LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Type Legge
Publication 2000-11-21
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 102
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1.Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonche' le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;".

2.Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni.

3.All'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera f), e' inserita la seguente: "f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;".

4.Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel" sono sostituite dalle seguenti: "e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel".

5.Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a favore delle regioni, necessarie a garantire l'equilibrio finanziario in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Note all'art. 50: - Si riporta il testo della tabella A, parte II, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificata dalla presente legge: "Tabella A PARTE I Prodotti agricoli e ittici (Omissis). PARTE II Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%. 1) (numero soppresso); 2) (numero soppresso); 3) latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; 4) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04); 5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v. d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04); 6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v. d. 07.02); 7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decortificati o spezzati (v. d. 07.05); 8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v. d. da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12); 9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v. d. 10.01 - 10.02 ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07, ex 21 luglio 02); 10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v. d. ex 11.01 - ex 11.02); 11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v. d. ex 10.06 e ex 11.02); 12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II); semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v. d. ex 12.01); 12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v. d. ex 12.07); 13) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v. d. ex 15.07); 14) margarina animale o vegetale (v. d. ex 15.13); 15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio; 16) pomidoro pelati e conserve di pomidoro; olive in salamoia (v. d. ex 20.02); 17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v. d. 23.02); 18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; 19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura; 20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella; 21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota; 21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attivita' connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 22) (numero soppresso); 23) (numero soppresso); 24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984; 25) (numero soppresso); 26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi; 27) (numero soppresso); 28) (numero soppresso); 29) (numero soppresso); 30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermita' (v.d. 90.19); 31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie; motoveicoli di cui all'art. 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonche' le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; 32) gas per uso terapeutico; reni artificiali; 33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32; 34) (numero soppresso); 35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari (l'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'ente concessionario del servizio; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 24. I canoni di abbonamento sono riscossi dall'ente concessionario o per suo conto, ferme restando, per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni), con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), legge 14 aprile 1975, n. 103; 37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni; 38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettivita'; 39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attivita' di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprieta' indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonche' alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis); 40) (numero soppresso); 41) (numero soppresso); 41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunita' e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale; 41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. 41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.". - Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, recante "Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1986, n. 85: "Art. 1. - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacita' motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. 2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato e' stato cancellato da detto registro a norma dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. 2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato. 3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.". - Si riporta il testo dell'art. 17 del Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 17 (Esenzioni permanenti). - Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione: a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica; b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile; c) gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti o dal Ministero della marina mercantile; d) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi; e) gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio; f) gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza; f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; g) a condizione di reciprocita' di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia; h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare le possibilita' di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa; i) (lettera abrogata).". - Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap). - 1. (Omissis). 2. Per i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico. 3. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'art. 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' di autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione. 4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro. 5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'art. 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanita' provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi. 6. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorita' a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati. 7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non e' dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.".

Art. 51

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))

Art. 52

(Rimborsi trimestrali delle eccedenze di credito IVA)

1.Al secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".

Note all'art. 52: - Si riporta il testo dell'art. 38-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 18 settembre 1997 e dal decreto ministeriale 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con le modalita' e criteri di solvibilita' stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia puo' essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella societa' controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. I rimborsi previsti nell'art. 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalita' stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalita' stabilite dall'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 30 nonche' nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale. Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 5 per cento annuo (151) dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni: a) l'attivita' e' esercitata dall'impresa da almeno 5 anni; b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore: 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire; 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire; 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire; c) e' presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che: 1) il patrimonio netto non e' diminuito rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si e' ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio; 2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e' presentata da societa' di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della societa' stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; 3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non puo' eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.".

Art. 53

(Modifiche all'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente disposizioni in materia di IVA)

2.Non devono intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le indennita' dovute all'impresa preponente dall'agente che subentra in un preesistente rapporto di agenzia.

Note all'art. 53: - Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 6. (Ulteriori disposizioni in materia di IVA). - 1. Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attivita' di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (19): a) effettuate da societa' facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ivi incluse le societa' strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, alle societa' del gruppo medesimo; b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le societa' cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. 2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese esclusivamente alle societa' del gruppo bancario da parte della capogruppo estera ovvero da parte di societa' del gruppo estero, comprese le societa' strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre societa' da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti indicati nel periodo precedente abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. 3. L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresi' alle prestazioni di servizi ivi indicate rese: a) a societa' del gruppo assicurativo da altra societa' del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; b) da consorzi costituiti tra le societa' di cui alla lettera a) nei confronti delle societa' stesse a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse; c) a societa' del gruppo il cui volume di affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da altra societa' facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l'ammontare globale dei volumi di affari delle societa' del gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la societa' controllante e le societa' controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, numero 1), e del secondo comma dell'art. 2359 del codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente. 3-bis. Agli effetti dell'applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al numero 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 4. Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2003, e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari. 5. (Omissis). 6. (Omissis). 7. (Omissis). 8. Le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'IVA. 9. Relativamente a quanto previsto ai commi 7, lettere b) e c), 8 e 10, resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 10. Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (25), devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al numero 18) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 11. A decorrere dal 1 gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA e' fissata nella misura del 10 per cento. 12. Nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario. 13. Le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA. Non costituiscono, altresi', corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta data e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'art. 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 14. Al fine di agevolare l'assolvimento, da parte degli enti e delle imprese, degli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti e di imballaggi, il termine del 30 aprile 1999 per la presentazione, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (27), del modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, e' prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1998, al 30 giugno 1999. 15. I prodotti alimentari non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonche' per prossimita' della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell'articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (24), e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.".

Art. 54

(Donazioni di opere librarie e di dotazioni informatiche)

1.I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, sono considerati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, in materia di ricavi, e dell'articolo 54, comma 1, lettera d), in materia di plusvalenze patrimoniali, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2.Per il periodo d'imposta 2000, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche; il relativo valore non costituisce compenso in natura ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente.

3.Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Note all'art. 54: - Si riporta il testo degli articoli 53, e 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 53 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; d) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa 2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio. "Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) (lettera abrogata); d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione e' costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. 2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze gia' dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati. 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente. 5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'art. 16. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della societa' esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. 5-bis. (Comma abrogato). 6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.". Per il testo dell'art. 48, comma 1, del sopra citato testo unico delle imposte sui redditi, si rimanda alle note all'art. 36. Per il testo dell'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note all'art. 16.

Sezione II Norme in materia di altre imposte indirette

Art. 55

Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse sulle concessioni governative e di imposta di bollo

1.Con decreti del Ministro delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, nonche' la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2.Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, restano fermi gli importi fissati nei decreti del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, con i quali sono state approvate la tariffa dell'imposta di bollo e la tariffa delle tasse sulle concessioni governative, e successive modificazioni.

3.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445.

4.All'articolo 5, quarto comma, della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la parola: "esecutivo" e' sostituita dalle seguenti: ", anche esecutivo," e le parole da: "degli esattori" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dei concessionari del servizio nazionale di riscossione".

5.Alla nota 3-ter del comma 2-bis dell'articolo 13 della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come da ultimo modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresi' soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalita' diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro". 6.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)).

Art. 56

(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)

1.All'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n.488, concernente il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, le parole: ", amministrativi e in materia tavolare" sono sostituite dalle seguenti "e amministrativi".

2.All'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 488 del 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le modalita' per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia".

Note all'art. 56: - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)", cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 9. (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari). - 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. 2. Nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, e' istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. 3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilita' dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura civile. 4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non e' soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilita' civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza. 5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda. 6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di versamento del contributo unificato e le modalita' per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia. 7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo. 8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni. 10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine puo' essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo al 1 luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte puo' valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.".

Art. 57

(Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica)

1.Le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all'articolo 7, primo e terzo comma, della legge 21 dicembre 1950, n.1018, sono soppresse.

Note all'art. 57: Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, recante "Modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato": "Art. 7. Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale o la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato e' istituita una tassa fissa di lire 3000. La tassa e' introitata dall'ufficio del registro unitamente alle tasse di bollo dovute in modo virtuale per gli atti predetti a norma delle disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3268, e successive modificazioni. Il deposito per il ricorso per revocazione di decisioni del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 84 del Regolamento 17 agosto 1907, n. 642, e' elevato a lire 6000. Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge.".

Art. 58

(Accisa per i servizi pubblici di trasporto)

1.Al numero 15 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunte in fine le parole: "e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a sevizio pubblico".

2.La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Note all'art. 58: - Si riporta il testo della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279 del supplemento ordinario cosi' come modificato dalla presente legge: "Tabella A Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte.

Impieghi Agevolazione

1. Impieghi diversi da carburante per motori o a combustibile per riscaldamento.

Esenzione

2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici.

Esenzione

3.

Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti.

Esenzione

4.

Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci.

30% aliquota normale

5.

Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:

gasolio;

30% aliquota normale

benzina.

55% aliquota normale

L'agevolazione viene concessa anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'

art. 17 , comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

.

6.

Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.

Esenzione

7.

Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati.

Esenzione

8. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'amministrazione finanziaria.

30% aliquota normale

9. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas metano).

30% aliquota normale

10.

Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi.

Esenzione

11.

Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica:

metano e gas di petrolio liquefatti gasolio. Esenzione L. 23.000 per 1.000 l

olio combustibile e oli minerali greggi, naturali; L. 28.400 per 1.000 kg

In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti:

gasolio;

L. 840 per 1.000 l

olio combustibile;

1.000 per 1.000 kg

oli minerali greggi, naturali. L. 2.500 per 1.000 kg

L'agevolazione è accordata: 50% aliquota normale

a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'auto produzione di energia elettrica e vapore; a) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone.

50% aliquota normale

L'agevolazione è concessa alla benzina, anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella ridotta, entro i seguenti quantitativi: a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 11 giornalieri, per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

13.

Azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 67).

50% aliquota normale

Le agevolazioni previste per le autoambulanze e per le autovetture da noleggio da piazza, di cui i punti 12 e 13, sono concesse, e nella stessa entità per i mezzi funzionanti a benzina, anche per i mezzi trasformati con alimentazione a GPL. Le predette agevolazioni sono concesse mediante buoni o crediti d'imposta da determinare, in relazione a parametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari o ad altri elementi di valutazione.

14.

Produzione di ossido di alluminio e di magnesio da acqua di mare.

Esenzione

15.

Gas di petrolio liquefatti negli impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico.

10% aliquota normale

Art. 59

(Modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposte sulla produzione e sui consumi)

2.Per i furti e le irregolarita' nella circolazione dell'alcole nonche' dei tabacchi lavorati compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l'azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell'accisa.

3.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso.

Note all'art. 59: - Si riporta il testo degli articoli 4 e 7 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 4 (art. 37 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 - Art. 5 decreto legge n. 331/1993) (Abbuoni per perdite e cali). 1. In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, e' concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, e' concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile. 2. Per le perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui e' gia' sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale. 4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti di prodotti in regime di sospensione di accisa provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea. Art. 7. (Art. 7 decreto legge n. 331/1993) (Irregolarita' nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa). 1. In caso di irregolarita' o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'art. 4, commessa nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si e' resa garante per il trasporto; b) l'accisa e' riscossa in Italia se l'irregolarita' o l'infrazione e' stata commessa nel territorio dello Stato; c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel territorio dello Stato e non e' possibile stabilire il luogo in cui e' stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato; d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non e' possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarita' o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione, non venga fornita la prova della regolarita' dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarita' o l'infrazione e' stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato; e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione e' stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi nella misura prevista dall'art. 3, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. 2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarita' o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, l'amministrazione finanziaria informa le competenti autorita' del Paese di provenienza. 3. Lo scambio e l'utilizzazione di informazioni necessarie per l'attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri, nonche' le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i servizi antifrode dell'Unione europea, avvengono in conformita' delle disposizioni comunitarie e con l'osservanza delle modalita' previste dai competenti organi comunitari.".

Art. 60

(Disposizioni in materia di fonti di energia)

1.All'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "zone climatiche E ed F" sono inserite le seguenti: "ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica".

3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

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