DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1999, n. 558

Type DPR
Publication 1999-12-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 6-12-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 94, 97 e 98, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Vista la legge 12 agosto 1993, n. 310;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della

Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 19 e del 26 novembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della giustizia, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1.Ai fini del presente regolamento si intende per: "Ministro dell'industria" il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; "Ministero dell'industria" il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; "Camera di commercio" la camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura; "Registro delle imprese" il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; "REA" il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; "Ufficio del registro delle imprese" l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del REA; "Commissione provinciale per l'artigianato" la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443; "Albo delle imprese artigiane" l'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; "Unioncamere" l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

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