LEGGE 10 ottobre 2000, n. 321

Type Legge
Publication 2000-10-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di Firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri.

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Accordo quadro - art. 1

ACCORDO QUADRO DI COMMERCIO E DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRO IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati Stati membri", LA COMUNITA' EUROPEA, da una parte, E LA REPUBBLICA DI COREA, dall'altra, CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia tra la Repubblica di Corea, la Comunita' europea e i suoi Stati membri; RIBADENDO l'impegno delle Parti al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo; CONFERMANDO il loro desiderio di instaurare un dialogo politico regolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea in base ai valori e alle aspirazioni comuni; RICONOSCENDO che l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT» ha contribuito in misura considerevole a promuovere il commercio internazionale in generale e il commercio bilaterale in particolare, e che sia la Repubblica di Corea che la Comunita' europee si sono impegnate ad applicare i principi del libero scambio e dell'economia di mercato alla base di tale accordo: RIBADENDO che la Repubblica di Corea, la Comunita' europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a rispettare pienamente gli impegni assunti con la ratifica dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); TENENDO PRESENTE la necessita di contribuire alla piena applicazione dei risultati dell'Uruguay Round del GATT e di applicare tutte le norme che disciplinano il commercio internazionale in modo trasparente e non discriminatorio; RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione nonche' le comune volonta' di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parita', non discriminazione, rispetto dell'ambiente naturale e mutui vantaggi; DESIDEROSI di creare condizioni favorevoli alla crescita sostenibile e alla diversificazione degli scambi nonche' alla cooperazione economica in vari settori di reciproco interesse; RITENENDO che alle Parti convenga istituzionalizzare le loro relazioni e avviare una cooperazione economica onde favorire ulteriormente lo sviluppo del commercio e degli investimenti; CONSAPEVOLI dell'importanza di agevolare la partecipazione alla cooperazione dei singoli e degli organismi direttamente interessati, in particolare gli operatori economici e gli enti che li rappresentano, HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: IL REGNO DEL BELGIO: Erik DERYCKE, Ministro degli Affari esteri, IL REGNO DI DANIMARCA: Niels HELVEG PETERSEN, Ministro degli Affari esteri, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Werner HOYER, Ministro aggiunto ("Steatsminister") per gli Affari esteri, LA REPUBBLICA ELLENICA: Georgios PAPANDREOU, Ministro aggiunto per gli Affari esteri, IL REGNO DI SPAGNA: Abel MATUTES, Ministro degli Affari esteri, LA REPUBBLICA FRANCESE: Michel BARNIER, Ministro delegato presso il Ministro degli Affari esteri, incaricato degli Affari europei, L'IRLANDA: Gay MITCHELL, Ministro aggiunto per gli Affari europei, presso il Gabinetto del Primo Ministro, LA REPUBBLICA ITALIANA: Lamberto DINI, Ministro degli Affari esteri, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO: Jacques F. POOS, Ministro degli Affari esteri, IL REGNO DEI PAESI BASSI: Hans VAN MIERLO, Ministro degli Affari esteri, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA: Wolfgang SCHÜSSEL, Ministro federale degli Affari esteri, LA REPUBBLICA PORTOGHESE: Jaime GAMA, Ministro degli Affari esteri, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA: Tarja HALONEN, Ministro degli Affari esteri, IL REGNO DI SVEZIA: Lena HJELM-WALLEN, Ministro degli Affari esteri, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: David DAVIS, Ministro aggiunto per gli Affari esteri e del Commonwealth, LA COMUNITA' EUROPEA: Dick SPRING, Ministro degli Affari esteri (Irlanda), Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea, Sir Leon BRITTAN, Vicepresidente della Commissione delle Comunita' europee, LA REPUBBLICA DI COREA: Ro-Myung GONG, Ministro degli Affari esteri, I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Fondamenti della cooperazione Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, definiti nella Dichiarazione universale sui diretti dell'uomo, e' alla base delle politiche interna ed internazionale delle Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

Accordo quadro - art. 2

ARTICOLO 2 Obiettivi della cooperazione Per intensificare la cooperazione tra di esse, le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo delle loro relazioni economiche, mirando in particolare a: a) incentivare o avviare la cooperazione commerciale e diversificare gli scambi con reciproci vantaggi: b) avviare una cooperazione economica nei settori di reciproco interesse, in particolare a livello scientifico, tecnologico e industriale; c) agevolare la cooperazione tra operatori commerciali e gli investimenti da entrambe le parti nonche' promuovere una migliore comprensione reciproca.

Accordo quadro - art. 3

ARTICOLO 3 Dialogo politico L'Unione europea e la Repubblica di Corea avviano un regolare dialogo politico basato sui valori e sulle aspirazioni comuni. Il dialogo si svolge secondo le procedure concordate nella Dichiarazione congiunta in materia tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea.

Accordo quadro - art. 4

ARTICOLO 4 Trattamento della nazione piu' favorita Le Parti si impegnano a concedersi reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita in base ai diritti e agli obblighi previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio.

Accordo quadro - art. 5

ARTICOLO 5 Cooperazione commerciale 1. Le Parti si impegnano a favorire il piu' possibile, con reciproco vantaggio, lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali. Le Parti si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato. Esse garantiranno l'applicazione di dazi doganali secondo il principio della nazione piu' favorita tenendo conto di vari elementi, tra cui la situazione del mercato interno di una Parte e gli interessi dell'altra Parte in materia di esportazione. Esse si impegnano a collaborare per eliminare gli ostacoli al commercio, in particolare mediante l'abolizione tempestiva degli ostacoli non tariffari e l'adozione di misure volte a migliorare la trasparenza, tenendo conto anche dei lavori svolti dalle organizzazioni internazionali competenti. 2. Le Parti attuano una politica intesa a: a) cooperare, a livello multilaterale e bilaterale, riguardo alle questioni connesse allo sviluppo degli scambi che interessano entrambe, comprese le future procedure dell'OMC. A tal fine, esse collaborano a livello internazionale e bilaterale onde risolvere i problemi commerciali di comune interesse; b) promuovere gli scambi di informazioni tra operatori economici e la cooperazione industriale fra le imprese onde diversificare e incrementare i flussi commerciali esistenti; c) studiare e raccomandare misure di promozione commerciale atte a favorire lo sviluppo degli scambi; d) agevolare la cooperazione tra le autorita' doganali competenti della Comunita' europea, dei suoi Stati membri e della Corea; e) migliorare l'accesso al mercato per i prodotti dell'industria, dell'agricoltura e della pesca; f) migliorare l'accesso al mercato per i servizi, ad esempio nei settori delle finanze e delle telecomunicazioni; g) intensificare la cooperazione in materia di norme e regolamenti tecnici; h) tutelare in modo efficace la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale; i) organizzare visite per il commercio e gli investimenti; j) organizzare fiere commerciali generali o per un unico settore industriale. 3. Le parti favoriscono una concorrenza leale a livello di attivita' economiche mediante una piena applicazione delle loro leggi e normative in materia. 4. In base agli obblighi dall'accordo OMC sulle commesse governative, le Parti garantiscono una partecipazione agli appalti su base non discriminatoria e reciproca. Esse proseguiranno i colloqui volti ad una maggiore apertura dei rispettivi mercati delle forniture in altri settori, quali le telecomunicazioni.

Accordo quadro - art. 6

ARTICOLO 6 Agricoltura e pesca 1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione dell'agricoltura e della pesca, comprese l'orticoltura e la maricoltura. Dopo aver discusso delle rispettive politiche in materia di agricoltura e di pesca, le Parti studieranno: a) le possibilita' di incrementare gli scambi di prodotti agricoli e della pesca; b) l'impano sul commercio delle misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali; c) il collegamento tra agricoltura e ambiente rurale; d) la ricerca in materia di agricoltura e di pesca, comprese l'orticoltura e la maricoltura. 2. Se del caso, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai prodotti e ai servizi dell'industria agroalimentare. 3. Le Parti si impegnano a conformarsi all'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie e accettano di avviare consultazioni, su richiesta di una di esse, per discutere delle proposte dell'altra Parte in merito all'applicazione e all'armonizzazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, tenendo conto delle norme concordate dalle altre organizzazioni internazionali quali l'UIE, l'IPPC e il Codex Alimentarius.

Accordo quadro - art. 7

ARTICOLO 7 Trasporti marittimi 1. Le Parti si Impegnano ad adoperarsi per conseguire l'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale e in condizioni di concorrenza leale, in base alle disposizioni del presente articolo. a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti del Codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea applicabile a una delle Parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziata possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoche' si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale. b) Le Parti ribadiscono l'impegno a creare un contesto di libera e leale concorrenze per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa. In considerazione di tale impegno, la Repubblica di Corea prende le disposizioni necessarie per abolire gradualmente, durante un periodo transitorio che terminera' il 31 dicembre 1998, il sistema di prenotazione dei carichi alla rinfusa per le navi battenti bandiera coreana. 2. Per conseguire l'obiettivo del paragrafo 1, le Parti: a) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa e per il traffico di linea, salvo circostanze eccezionali in cui cio' sia necessario per offrire alle societa' di navigazione di una Parte del presente accordo l'effettiva possibilita' di operare nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione; b) evitano di introdurre, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le misure amministrative, tecniche e legislative che potrebbero introdurre discriminazioni tra i loro cittadini e le loro societa' e quelli dell'altra Parte rispetto alla fornitura di servizi nel trasporto marittimo Internazionale; c) concedono alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altre Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle loro navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. 3. Ai fini del presente articolo, l'accesso al mercato marittimo internazionale comprende, tra l'altro, il diritto per i vettori marittimi internazionali di ciascuna Parte di organizzare servizi di trasporto "porta a porta" comprendenti una tratta marittima e di trattare direttamente, a tale scopo, con i fornitori locali di modi di trasporto diversi da quello marittimo sul territorio dell'altra Parte, fatte salve le restrizioni applicabili in materia di nazionalita' riguardanti il trasporto di merci e passeggeri con suddetti altri modi di trasporto. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle compagnie della Comunita' europea e della Corea, nonche' alle societa' di navigazione stabilite al di fuori della Comunita' europea e della Repubblica di Corea e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Corea, a condizione che le loro navi siano registrate in detto Stato membro o nella Repubblica di Corea secondo le rispettive legislazioni. 5. Se del caso, si concluderanno accordi specifici per le attivita' delle compagnie di navigazione nella Comunita' europea e nella Repubblica di Corea.

Accordo quadro - art. 8

ARTICOLO 8 Costruzione navale 1. Le Parti convengono di collaborare nel settore della costruzione navale onde creare un mercato equo e concorrenziale e prendono atto del grave squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda nonche' della tendenza del mercato all'origine della crisi dell'industria cantieristica mondiale. Per questi motivi, le Parti evitano di prendere misure o iniziative a favore della loro industria cantieristica tali da falsare la concorrenza o da consentire alla loro industria cantieristica di eludere difficolta' future, in base all'accordo OCSE sulla costruzione navale. 2. Le Parti convengono di avviare, su richiesta di una di esse, consultazioni sull'applicazione dell'accordo OCSE in materia di costruzione navale, nonche' di scambiare informazioni sullo sviluppo del mercato mondiale delle navi e della costruzione navale o su altri problemi relativi a questo settore. I rappresentanti dell'industria cantieristica possono essere invitati, previo accordo tra le Parti, ad assistere alle consultazioni in veste di osservatori.

Accordo quadro - art. 9

ARTICOLO 9 Tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale 1. Le Parti si impegnano a garantire una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale; prevedendo mezzi adeguati. 2. Le Parti convengono di applicare l'accordo OMC sugli aspetti commerciali dei diritti di proprieta' intellettuale non oltre il 1º luglio 1996 (1). 3. Le Parti confermano l'importanza che attribuiscono agli obblighi previsti dalle convenzioni multilaterali per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale. Esse cercheranno di aderire quanto prima alle convenzioni indicate nell'allegato a cui non hanno ancora aderito. (1) Fatta eccezione, per la Repubblica di Corea, secondo le sue procedure legislative, per la legge di gestione agrochimica, che entrata in vigore il 1º gennaio 1997, nonche' per la legge sull'industria delle piante da seme (e per la legge sulla tutela delle indicazioni geografiche), che entreranno in vigore entro il 1º luglio 1998.)

Accordo quadro - art. 10

ARTICOLO 10 Regolamenti tecnici norme e valutazione della conformita' 1. Fatti salvi i loro obblighi internazionali, le Parti promuovono, nell'ambito delle rispettive responsabilita' e secondo le rispettive legislazioni, l'uso delle norme e dei sistemi di valutazione della conformita' riconosciuti a livello internazionale. A tal fine, si privilegieranno: a) gli scambi di informazioni e di esperti tecnici in materia di standardizzazione, accreditamento, metrologia e certificazione nonche', se del caso, la ricerca congiunta; b) le promozione dell'interscambio e i contatti tra organismi e istituzioni competenti; c) le consultazioni settoriali; d) la cooperazione per le gestione della qualita'; e) il rafforzamento della cooperazione in materia di normative tecniche, in particolare mediante la conclusione di un accordo per il reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformita', onde agevolare il commercio ed evitare perturbazioni tali da ostacolarne lo sviluppo; f) la partecipazione e la cooperazione nel quadro degli accordi internazionali pertinenti al fine di promuovere l'adozione di norme standardizzate. 2. Le Parti si accertano che le attivita' riguardanti le norme e la valutazione delle conformita' non costituiscano inutili ostacoli a commercio.

Accordo quadro - art. 11

ARTICOLO 11 Consultazioni 1. Le Parti decidono di incentivare gli scambi di informazioni sulle misure commerciali. Ciascuna Parte si impegna a informare tempestivamente l'altra dell'applicazione di misure che modifichino i dazi all'importazione per la nazione piu' favorita, incidendo quindi sulle esportazioni dell'altra Parte. Ciascuna Parte puo' chiedere consultazioni sulle misure commerciali. In tal caso, le consultazioni si svolgono appena possibile onde trovare quanto prima una soluzione costruttiva e accettabile per entrambe le Parti. 2. Ciascuna Parte accetta di informare l'altra dell'apertura di procedimenti antidumping nei confronti dei suoi prodotti. Nel pieno rispetto degli accordi OMC sulle misure antidumping e antisovvenzioni, ciascuna Parte esamina attentamente, prevedendo adeguate possibilita' di consultazione, le osservazioni dell'altra Parte riguardo ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni. 3. Le Parti decidono di consultarsi su tutte le eventuali controversie risultanti dall'applicazione del presente accordo. Se una delle Parti chiede le consultazioni, queste hanno luogo al piu' presto. Le Parte che le ha richieste fornisce all'altra tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione. Attraverso le consultazioni, si cerca di risolvere prima possibile le controversie commerciali. 4. Le disposizioni del presente articolo lasciano del tutto impregiudicate le procedure interne di ciascuna Parte per l'adozione e le modifica delle misure commerciali nonche' i meccanismi di notifica, consultazione e composizione delle controversie previsti dagli accordi OMC.

Accordo quadro - art. 12

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