LEGGE 10 ottobre 2000, n. 322

Type Legge
Publication 2000-10-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, con allegata lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti, fatto a Vienna il 28 gennaio 1999.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16.2 dello stesso Scambio di note.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Scambio di Note

Vienna, 28 gennaio 1999 Scambio di Note tra il Governo della Repubblica d'Austria ed il Governo della Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco di titoli e gradi accademici Signora Segretario di Stato, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore: "Tenuto conto dei precedenti Scambi di Note sul reciproco riconoscimento dei titoli e gradi accademici, esecutivi dell'art. 10 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 14 marzo 1952 per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi, nonche' dei risultati dei lavori svolti dalla Commissione di Esperti italoaustriaca nella 13o riunione (tenutasi dal 11 al 13 novembre 1997 a Vienna), nella 14o riunione (tenutasi dal 13 al 14 marzo 1998 a Roma) e nella 15o riunione tenutasi dal 27 al 28 luglio 1998 a Vienna), ho l'onore di proporre a nome del mio Governo la seguente intesa: 1. (1) Con il presente Scambio di Note viene modificato lo Scambio di Note con il relativo allegato sul reciproco riconoscimento dei titoli e gradi accademici tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Austria, firmato a Roma l'11.9.1996. La lista allegata di corrispondenza dei titoli e gradi accademici e' parte integrante (Allegato) del presente Scambio di Note. S.E. Dr. Benita Ferrero-Waldner Segretario di Stato nel Ministero degli Affari Esteri VIENNA 2) La Commissione di Esperti italo-austriaca si riunira' tutte le volte che una delle due Parti lo ritenga necessario, per esaminare modifiche sostanziali verificatesi nel frattempo nella legislazione vigente in materia degli studi per determinati corsi di laurea. Modifiche che non tocchino aspetti sostanziali saranno comunicate direttamente all'altra Parte che ne prendera' atto, salvo che ritenga necessario convocare una riunione della Commissione. Le due Parti si trasmetteranno tempestivamente sempre prima della riunione tabelle riepilogative sulle modifiche dei corsi di laurea ed eventuali proposte per l'integrazione della lista. L'aggiornamento dell'allegata lista dei titoli e gradi accademici equiparati avverra' sulla base dei contenuti essenziali di ogni percorso di formazione. Ai fini dell'entrata in vigore delle integrazioni decise dalla Commissione di Esperti si applichera' la disposizione del seguente punto 16 (2). 2. (1)Nel caso che entri in vigore una nuova lista di corrispondenza di titoli e gradi accademico, coloro che siano gia' in corso di studio e non lo abbiano interrotto hanno diritto al termine degli studi di chiedere l'equipollenza per il corso di laurea prescelto in base alla lista di corrispondenza vigente al momento rispettivamente dell'ammissione in Austria o dell'immatricolazione in Italia. Non puo' considerarsi interruzione degli studi il trasferimento dello studente ad altra Universita' dello stesso Stato per continuare lo stesso tipo di studio senza interruzione. (2) Se il corso corrispondente e' stato soppresso e/o trasformato in un corso nuovo con un nuovo titolo o grado accademica, il richiedente dovra' chiedere l'equipollenza con il nuovo titolo o grado alle condizioni poste dalla lista di corrispondenza vigente al momento della domanda di riconoscimento. (3) Nel caso di modifica delle condizioni di equipollenza, senza che sia stato modificato l'ordinamento del corso di studio, lo studente potra' ottenere l'equipollenza in base alla lista vigente al momento della domanda di riconoscimento se le condizioni di equipollenza previste da tale lista sono per lui piu' favorevoli. 3. Ai fini del riconoscimento in Italia degli studi austriaci soggetti all'obbligo della combinazione, e' determinante - se non previsto diversamente dall'Allegato - esclusivamente il corso di studi scelto come primo corso di laurea e precisamente quel corso per il quale e' stata redatta la tesi di laurea. Ove tale indicazione non fosse riportata nel diploma di laurea austriaco (per i gradi conferiti prima del 31.7.1997) o nel decreto di conferimento del grado accademico (per i gradi conferiti dopo il 1.8.97), e' determinante il certificato di valutazione della tesi di diploma (Zeugnis hber die Beurteilung der Diplomarbeit) con l'indicazione del relativo corso di studio. 4. Se nello Stato in cui viene richiesto il riconoscimento e' prevista l'indicazione dell'indirizzo nel diploma, il titolo finale straniero va assegnato a quell'indirizzo le cui materie caratterizzanti corrispondono alle aree disciplinari (materie opzionali) e all'argomento della tesi di laurea scelti dal candidato. 5. Se un titolo o grado accademico di uno Stato viene considerato equivalente con due o piu' titoli o gradi accademici dell'altro Stato, il possessore di detto titolo o grado accademico ha diritto a richiedere l'equipollenza con uno solo dei titoli o gradi accademici di tale ultimo Paese. 6. (1) Non possono essere richiesti esami integrativi in aggiunta a quelli espressamente indicati nell'Allegato. (2) Gli esami integrativi possono essere sostenuti in uno dei due Stati, a scelta del richiedente il riconoscimento, e nel rispetto delle disposizioni vigenti nello Stato prescelto. 7. Ai fini dell'equipollenza dei titoli o gradi accademici o del riconoscimento dei periodi di studio e degli esami, le persone che intendono iscriversi quali studenti ordinari ad Universita' in Italia o in Austria dovranno essere in possesso di un diploma di maturita' conseguito presso un Istituto di istruzione secondaria che consenta loro l'accesso agli studi universitari nell'altro Stato. 8. (1) Ai fini del riconoscimento in Italia di un grado accademico austriaco, i richiedenti presentano la relativa domanda all' Universita' prescelta che prendera' la decisione al piu' presto possibile, al piu' tardi comunque entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. La domanda sara' corredata, oltre che dagli altri documenti di rito, dal diploma di laurea austriaco per i gradi conferiti prima del 31.7.1997, ovvero dal decreto di conferimento del grado accademico per i gradi conferiti successivamente al 1.8.1997. (2) Ai fini del riconoscimento in Austria di un titolo accademico italiano, i richiedenti devono indirizzare la relativa domanda, corredata dai documenti di rito, al Bundesministerium fhr Wissenschaft und Verkehr che prendera' la decisione al piu' presto possibile, al piu' tardi comunque entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. 9 (1) Le disposizioni del presente Scambio di Note non si applicano a cittadini di Stati terzi. (2) In egual modo le disposizioni degli Scambi di Note non si applicano a titoli e gradi accademici rilasciati da Universita' di Stati terzi riconosciuti in base a convenzioni internazionali o in base a procedure di equipollenza. 10. In conformita' alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa di promuovere la mobilita' degli studenti ed ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione Europea sull'equipollenza dei periodi di studio compiuti presso Universita' del 15 dicembre 1956 si stabilisce che i periodi di studio compiuti in uno dei due Stati volti al conseguimento di un titolo o grado accademico equiparato nei due Stati vengano pienamente riconosciuti in caso di proseguimento degli studi nell'altro Stato. 11. Gli esami sostenuti presso un Istituto di Istruzione superiore italiano o austriaco saranno riconosciuti dalle competenti Autorita' Accademiche dell'altro Stato in quanto siano equivalenti agli esami prescritti dagli ordinamenti di studio ivi vigenti. Tale disposizione vale anche per gli studi volti al conseguimento di titoli o gradi accademici che non sono ancora stati riconosciuti tra l'Italia e l'Austria. 12. Per quanto concerne i gradi accademici austriaci conseguiti conformemente alle norme giuridiche vigenti in Austria in base alla normativa sull'esame di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, non indicati nell'Allegato, non e' possibile riconoscere l'equipollenza con titoli italiani; ai fini del proseguimento degli studi in Italia e del conseguimento di una laurea italiana, i periodi di studio compiuti potranno tuttavia essere riconosciuti. 13. La Commissione di Esperti di cui al punto 1 (2) potra' determinare i criteri di corrispondenza dei voti dei singoli esami e del voto o giudizio del titolo o grado finale. Con l'entrata in vigore del presente Scambio di Note le Universita' austriache rilasceranno, su richiesta, agli studenti un voto complessivo, comprensivo di tutti gli esami sostenuti in base all'ordinamento di studio e della tesi di laurea. 14. Ai fini dell'esercizio della professione devono venir adempiuti tutti i presupposti previsti dalle norme giuridiche dello Stato in cui si vuole esercitare la professione. 15. In caso di problemi inerenti all'applicazione dello Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco di titoli e gradi accademici vanno consultati, ai fini dell'interpretazione, i processi verbali della Commissione di Esperti in materia di equipollenze. 16. (1) Modifiche del presente Scambio di Note verranno concordate tra gli Stati contraenti ed entreranno in vigore con le stesse procedure di questo Scambio di Note. (2) L'allegata lista dei titoli e gradi accademici equiparati che e' parte integrante del presente Scambio di Note potra' venir modificata dalla Commissione di Esperti di cui al punto 1.2 del presente Scambio di Note; la rispettiva modifica entrera' in vigore attraverso uno scambio di note per via diplomatica, e precisamente il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della nota di risposta. Qualora il Governo italiano concordi sulla proposta che precede, la presente Nota e la Nota di risposta di eguale tenore costituiranno un Accordo tra il Governo della Repubblica d'Austria ed il Governo della Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, che entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui gli Stati contraenti si saranno comunicati ufficialmente l'avvenuto espletamento delle relative procedure interne." Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica italiana e' daccordo in merito al contenuto della Lettera sopradescritta. Voglia gradire, Signora Segretario di Stato, l'espressione della mia piu' alta considerazione, mi creda suo (Umberto Ranieri)

Allegato

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