LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Type Legge
Publication 2000-11-21
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 102
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Note all'art. 33: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1992, n. 221, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1992, n. 272, S.O.: "Art. 6. (Revisione delle prestazioni sanitarie) - 1. (Omissis). 2. (I livelli di assistenza devono prevedere che siano tenuti al versamento di una quota fissa individuale annua nella misura di lire 85.000 per l'assistenza medica di base: a) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da un unico componente ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 30.000.000; b) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da due componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 42.000.000; c) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da tre componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 50.000.000.) (Comma abrogato dall'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537). 3. - 6. (Abrogati). 7. - 12. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 16 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 16. (Tassazione separata). - 1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui all'art. 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni; b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2 dell'art. 46; c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita' risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente; d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche; e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili; f) indennita' percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a); g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu' di cinque anni; g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare; i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni; l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni; m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa', la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni; n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a cinque anni; n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo. 2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. 3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il contribuente. 4. (La disposizione del comma 4 e' stata trasferita nell'art. 9, quale comma 5, dall'art. 1, decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42).". Per il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, si rinvia alle note all'art. 83.

Art. 34

(Disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata e continuativa)

3.Tutti i riferimenti all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente redditi di lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi come effettuati all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del medesimo testo unico, concernente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

4.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Nota all'art. 34: - Si riporta il testo degli articoli 13, 20, 47, 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificati dalla presente legge: "Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi: a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000; b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000; c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000; d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000; e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000; f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000; g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000; h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000; i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000; l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000; m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000; n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000; o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000; p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000; q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000; r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000; s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000; t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000; u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000; v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000; z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000; aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, cosi' determinata: a) lire 190.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000; b) lire 120.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000; c) lire 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000; d) lire 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000; e) lire 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000; f) lire 90.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000. 2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale e' compiuto il settantacinquesimo anno di eta'. 2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi: a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000; b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000; c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 o di impresa di cui all'art. 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a: a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000; b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000; c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000; d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000; e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000; f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000; g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000; h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000; i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000; l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000; m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000; n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.". "Art. 20 (Applicazione dell'imposta ai non residenti). 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: a) i redditi fondiari; b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 47; d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato; e) i redditi di impresa derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti, con esclusione: 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'art. 81, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute; 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; 3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati; g) i redditi di cui all'art. 5 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti. 2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita' di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'art. 16; b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'art. 47; c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa nonche' di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; d) i compensi corrisposti da imprese, societa' o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.". "Art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita' di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; e) i compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato; g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica; h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione; h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate; i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41; l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative. 2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i princi'pi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali princi'pi siano effettivamente osservati. 3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art. 13.". "Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5. 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) (lettera abrogata); b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata; e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia; f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349. 3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.". "Art. 50 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. 2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria e' ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi. 3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e' superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale, anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonche' quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati. 3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento. 4. (Abrogato). 5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis), anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 16 maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'art. 62. 6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della societa' o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. 7. (Abrogato). 8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennita' di cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.". - Si riporta il testo degli articoli 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'art. 23, che corrispondono redditi di cui all'art. 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'art. 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. 1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'art. 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti. 1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. 2. (Abrogato).". "Art. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi). - I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta e' elevata al 20 per cento per le indennita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi. I compensi e le somme di cui al n. 9) dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del 30 per cento a titolo d'imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.".

Art. 35

(Indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari)

1.I soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennita' di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relative agli anni 1993-1997, possono regolarizzare e definire la loro posizione con l'amministrazione delle finanze, versando le relative imposte, sulla base del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ne ha previsto la tassazione nella misura del 50 per cento, al netto degli acconti versati ai sensi degli articoli 146 e 154 del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 28 febbraio 2001, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data.

2.Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui al comma 1. Non si da' luogo al rimborso di somme eventualmente versate.

Note all'art. 35: - Si riporta il testo degli artt. 133, 146 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, recante "Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1960, n. 26: "Art. 133 - Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed e' stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura: a) fino a sei chilometri: lire 1.500; b) fino a dodici chilometri: lire 2.800; c) fino a diciotto chilometri: lire 3.800; d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di lire 800. Per gli atti di esecuzione, l'indennita' e' dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella prevista dal precedente comma. L'indennita' non e' dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale. Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati, si applicano le norme di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'art. 142 del presente decreto. Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica - su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica - l'importo della indennita' di trasferta potra' essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente. Le somme complessivamente percepite a titolo di indennita' di cui al primo comma, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.". "Art. 146. 1. Le somme riscosse per diritti, indennita' di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale e' l'unico responsabile. In caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario. 2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo. 3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole entita', il capo dell'ufficio giudiziario puo' disporre il deposito in conto corrente postale o bancario.". "Art. 154. 1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti per gli atti o per le commissioni da loro compiuti. 2. Eguale tassa e' dovuta dalle parti sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennita' di trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza. 3. La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalita' stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sull'imposta di bollo. 4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale, l'applicazione delle marche e' fatta sulla matrice dell'apposito bollettario. 5. In relazione a particolare esigenza di servizio, e' facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato direttamente all'ufficio del registro. 6. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, e' punito con l'ammenda disciplinare.". Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante "Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1997, n. 219, S.O.

Art. 36

(Redditi da lavoro dipendente prodotto all'estero)

1.Nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398".

2.Nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, dopo le parole: "di concerto con il Ministro del tesoro", sono aggiunte le seguenti: "e con quello delle finanze".

3.Nell'articolo 23, concernente ritenute sui redditi di lavoro dipendente, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute".

4.L'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467, e' abrogato.

Note all'art. 36: - Si riporta il testo dell'art. 48 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1 gennaio 2003 il suddetto importo e' determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festivita' o ricorrenze alla generalita' o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'art. 47; f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 12; f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'art. 12, nonche' per borse di studio a favore dei medesimi familiari; g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito; h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta. 2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente; b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato. 5. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonche' le indennita' di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente disposizione. 7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennita' in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita'. 8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui al comma 5. 8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.". - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1987, n. 179 e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma primo, legge 3 ottobre 1987, n. 398, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 4 (Criteri per le contribuzioni)1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'art. 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto e' emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno. 2. Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all'art. 1 sono stabilite come segue: a) per il regime relativo all'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione involontaria, nonche' alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro e' ridotta di dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate, nell'ordine indicato all'art. 1. Il relativo onere, valutato in lire 4.300 milioni per il 1986, in lire 45 miliardi per il 1987 ed in lire 60 miliardi a decorrere dal 1988 e' posto a carico del bilancio dello Stato; b) per il regime assicurativo contro le malattie e per la maternita', nelle misure previste dalla legislazione nazionale. A favore dei datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 gennaio 1987, si applicano, cumulativamente, le riduzioni previste dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Nei confronti dei datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtu' della legislazione del Paese estero, puo', con specifici decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanita', essere ridotto il contributo per assistenza sanitaria, tenuto conto delle prestazioni come sopra assicurate; c) per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAL. In attesa dell'emanazione di detta tariffa, i premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. 3. Per tutto quanto non disposto dagli articoli da 1 a 5 in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali trovano applicazione le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni. 4. I datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall'art. 2, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.". - Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente)1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, nonche' il condominio quale sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. 1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'art. 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute. 2. La ritenuta da operare e' determinata: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi; b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico; d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico; e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonche' sui compensi e le indennita' di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a norma dell'art. 13-bis dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui alle lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici. 5. (Abrogato).". I decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467 sono stati gia' citati, rispettivamente, nelle note agli articoli 35, 24, 13 e 6 della presente legge.

Art. 37

(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche)

3.La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attivita' sportive dilettantistiche, e' abrogata.

4.Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita', i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.

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