DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 2000, n. 315

Type DPR
Publication 2000-09-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, richiamato dall'articolo 3, comma 12, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, il quale stabilisce la possibilita' di disciplinare con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, concernente la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente la presentazione della dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, I.R.A.P. ed I.V.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'I.R.A.P. e dell'I.V.A.;

Visto l'articolo 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, concernente la nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998;

Considerata la necessita' di disciplinare gli adempimenti contabili, nonche' le modalita' e i termini di pagamento delle imposte alla luce della nuova disciplina in materia di cessioni di materiale d'oro prevista dall'articolo 3, comma 4, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, che ha modificato l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1.I soggetti esercenti professioni e arti sanitarie, che effettuano esclusivamente le operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto, previste dall'articolo 10, n. 18) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tenuti ai sensi del comma 5, dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 3, comma 4 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, al pagamento dell'imposta per gli acquisti, inerenti l'attivita' svolta, di materiale d'oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sono autorizzati ad eseguire le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto trimestralmente, cosi' come prescritto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

2.Non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche agli acquisti di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi.

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