LEGGE 15 novembre 2000, n. 364
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA LA COMUNITA' EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE La Comunita' europea, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese l'Irlanda la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, in appresso denominante "parti contraenti", convinti che la liberta' delle persone di circolare sul territorio dell'altra parte costituisca un elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni, decisi ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunita' europea, hanno deciso di concludere il seguente Accordo: Articolo 1 Obiettivo Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunita' europea e della Svizzera si prefigge di: a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attivita' economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti; b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata; c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attivita' economica nel paese ospitante; d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Non discriminazione In conformita' delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalita'
Accordo - art. 3
Articolo 3 Diritto di ingresso Ai cittadini di una parte contraente e' garantito il diritto di ingresso nel territorio dell'altra parte contraente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Diritto di soggiorno e di accesso a un'attivita' economica Il diritto di soggiorno e di accesso a un'attivita' economica e' garantito fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell'allegato I.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Prestazione di servizi 1) Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purche' copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le societa' conformemente alle disposizioni dell'allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell'altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. 2) Un promotore di servizi gode del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio dell'altra parte contraente: a) se gode del diritto di fornire un servizio ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 o delle disposizioni di un Accordo di cui al paragrafo 1 ; b) oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), se l'autorizzazione a fornire il servizio gli e' stata concessa dalle autorita' competenti della parte contraente interessata. 3) Le persone fisiche di uno Stato membro della Comunita' europea o della Svizzera che si recano nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno. 4) I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III. Le restrizioni quantitative di cui all'articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un'attivita' economica Alle persone che non svolgono un'attivita' economica e' garantito il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni dell'allegato I relative alle persone che non svolgono attivita'.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Altri diritti Conformemente all'allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone: a) il diritto alla parita' di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso a un'attivita' economica e il suo esercizio, nonche' le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro; b) il diritto a una mobilita' professionale e geografica, che consenta ai cittadini delle parti contraenti di spostarsi liberamente sul territorio dello Stato ospitante e di esercitare la professione scelta; c) il diritto di rimanere sul territorio di una parte contraente dopo aver cessato la propria attivita' economica; d) il diritto di soggiorno dei membri della famiglia qualunque sia la loro nazionalita'; e) il diritto dei membri della famiglia di esercitare un'attivita' economica, qualunque sia la loro nazionalita'; f) il diritto di acquistare immobili nella misura in cui cio' sia collegato all'esercizio dei diritti conferiti dal presente Accordo; g) durante il periodo transitorio, il diritto, al termine di un'attivita' economica o di un soggiorno sul territorio di una parte contraente, di ritornarvi per esercitare un'attivita' economica, nonche' il diritto alla trasformazione di un titolo temporaneo di soggiorno in titolo permanente.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Conformemente all'allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare: a) la parita' di trattamento; b) la determinazione della normativa applicabile; c) il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonche' per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali; d) il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti; e) la mutua assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorita' e le istituzioni.
Accordo - art. 9
Articolo 9 Diplomi certificati e altri titoli Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunita' europea e della Svizzera l'accesso alle attivita' dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonche' la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attivita' dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonche' di prestazione di servizi.
Accordo - art. 10
Articolo 10 Disposizioni transitorie ed evoluzione dell'Accordo 1) Durante i cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera puo' mantenere contingenti per quanto riguarda l'accesso a un'attivita' economica per le seguenti due categorie di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative. A decorrere dall'inizio del sesto anno, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini degli Stati membri della Comunita' europea. 2) Le parti contraenti possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, i controlli della priorita' concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell'altra parte contraente, comprese le persone prestatrici di servizi di cui all'articolo 5. Entro il primo anno, il Comitato misto esamina la necessita' di mantenere tali restrizioni. Esso puo' ridurre il periodo massimo di due anni. I prestatori di servizi liberalizzati da un Accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purche' copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorita' concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro. 3) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e al massimo fino al termine del quinto anno, la Svizzera riserva ogni anno, nell'ambito del suoi contingenti globali, i seguenti quantitativi minimi di nuove carte di soggiorno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunita' europea: 15.000 carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno; 115.500 carte di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno. 4) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, le seguenti modalita' vengono concordate tra le parti contraenti: se, dopo cinque anni e fino a 12 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, il numero di nuove carte di soggiorno di una delle categorie di cui al paragrafo 1 rilasciate in un dato anno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunita' europea supera di oltre il 10% la media dei tre anni precedenti, la Svizzera puo' limitare, unilateralmente, per l'anno successivo, il numero di nuove carte di soggiorno di tale categoria per lavoratori dipendenti e autonomi della Comunita' europea alla media dei tre anni precedenti piu' il 5%. L'anno successivo il numero puo' essere limitato allo stesso livello. Fatte salve le disposizioni del comma precedente, il numero di nuove carte di soggiorno rilasciate a lavoratori dipendenti o autonomi della Comunita' europea non puo' essere inferiore a 15.000 l'anno per le nuove carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno e a 115.500 l'anno per quelli di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno, 5) Le disposizioni transitorie dei paragrafi da 1 a 4, segnatamente quelle del paragrafo 2 relative alla priorita' concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all'entrata in vigore del presente Accordo, sono autorizzati ad esercitare un'attivita' economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilita' geografica e professionale. I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l'esaurimento dei contingenti. I titolari di una carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all'articolo 7. 6) La Svizzera comunica regolarmente e tempestivamente al Comitato misto le statistiche e le informazioni utili, comprese le misure d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Ciascuna delle parti contraenti puo' chiedere che la situazione venga esaminata in sede di Comitato misto. 7) Ai lavoratori frontalieri non e' applicabile alcun limite quantitativo. 8) Le disposizioni transitorie in materia di sicurezza sociale e di trasferimento dei contributi ai fondi per la disoccupazione sono disciplinate dal protocollo all'allegato II.
Accordo - art. 11
Articolo 11 Trattazione dei ricorsi 1) Le persone di cui al presente Accordo possono presentare ricorso alle autorita' competenti per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo. 2) I ricorsi debbono essere trattati entro un termine ragionevole. 3) Le decisioni prese previo ricorso, o l'assenza di decisioni entro un periodo di tempo ragionevole, offrono alle persone di cui al presente Accordo la possibilita' di presentare appello all'autorita' giudiziaria nazionale competente.
Accordo - art. 12
Articolo 12 Disposizioni piu' favorevoli Il presente Accordo non pregiudica eventuali disposizioni nazionali piu' favorevoli tanto per i cittadini delle parti contraenti quanto per i membri della loro famiglia.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Standstill Le parti contraenti si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nel confronti dei cittadini dell'altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo.
Accordo - art. 14
Articolo 14 Comitato misto 1) Viene istituito un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'Accordo. Esso formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi previsti dall'Accordo. Il Comitato misto si pronuncia all'unanimita'. 2) In caso di gravi difficolta' di ordine economico o sociale, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle pari contraenti, al fine di esaminare le misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Il Comitato misto puo' decidere le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale termine puo' essere prorogato dal Comitato misto. La portata e la durata delle misure si limitano a quanto strettamente indispensabile per porre rimedio alla situazione. Le misure prescelte devono perturbare il meno possibile il funzionamento del presente Accordo. 3) Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le parti contraenti procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. 4) Il Comitato misto si riunisce in funzione della necessita' e almeno una volta l'anno. Ciascuna parte puo' chiedere che venga indetta una riunione. Il Comitato misto si riunisce entro i 15 giorni successivi alla richiesta di cui al paragrafo 2. 5) Il Comitato misto definisce il proprio regolamento interno che contiene, oltre ad altre disposizioni, le modalita' di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del mandato di quest'ultimo. 6) E Comitato misto puo' decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti incaricati di assisterlo nello svolgimento delle sue mansioni.
Accordo - art. 15
Articolo 15 Allegati e protocolli Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante. L'atto finale contiene le dichiarazioni.
Accordo - art. 16
Articolo 16 Riferimento al diritto comunitario 1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presento Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinche' nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunita' europea ai quali viene fatto riferimento, 2) Nella misura in cui l'applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terra' conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunita' europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verra' comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell'Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza.
Accordo - art. 17
Articolo 17 Evoluzione del diritto 1) Non appena una parte contraente avvia il processo d'adozione di un progetto di modifica della propria normativa interna, o non appena sopravvenga un cambiamento nella giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno in un settore disciplinato dal presente Accordo, la parte contraente in questione ne informa l'altra attraverso il Comitato misto. 2) Il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di una siffatta modifica per il corretto finanziamento dell'Accordo.
Accordo - art. 18
Articolo 18 Riesame Qualora una parte contraente desideri un riesame del presente Accordo, presenta una proposta a tal fine al Comitato misto. Le modifiche del presente Accordo entrano in vigore dopo la conclusione delle rispettive procedure interne, ad eccezione delle modifiche degli allegati II e III, che sono decise dal Comitato misto e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.
Accordo - art. 19
Articolo 19 Composizione delle controversie 1) Le parti contraenti possono rivolgersi al Comitato misto per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. 2) Il Comitato misto puo' comporre la controversia. Ad esso vengono fornite tutte le informazioni utili per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto esamina tutte le possibilita' che consentono di garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.
Accordo - art. 20
Articolo 20 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale Salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunita' europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.
Accordo - art. 21
Articolo 21 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione 1) Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunita' europea in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente Accordo non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione. 2) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di operare distinzioni nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria tra contribuenti la cui situazione non e' comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza. 3) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l'imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o agli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o piu' Stati membri della Comunita' europea, dall'altro, volti ad evitare la doppia imposizione, oppure di altre intese fiscali.
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