (( da un ulteriore trattamento economico stabilito )), con le modalita' previste nei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 1, tenendo conto dei compensi mediamente corrisposti per analoghi incarichi in organismi pubblici o privati operanti nell'ambito della formazione, e comunque tale da garantire un trattamento economico complessivo non inferiore agli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti nella posizione di provenienza.
4.In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico e' definito contrattualmente con le modalita' dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in quanto applicabili.
Art. 4
Sede della Scuola
1.La Scuola ha sede in Roma e non ha proprie articolazioni periferiche. Le attivita' della Scuola possono svolgersi presso sedi esterne, sia italiane che estere. (( A tali sedi puo' essere preposto personale con qualifica dirigenziale in servizio presso la Scuola, nell'ambito dell'ordinario contingente di personale dirigenziale assegnato alla Scuola secondo l'ordinamento vigente, con responsabilita' gestionale ed organizzativa di ciascuna sede. ))
Art. 5
Incarichi
1.La Scuola puo' avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con professionalita' e competenze utili allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, di personale docente di comprovata professionalita' collocato, ove occorra e se non inquadrato, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Puo', inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attivita' di insegnamento.
2.Il personale docente di cui al comma 1 e', comunque, scelto tra professori universitari in posizione di aspettativa senza assegni, vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata, magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni pubbliche: i docenti incaricati temporaneamente possono essere altresi' scelti tra esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalita'.
3.Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal Rettore della Scuola, sentito il Consiglio direttivo, con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'articolo 6, salvo gli incarichi non temporanei di professori ordinari i quali sono attribuiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4.I professori della Scuola inquadrati acquisiscono, ad ogni effetto, lo stato giuridico e le funzioni di professori ordinari, con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera.
4-bis.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129 )).
5.Il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le trenta unita'. ((3))
5-bis.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129 )).
Art. 6
Attribuzione degli incarichi, dei compensi e struttura amministrativa della Scuola
1.Il Rettore definisce, sentito il Consiglio direttivo, l'organizzazione interna e il funzionamento della Scuola, comprese le modalita' di attribuzione di tutti gli incarichi previsti dal presente decreto con salvezza degli incarichi non temporanei di professore (( ordinario )) e l'erogazione delle relative indennita' e compensi; i provvedimenti che stabiliscono l'erogazione di indennita' ed i compensi sono soggetti all'approvazione del (( Ministro dell'economia e delle finanze )), da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime. Trascorso inutilmente tale termine il provvedimento si intende approvato.
Art. 7
Incompatibilita'
1.(( Il rettore, i responsabili di area ed i professori ordinari assumono il regime delle incompatibilita' dei professori universitari ordinari. In ogni caso, non puo' essere svolta attivita' professionale nel settore fiscale e nelle materie afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ivi compresa la relativa attivita' processuale )); dello svolgimento di altri incarichi del Rettore e' informato il Ministro che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte; dello svolgimento di altri incarichi del Prorettore, dei Responsabili di area e dei professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, comando o aspettativa e' informato il Rettore, che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte.
Art. 8
Modalita' di funzionamento e norme transitorie
1.La dotazione finanziaria minima della Scuola e' fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. (( Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Rettore, sentito il Consiglio direttivo, trasmette al Ministro il programma delle attivita' della Scuola per l'anno accademico, in attuazione e coerenza con le direttive del Ministro e in ragione del bilancio previsionale adottato. ))
2.Nel programma possono essere previste attivita' della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati.
3.Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento della sede, per il personale non docente della Scuola e per il rettore e i professori collocati nelle posizioni di cui all'articolo 5, comma 4.
4.I professori stabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere le funzioni fino alla cessazione delle attivita' di insegnamento relative alla riqualificazione del personale di cui all'articolo 3, commi 205 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, indipendentemente dalla durata dell'incarico in atto e comunque non oltre il 15 marzo 2001.
Art. 9
Abrogazioni
1.Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Il presente regolamento abroga e sostituisce altresi' dalla stessa data il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, ferma restando l'attuale organizzazione interna della Scuola fino all'adozione dei relativi provvedimenti di cui all'articolo 6. (( Le dotazioni organiche sono fissate dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ))
Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2000
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 213
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