LEGGE 15 novembre 2000, n. 348

Type Legge
Publication 2000-11-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la coperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 52 della Convenzione stessa.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E, IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ARMAMENTI (ORGANISATION CONJOINTE DE COOPERATION EN MATIERE D'ARMEMENT) OCCAR INDICE CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO II: OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE E RUOLO DELL'OCCAR CAPITOLO III: ORGANIZZAZIONE GENERALE CAPITOLO IV: CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CAPITOLO V: AMMINISTRAZIONE ESECUTIVA CAPITOLO VI: PRINCIPI DI ACQUISIZIONE CAPITOLO VII: PROGRAMMI CAPITOLO VIII: PROPRIETA' E CESSIONE DEI BENI CAPITOLO IX: GESTIONE FINANZIARIA CAPITOLO X: COOPERAZIONE CON STATI NON MEMBRI ED ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI CAPITOLO XI: STATUS GIURIDICO, PRIVILEGI E IMMUNITA' CAPITOLO XII: SICUREZZA CAPITOLO XIII: RELAZIONI E VERIFICHE CAPITOLO XIV: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE CAPITOLO XV: DISPOSIZIONI FINALI ALLEGATO I: PRIVILEGI E IMMUNITA' ALLEGATO II: ARBITRATO ALLEGATO III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE ALLETTATO IV: PROCESSO DECISIONALE Il Governo della Repubblica Italiana, Il Governo della Repubblica Francese, Il Governo della Repubblica Federale di Germania e, Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Auspicando un aumento della loro cooperazione in materia di armamenti al fine di migliorare l'efficienza e ridurre i costi, Considerando che il conseguimento di un miglior rapporto possibile tra costo (inteso come costo del ciclo vita) ed efficienza nei programmi di cooperazione attuali e futuri e una necessita' assoluta e che, a tal fine, devono essere elaborate e sviluppate nuove metodologie di gestione dei programmi; che le procedure per l'assegnazione dei contratti devono essere piu' efficaci, e che deve essere incoraggiata la creazione di capocommesse transnazionali pienamente integrate, Desiderando realizzare un coordinamento delle rispettive necessita' a lungo termine, ogni qualvolta lo permettano le esigenze militari cosi' come un programma comune di investimenti tecnologici, fondato su principi di complementarita', di reciprocita' e di bilanciamento, Ritenendo necessario, nei programmi di cooperazione, al fine di migliorare la competitivita' della base industriale e tecnologica della difesa in Europa, beneficiare dei rispettivi poli industriali di eccellenza e promuovere i contatti tra le imprese, nell'intento di organizzare la concorrenza secondo le norme comuni adottate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, Convinti che un rafforzamento della cooperazione tra i rispettivi Paesi in materia di sistemi militari contribuisca alla formazione di un'identita' europea nel campo della difesa e della sicurezza e che cio' costituisca un passo concreto verso la costituzione di un'Agenzia Europea per gli Armamenti, Auspicando l'adesione di altri stati europei che accettino ogni norma della presente Convenzione, hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Con la presente Convenzione e' istituita un'organizzazione europea, l'"Organizzazione Congiunta per la Cooperazione in materia di Armamenti" (Organisatione Conjointe de Cooperation en matiere d'Armement (OCCAR)).

Convenzione - art. 2

Articolo 2 I membri dell'OCCAR, da questo momento in poi chiamati "Stati Membri", sono gli Stati divenuti parti contraenti della presente Convenzione in virtu' delle disposizioni del Capitolo XV.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 La sede generale dell'OCCAR e' a Bonn, nella Repubblica Federale di Germania.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Le lingue ufficiali dell'OCAR sono Inglese, Francese, Tedesco e Italiano.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Per permettere un aumento della competitivita' della tecnologia della difesa in Europa e della sua base industriale, gli Stati Membri rinunciano, nella loro cooperazione, al calcolo analitico del giusto ritorno industriale per ogni singolo programma, e lo sostituiscono con la ricerca di un bilanciamento generale basato su piu' programmi e su piu' anni. La trasparenza e' assicurata da relazioni annuali sull'andamento di ogni singolo programma. Nel periodo iniziale, si applicano le disposizioni transitorie previste nell'Allegato III. Tale cooperazione permettera' di aumentare la formazione, tra gli Stati Membri, di una reale complementarieta' industriale e tecnologica nei settori pertinenti cosi' da garantire assistenza alle rispettive Forze Amate in qualsiasi circostanza sia a breve che a medio termine.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 Nel rispetto delle esigenze delle rispettive Forze Armate, ogni Stato Membro sceglie di preferenza il materiale d'armamento al cui sviluppo ha contribuito nell'ambito dell'OCCAR.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 L'OCCAR, coordina, controlla e realizza i programmi relativi agli armamenti che vengano ad essa assegnati dagli Stati Membri e coordina e promuove attivita' congiunte da realizzare in futuro, migliorando in tal modo l'efficienza della gestione dei progetti in collaborazione in termini di costo, tempi e prestazioni.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 L'OCCAR svolge i seguenti compiti e le altre funzioni che gli Stati Membri potrebbero assegnarle: (a) gestione dei programmi di cooperazione attuali e futuri i quali possono includere il controllo di configurazione, il supporto logistico in servizio, e le attivita' di ricerca; (b) gestone di programmi nazionali degli Stati Membri che le siano stati assegnati; (c) elaborazione di specifiche tecniche comuni per lo sviluppo e l'acquisizione di sistemi definiti congiuntamente; (d) coordinamento e pianificazione delle attivita' congiunte di ricerca, e, in cooperazione con personale degli Stati Maggiori competenti, degli studi tesi all'individuazione di soluzioni tecniche atte a soddisfare future esigenze operative; (e) coordinamento delle scelte nazionali relative alla base industriale ed alle tecnologie comuni; (f) coordinamento sia degli investimenti di capitale sia dell'uso dei centri di sperimentazione.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 L'OCCAR e' composta dal Consiglio di Sorveglianza (CdS), e dall'Amministrazione Esecutiva (AE).

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Il CdS e' l'organo decisionale piu' elevato all'interno dell'OCCAR.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Il CdS esercita la direzione ed il controllo dell'AE e di tutti i Comitati.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 Il CdS decide su tutte le questioni che riguardano l'attuazione della presente Convenzione e cioe': (a) proposte per l'ammissione di nuovi Stati Membri; (b) assegnazione all'OCCAR di un programma; (c) costituzione o scioglimento dei Comitati di cui all'Articolo 17; (d) predisposizione di compiti e programmi futuri, nel caso in cui tale attivita' non possa essere svolta dai Comitati; (e) decisioni relative a tutte le questioni finanziarie che riguardano l'OCCAR, in particolare l'approvazione dei bilanci operativi e amministrativi e i rendiconti finanziari annuali, e le decisioni attinenti ai regolamenti finanziari e contabili e alla gestione dell'organizzazione; (f) procedure e norme per l'assegnazione di contratti, le clausole di rito e le condizioni contrattuali. Il CdS e' responsabile delle decisioni riguardanti l'assegnazione di contratti e li approva nel caso in cui tali decisioni siano state delegate al Comitato competente istituito a tale scopo; (g) procedure di sicurezza; (h) principi e norme riguardanti il funzionamento dell'OCCAR, che comprendono i regolamenti finanziari e quelli in materia di personale dell'AE; (i) controllo dell'applicazione dei regolamenti OCCAR che comprendono i regolamenti delle gare e il rispetto del principio di reciprocita' di cui all'Articolo 24 (3); e (j) nomina dei revisori di cui all'Articolo 36.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 I Regolamenti adottati dal CdS sono in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione in quanto necessari per adempiere alle proprie responsabilita'.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 1. Il CdS si riunisce due volte l'anno e qualora richiesto su istanza di uno o piu' Stati Membri. Il CdS elegge tra i suoi membri un Presidente, il cui mandato, valido per un anno, e' rinnovabile soltanto una volta. Il CdS opera conformemente al proprio regolamento interno. 2. le funzioni di segretariato per il CdS sono svolte dall'AE.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 1. Ogni Stato Membro ha un rappresentante nel CdS con diritto di voto. I rappresentanti degli Stati Membri sono i Ministri della Difesa o i loro delegati, che hanno facolta' di essere accompagnati dai propri collaboratori tra i quali sono compresi rappresentanti dei rispenivi Stati Maggiori. E' data inoltre facolta' al Direttore dell'AE ed al Vicedirettore dell'AE di partecipare alle riunioni del CdS senza diritto di voto. Il CdS puo', se lo ritiene, invitare esperti provenienti dagli Stati Membri, dall'AE e da altre organizzazioni che si occupano di cooperazione multilaterale nel settore della difesa, alle quali partecipano gli Stati Membri. 2. Se il CdS deve deliberare su di un programma a cui non partecipano tutti gli Stati Mernbri dell'OCCAR, le deliberazioni sono prese dai rappresentanti di quegli Stati Membri che prendono parte al suddetto programma.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Il CdS nomina il Direttore e il Vicedirettore e le altre cariche direttive dell'AE. Il CdS approva l'organico dell'AE. Il Direttore rimane in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile soltanto una volta fino a un massimo di tre anni.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 1. Il CdS puo' delegare le sue attribuzioni a Comitati competenti, fatte salve quelle di cui all'Articolo 12 (a), (b), (c) e (j). Tra i Comitati sono previsti in particolare, un Comitato per i programmi futuri e Comitati di programma. Tuttavia, le decisioni riguardanti la realizzazione di ogni singolo programma sono prese solo dai rappresentanti di quegli Stati Membri che partecipano al programma stesso. 2. I Comitati di programma controllano, a nome degli Stati Membri partecipanti a un programma, l'andamento di uno o piu' programmi.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 1. Fatto salvo il paragrafo 2 sotto riportato, tutte le decisioni di cui alla presente Convenzione sono prese dagli Stati Membri all'unanimita', comprese quelle relative a materie per le quali non e' stata, o non puo' essere concordata, una procedura decisionale. 2. Si applicano le disposizioni specifiche di cui all'Allegato IV.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 L'AE e' l'organismo esecutivo permanente, responsabile dell'attuazione delle decisioni del CdS. Tale organismo e' presieduto da un Direttore nominato dal CdS.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 L'AE e' composta da: (a) L'Ufficio Centrale, situato nella sede dell'OCCAR che si compone, di: - l'Ufficio del Direttore, che comprende il Direttore, il Vicedirettore e il necessario personale di supporto; - le divisioni responsabili di: - programmi, - acquisizioni, contratti e finanze, - amministrazione. (b) Le divisioni di programma, a ognuna delle quali verra' assegnato uno o piu' programmi. Le divisioni di programma, nelle quali non deve esserci una duplicazione di funzioni nel personale, hanno i poteri necessari per la quotidiana gestione dei compiti loro assegnati con la massima autonomia possibile; la priorita' assoluta e' attribuita alle prestazioni ed alla gestione dei rischi, alla ottimizzazione e al mantenimento dei costi, in conformita' con i regolamenti adottati dal CdS. Per agevolare il funzionamento delle divisioni di programma che non abbiano sede nell'Ufficio Centrale, parte del personale dell'Ufficio Centrale stesso puo' essere distaccato presso tali divisioni.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 Il Direttore dell'AE e' direttamente responsabile di fronte al CdS del funzionamento dell'AE. Le sue responsabilita' sono specificate in dettaglio in un documento approvato dal CdS.

Convenzione - art. 22

Articolo 22 1. Al personale dell'OCCAR sono concessi i privilegi e le immunita' di cui all'Allegato 1 della presente Convenzione. Il CdS si fa garante che il numero di posti stabiliti sia limitato a quelli le cui attribuzioni richiedano conseguenti privilegi e immunita'. Del personale di cui sopra non fa parte il personale distaccato non a contratto con l'OCCAR che, ai fini dell'Allegato I, gode dello status di esperto. 2. Il regpmamento interno del personale, le remunerazioni e il regime pensionistico dell'OCCAR sono basati sulle norme degli Organismi Coordinati similari (ad esempio NATO, UEO). 3. I posti in organico all'AE devono essere ricoperti da personale che abbia le competenze necessarie per permettere all'organizzazione di adempiere alle sue funzioni nel modo piu' efficace possibile, tenendo in debito conto la partecipazione degli Stati Membri ai programmi annuali o futuri. 4. Nessun membro dell'AE puo' svolgere un incarico pubblico retribuito o altre attivita' incompatibili con il suo status di dipendente dell'OCCAR. 5. Ogni membro del personale dell'AE deve confermare con una dichiarazione scritta il suo impegno ad adempiere in piena coscienza ai compiti derivanti dal suo incarico e di non volere ricercare ne' accettare disposizioni, attinenti alle sue funzioni da alcun governo, ne' da altra autorita' al di fuori dell'OCCAR, e di astenersi da qualsiasi atto che sia incompatibile con la sua condizione di dipendente dell'OCCAR. Il Direttore e il Vicedirettore dell'AE renderanno tale dichiarazione davanti al CdS. 6. Ogni Stato Membro s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore e del personale dell'AE.

Convenzione - art. 23

Articolo 23 1. Le norme e le procedure dettagliate dell'OCCAR per l'acquisizione sono soggette regolamento adottato dal CdS sulla base delle proposte presentate dal Direttore dell'AE o dagli Stati Membri. Esse si applicano a tutti i contratti stipulati dall'OCCAR. 2. In quanto alla conduzione di programmi gestiti dall'OCCAR, e in particolare in relazione alle attivita' attinenti agli armamenti (ricerca, sviluppo, industrializzazione, produzione, introduzione in servizio) e supporto logistico durante il servizio, le norme contrattuali e le procedure devono essere conformi ai principi di acquisizione di cui agli Articoli da 24 a 30.

Convenzione - art. 24

Articolo 24 1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, contratti e sub contratti sono generalmente aggiudicati tramite gara. 2. La gara si svolgera' in conformita' con gli obiettivi e i principi stabiliti nel Capitolo II della presente Convenzione. 3. Previo accordo unanime dei partecipanti a un programma, la gara puo' essere estesa ai Paesi che non fanno parte del Gruppo dell'Europa Occidentale per l'Armamento (WEAG), sempre che questi Paesi rispettino il principio di reciprocita'. 4. Per rispettare i requisiti in materia di difesa e di sicurezza, o per migliorare la competitivita' della base tecnologica e industriale nel settore della difesa, la gara e l'aggiudicazione dei contratti, ed in particolare i contratti per le attivita' di ricerca attinente agli armamenti ed alla tecnologia, possono essere limitati ad imprese, istituti, agenzie o istituzioni inerenti, soggette alla giurisdizione di uno Stato Membro che partecipa al programma in questione. 5. L'OCCAR si adoperera' per adottare le procedure piu' idonee in materia di acquisizione e operera' con gli Stati Membri al fine di effettuare una valutazione comparativa delle procedure in materia di acquisizione secondo gli standard piu' elevati. 6. Il CdS controlla l'applicazione dei regolamenti in materia di gare, e decide se il principio di reciprocita' viene apportunameme rispettato dagli stati che non sono membri della WEAG.

Convenzione - art. 25

Articolo 25 Quando i contratti sono aggiudicati tramite gara, la loro assegnazione in generale, avviene sulla base della convenienza delle offerte ricevute piuttosto che del contributo finanziario dei partecpanti al programma stesso. Tuttavia, nella fase iniziale, si applicano le disposizioni transitorie dell'Allegato III.

Convenzione - art. 26

Articolo 26 Qualsiasi commessa che possa essere aggiudicata sulla base di una gara viene resa pubblica, attraverso i canali specifici.

Convenzione - art. 27

Articolo 27 I criteri per la qualificazione e la selezione dei partecipanti alla gara e per la valutazione delle offerte sono definiti in termini precisi prima dell'inizio e della pubblicazione della procedura che regola la presentazione delle offerte.

Convenzione - art. 28

Articolo 28 Laddove possibile viene data preferenza a prezzi definiti o fissi.

Convenzione - art. 29

Articolo 29 Qualora necessario, l'OCCAR, puo' richiedere alle competenti autorita' degli Stati Membri di effettuare verifiche su prezzi o costi e sui controlli di qualita' per quei contratti da essa assegnati nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'Articolo 7. Gli Stati Membri faranno, in particolare, il possibile per armonizzare i metodi di definizione dei prezzi.

Convenzione - art. 30

Articolo 30 Le imprese che non siano state invitate a partecipare alle gare, e le imprese la cui offerta non sia stata presa in considerazione possono, su loro richiesta, chiedere le motivazioni della esclusione dalla gara o della mancata accettazione della loro offerta.

Convenzione - art. 31

Articolo 31 Laddove ritenuto opportuno nell'OCCAR vengono integrati programmi di collaborazione in atto tra gli Stati Membri. I dettagli di tale integrazione, incluse le disposizioni transitorie, sono soggetti ad accordo tra gli Stati Membri interessati e OCCAR, e l'atto d'integrazione e' soggetto all'approvazione del CdS.

Convenzione - art. 32

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