DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2000, n. 358
Entrata in vigore del decreto: 21-12-2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'allegato 1, n. 29;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III, sezione III, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
Acquisito l'avviso dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato reso in data 23 marzo 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Acquisito l'avviso dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali reso in data 22 giugno 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1.Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprieta', ai passaggi di proprieta' degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonche' i veicoli usati gia' in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono, altresi', escluse le registrazioni della proprieta' relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo.
1-bis.Le procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli Stati membri dell'Unione europea e attraverso canali di importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio economico europeo, sono definite con convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane.
((
))
Art. 2
((Istituzione e attivazione dello STA))
((
1.E' istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo STA rilascia, contestualmente alla richiesta, la carta di circolazione quale documento unico di circolazione e di proprieta', ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.
))
((2. Lo STA puo' essere attivato:
presso gli UMC;
presso gli Uffici PRA;
presso le delegazioni dell'ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica.))
((3 Lo STA e' attivato mediante un unico collegamento con il CED per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni previste dal presente regolamento.))
((Lo STA))
((Gli STA))
((Gli STA))
Art. 3
((Sicurezza e funzionamento dello STA))
1.Le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell'A.C.I. adottano ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantita' di materiale da custodire per la gestione dello ((STA)), la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione ((...)) e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la gestione dello ((STA)), la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati in appositi registri, secondo le modalita' indicate dal Ministero ((...)).
((
2.Gli UMC accertano il corretto funzionamento degli STA e dell'osservanza delle modalita' indicate al comma 1.
))
Art. 4
(( (Procedure e adempimenti per il funzionamento dello STA). ))
((
2.Gli STA operano nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3.L'UMC territorialmente competente consente il collegamento con il CED e assegna allo STA, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe e di carte di circolazione sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente.
4.Lo STA, ricevuta la domanda relativa ad una delle operazioni di cui al comma 1, redatta sul modello unificato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, accertata l'identita' del richiedente e, verificati il versamento delle imposte e delle tariffe previste dal medesimo decreto legislativo e di ogni altro importo, dovuto, nonche' l'idoneita' e la completezza della domanda e della documentazione presentate, provvede alla formazione del fascicolo digitale di cui all'articolo 4-bis e lo trasmette in via telematica al CED entro le ore sedici del primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione della domanda. Le domande non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle predette imposte e tariffe, nonche' di ogni altro importo dovuto, non sono prese in considerazione.
5.Il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel PRA, attraverso le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo dell'ACI, consente allo STA la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero disponibile di targa del lotto assegnato allo STA.
6.Gli Uffici PRA provvedono alle iscrizioni e alle trascrizioni secondo la disciplina vigente. A tal fine, il sistema informativo dell'ACI attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo alle domande che ne individua l'ordine cronologico di presentazione.
))
Art. 4-bis
(( (Fascicolo digitale). ))
((
1.Il fascicolo digitale contiene la domanda, di cui all'articolo 4, comma 4, sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata e ogni altra documentazione di supporto, ivi compresa la riproduzione in formato digitale del documento di identita' del richiedente nonche' l'atto o la dichiarazione unilaterale di vendita che vengono formati digitalmente e sottoscritti dall'avente titolo con firma elettronica avanzata, autenticata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nei casi in cui il titolo, l'atto o la dichiarazione di vendita siano formati all'origine su supporto cartaceo, gli stessi sono preventivamente consegnati agli Uffici PRA che procedono all'attestazione di conformita' di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a seguito della quale il fascicolo digitale si considera perfezionato.
2.Secondo le modalita' e i tempi stabiliti dal Ministero, gli STA provvedono alla conservazione e alla successiva distruzione della documentazione cartacea, riprodotta in formato digitale e allegata al fascicolo digitale di cui al comma 1, e delle targhe, ovvero alla restituzione facoltativa di queste ultime ogni fine mese all'UMC nel cui ambito di competenza ha sede lo STA.
))
Art. 5
(( (Trasmissione del fascicolo digitale). ))
((
1.Entro le ore venti e trenta di ogni giornata lavorativa, lo STA richiede al CED, utilizzando le apposite procedure informatiche, l'elenco delle carte di circolazione emesse nella giornata stessa dal medesimo sportello.
2.Lo STA trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con firma digitale remota di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013.
3.La carta di circolazione si considera regolarmente rilasciata dallo STA quando essa compare nell'elenco di cui al comma 1 e l'istanza e la documentazione risultano, dall'esame da parte del competente UMC e del competente Ufficio PRA, idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e correttamente inviate in via telematica al CED entro il termine di cui all'articolo 4, comma 4.
))
Art. 5-bis
(( (Trattamento dei dati personali). ))
((
1.Il Ministero e l'ACI, mediante appositi accordi, previa acquisizione del parere del Garante privacy, adeguano le attivita' e le procedure disciplinate dal presente regolamento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e assumono il ruolo di responsabili del trattamento dei dati nonche' di contitolari del trattamento dei medesimi dati attuato in applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. I soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, in quanto STA, assumono il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati correlati al rilascio della carta di circolazione.
))
Art. 6
Irregolare rilascio dei documenti
1.In caso di accertata irregolarita', ((l'UMC, anche su comunicazione dell'Ufficio PRA,)) cancella il documento irregolare dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, deve essere restituito ((all'UMC)), il quale provvede a distruggere il documento ((...)).
((
1-bis.In caso di accertata inidoneita' della documentazione prodotta ovvero del versamento delle imposte, delle tariffe e di ogni altro importo dovuto, l'Ufficio PRA sospende l'esito della procedura, opera i necessari interventi sulla banca dati PRA e assegna il termine di tre giorni lavorativi per le occorrenti integrazioni, dandone immediata comunicazione al CED e allo STA. Decorso inutilmente il termine di sospensione di cui al primo periodo, o in caso di incompletezza delle integrazioni prodotte entro il termine stesso, si applica quanto previsto dal comma 1-ter.
1-ter.Salva l'ipotesi di sospensione dell'esito della procedura prevista dal comma 1-bis, l'Ufficio PRA ricusa la domanda di iscrizione o di trascrizione entro tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, dandone immediata comunicazione allo STA e all'UMC competente al fine dell'adozione, da parte di quest'ultimo, dei provvedimenti di cui al comma 1. La domanda puo' essere nuovamente esaminata solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione o delle tariffe, delle imposte e di ogni altro importo dovuto.
))
2.((L'UMC)), all'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 1, sospende l'operativita' dello ((STA)) fino alla restituzione del documento irregolare e, se del caso, delle targhe, mentre, ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarita' del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorita' pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia, per il ritiro dei documenti e, se del caso, delle targhe. Il collegamento telematico non puo' essere sospeso per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a tre mesi.
3.Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operativita' dello ((STA)) di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello ((STA)) decadono e lo ((STA)) cessa di essere operativo.
4.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N. 126)).
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N. 126))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N. 126))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N. 126))
Art. 10
Norme transitorie e finali
((
1.I collegamenti telematici di cui all'articolo 2 sono attivati dall'UMC.
))
2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N. 126)).
3.Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione
Bianco, Ministro dell'interno
Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 5
Allegato I
Allegato I ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80))
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