LEGGE 15 novembre 2000, n. 364

Type Legge
Publication 2000-11-15
Ultimo aggiornamento 2000-12-11
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA LA COMUNITA' EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE La Comunita' europea, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese l'Irlanda la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, in appresso denominante "parti contraenti", convinti che la liberta' delle persone di circolare sul territorio dell'altra parte costituisca un elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni, decisi ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunita' europea, hanno deciso di concludere il seguente Accordo: Articolo 1 Obiettivo Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunita' europea e della Svizzera si prefigge di: a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attivita' economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti; b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata; c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attivita' economica nel paese ospitante; d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Non discriminazione In conformita' delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalita'

Accordo - art. 3

Articolo 3 Diritto di ingresso Ai cittadini di una parte contraente e' garantito il diritto di ingresso nel territorio dell'altra parte contraente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Diritto di soggiorno e di accesso a un'attivita' economica Il diritto di soggiorno e di accesso a un'attivita' economica e' garantito fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell'allegato I.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Prestazione di servizi 1) Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purche' copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le societa' conformemente alle disposizioni dell'allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell'altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. 2) Un promotore di servizi gode del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio dell'altra parte contraente: a) se gode del diritto di fornire un servizio ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 o delle disposizioni di un Accordo di cui al paragrafo 1 ; b) oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), se l'autorizzazione a fornire il servizio gli e' stata concessa dalle autorita' competenti della parte contraente interessata. 3) Le persone fisiche di uno Stato membro della Comunita' europea o della Svizzera che si recano nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno. 4) I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III. Le restrizioni quantitative di cui all'articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un'attivita' economica Alle persone che non svolgono un'attivita' economica e' garantito il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni dell'allegato I relative alle persone che non svolgono attivita'.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Altri diritti Conformemente all'allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone: a) il diritto alla parita' di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso a un'attivita' economica e il suo esercizio, nonche' le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro; b) il diritto a una mobilita' professionale e geografica, che consenta ai cittadini delle parti contraenti di spostarsi liberamente sul territorio dello Stato ospitante e di esercitare la professione scelta; c) il diritto di rimanere sul territorio di una parte contraente dopo aver cessato la propria attivita' economica; d) il diritto di soggiorno dei membri della famiglia qualunque sia la loro nazionalita'; e) il diritto dei membri della famiglia di esercitare un'attivita' economica, qualunque sia la loro nazionalita'; f) il diritto di acquistare immobili nella misura in cui cio' sia collegato all'esercizio dei diritti conferiti dal presente Accordo; g) durante il periodo transitorio, il diritto, al termine di un'attivita' economica o di un soggiorno sul territorio di una parte contraente, di ritornarvi per esercitare un'attivita' economica, nonche' il diritto alla trasformazione di un titolo temporaneo di soggiorno in titolo permanente.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Conformemente all'allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare: a) la parita' di trattamento; b) la determinazione della normativa applicabile; c) il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonche' per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali; d) il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti; e) la mutua assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorita' e le istituzioni.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Diplomi certificati e altri titoli Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunita' europea e della Svizzera l'accesso alle attivita' dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonche' la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attivita' dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonche' di prestazione di servizi.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Disposizioni transitorie ed evoluzione dell'Accordo 1) Durante i cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera puo' mantenere contingenti per quanto riguarda l'accesso a un'attivita' economica per le seguenti due categorie di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative. A decorrere dall'inizio del sesto anno, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini degli Stati membri della Comunita' europea. 2) Le parti contraenti possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, i controlli della priorita' concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell'altra parte contraente, comprese le persone prestatrici di servizi di cui all'articolo 5. Entro il primo anno, il Comitato misto esamina la necessita' di mantenere tali restrizioni. Esso puo' ridurre il periodo massimo di due anni. I prestatori di servizi liberalizzati da un Accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purche' copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorita' concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro. 3) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e al massimo fino al termine del quinto anno, la Svizzera riserva ogni anno, nell'ambito del suoi contingenti globali, i seguenti quantitativi minimi di nuove carte di soggiorno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunita' europea: 15.000 carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno; 115.500 carte di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno. 4) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, le seguenti modalita' vengono concordate tra le parti contraenti: se, dopo cinque anni e fino a 12 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, il numero di nuove carte di soggiorno di una delle categorie di cui al paragrafo 1 rilasciate in un dato anno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunita' europea supera di oltre il 10% la media dei tre anni precedenti, la Svizzera puo' limitare, unilateralmente, per l'anno successivo, il numero di nuove carte di soggiorno di tale categoria per lavoratori dipendenti e autonomi della Comunita' europea alla media dei tre anni precedenti piu' il 5%. L'anno successivo il numero puo' essere limitato allo stesso livello. Fatte salve le disposizioni del comma precedente, il numero di nuove carte di soggiorno rilasciate a lavoratori dipendenti o autonomi della Comunita' europea non puo' essere inferiore a 15.000 l'anno per le nuove carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno e a 115.500 l'anno per quelli di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno, 5) Le disposizioni transitorie dei paragrafi da 1 a 4, segnatamente quelle del paragrafo 2 relative alla priorita' concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all'entrata in vigore del presente Accordo, sono autorizzati ad esercitare un'attivita' economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilita' geografica e professionale. I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l'esaurimento dei contingenti. I titolari di una carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all'articolo 7. 6) La Svizzera comunica regolarmente e tempestivamente al Comitato misto le statistiche e le informazioni utili, comprese le misure d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Ciascuna delle parti contraenti puo' chiedere che la situazione venga esaminata in sede di Comitato misto. 7) Ai lavoratori frontalieri non e' applicabile alcun limite quantitativo. 8) Le disposizioni transitorie in materia di sicurezza sociale e di trasferimento dei contributi ai fondi per la disoccupazione sono disciplinate dal protocollo all'allegato II.

Accordo - art. 11

Articolo 11 Trattazione dei ricorsi 1) Le persone di cui al presente Accordo possono presentare ricorso alle autorita' competenti per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo. 2) I ricorsi debbono essere trattati entro un termine ragionevole. 3) Le decisioni prese previo ricorso, o l'assenza di decisioni entro un periodo di tempo ragionevole, offrono alle persone di cui al presente Accordo la possibilita' di presentare appello all'autorita' giudiziaria nazionale competente.

Accordo - art. 12

Articolo 12 Disposizioni piu' favorevoli Il presente Accordo non pregiudica eventuali disposizioni nazionali piu' favorevoli tanto per i cittadini delle parti contraenti quanto per i membri della loro famiglia.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Standstill Le parti contraenti si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nel confronti dei cittadini dell'altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo.

Accordo - art. 14

Articolo 14 Comitato misto 1) Viene istituito un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'Accordo. Esso formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi previsti dall'Accordo. Il Comitato misto si pronuncia all'unanimita'. 2) In caso di gravi difficolta' di ordine economico o sociale, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle pari contraenti, al fine di esaminare le misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Il Comitato misto puo' decidere le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale termine puo' essere prorogato dal Comitato misto. La portata e la durata delle misure si limitano a quanto strettamente indispensabile per porre rimedio alla situazione. Le misure prescelte devono perturbare il meno possibile il funzionamento del presente Accordo. 3) Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le parti contraenti procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. 4) Il Comitato misto si riunisce in funzione della necessita' e almeno una volta l'anno. Ciascuna parte puo' chiedere che venga indetta una riunione. Il Comitato misto si riunisce entro i 15 giorni successivi alla richiesta di cui al paragrafo 2. 5) Il Comitato misto definisce il proprio regolamento interno che contiene, oltre ad altre disposizioni, le modalita' di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del mandato di quest'ultimo. 6) E Comitato misto puo' decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti incaricati di assisterlo nello svolgimento delle sue mansioni.

Accordo - art. 15

Articolo 15 Allegati e protocolli Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante. L'atto finale contiene le dichiarazioni.

Accordo - art. 16

Articolo 16 Riferimento al diritto comunitario 1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presento Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinche' nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunita' europea ai quali viene fatto riferimento, 2) Nella misura in cui l'applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terra' conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunita' europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verra' comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell'Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza.

Accordo - art. 17

Articolo 17 Evoluzione del diritto 1) Non appena una parte contraente avvia il processo d'adozione di un progetto di modifica della propria normativa interna, o non appena sopravvenga un cambiamento nella giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno in un settore disciplinato dal presente Accordo, la parte contraente in questione ne informa l'altra attraverso il Comitato misto. 2) Il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di una siffatta modifica per il corretto finanziamento dell'Accordo.

Accordo - art. 18

Articolo 18 Riesame Qualora una parte contraente desideri un riesame del presente Accordo, presenta una proposta a tal fine al Comitato misto. Le modifiche del presente Accordo entrano in vigore dopo la conclusione delle rispettive procedure interne, ad eccezione delle modifiche degli allegati II e III, che sono decise dal Comitato misto e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.

Accordo - art. 19

Articolo 19 Composizione delle controversie 1) Le parti contraenti possono rivolgersi al Comitato misto per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. 2) Il Comitato misto puo' comporre la controversia. Ad esso vengono fornite tutte le informazioni utili per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto esamina tutte le possibilita' che consentono di garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.

Accordo - art. 20

Articolo 20 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale Salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunita' europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.

Accordo - art. 21

Articolo 21 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione 1) Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunita' europea in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente Accordo non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione. 2) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di operare distinzioni nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria tra contribuenti la cui situazione non e' comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza. 3) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l'imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o agli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o piu' Stati membri della Comunita' europea, dall'altro, volti ad evitare la doppia imposizione, oppure di altre intese fiscali.

Accordo - art. 22

Articolo 22 Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione 1) Fatte salve le disposizioni degli articoli 20 e 21, il presente Accordo non incide sugli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o piu' Stati membri della Comunita' europea, dall'altro, quale ad esempio quelli riguardanti i privati, gli operatori economici, la cooperazione transfrontaliera o il piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi saranno compatibili con il presente Accordo. 2) In caso di incompatibilita' tra tali accordi e il presente Accordo, prevale quest'ultimo.

Accordo - art. 23

Articolo 23 Diritti acquisiti In caso di denuncia o di mancato rinnovo i diritti acquisiti dai privati restano immutati. Le parti contraenti decideranno di comune Accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.

Accordo - art. 24

Articolo 24 Campo d'applicazione territoriale Il presente Accordo si applica, da un lato, al territorio della Svizzera e, dall'altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea, alle condizioni in esso indicate.

Accordo - art. 25

Articolo 25 Entrata in vigore e durata 1) Il presente Accordo sara' ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica a di approvatone dei sette accordi seguenti: Accordo sulla libera circolazione delle persone Accordo sul trasporto aereo Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia Accordo sul commercio di prodotti agricoli Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformita' Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica. 2) Il presente Accordo e' concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso e' rinnovato per un periodo indeterminato a meno che la Comunita' europea o la Svizzera non notifichino il contrario all'altra parte contraente prima che scada il periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4. 3) La Comunita' europea e la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la decisione all'altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4. 4) I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3, Fatto a Lussemburgo, addi', ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca ciascun testo facente ugualmente fede.

Allegato I - art. 1

Allegato I Libera circolazione delle persone Articolo 1 Ingresso e uscita 1) Le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente, i membri della loro famiglia ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato, nonche' i lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 17 del presente allegato dietro semplice presentazione di una carta d'identita' o di un passaporto validi. Non puo' essere imposto alcun visto d'ingressi ne' obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia e i lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 17 del presente allegato, che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. La parte contraente interessata concede a tali persone ogni agevolazione per ottenere i visti eventualmente necessari. 2) Le parti contraenti riconoscono ai cittadini delle parti contraenti, ai membri della loro famiglia ai sensi dell'articolo 3 dei presente allegato, nonche' ai lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 17 del presente allegato, il diritto di lasciare il loro territorio dietro semplice presentazione di una carta d'identita' e di un passaporto validi. Le parti contraenti non possono imporre ai cittadini dell'altra parte contraente alcun visto d'uscita ne' obbligo equivalente. Le parti contraenti rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, in conformita' della propria legislazione, una carta d'identita' o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza. Il passaporto deve essere valido almeno per tutte le parti contraenti e per i paesi di transito diretto fra dette parti. Se il passaporto e' l'unico documento valido per uscire dal paese, la sua validita' non deve essere inferiore a cinque anni.

Allegato I - art. 2

Articolo 2 Soggiorno e attivita' economica 1) Fatte salve le disposizioni del periodo transitorio di cui all'articolo 10 del presente Accordo o al capo VII del presente allegato, i cittadini di una parte contraente hanno diritto di soggiornare e di esercitare un'attivita' economica nel territorio dell'altra parte contraente conformemente alle disposizioni previste nei capi da II a IV: Tale diritto e' comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno o di una carta speciale per i frontalieri. I cittadini delle parti contraenti hanno altresi' il diritto di recarsi in un'altra parte contraente o di rimanervi al termine di un impiego di durata inferiore a un anno, per cercare un impiego e soggiornarvi per un periodo ragionevole, che puo' essere di sei mesi, che consenta loro di informarsi in merito alle offerte di lavoro corrispondenti allo loro qualifiche professionali e di prendere, all'occorrenza le misure necessarie per essere assunti. Colore che cercano un impiego hanno il diritto di ricevere, sul territorio della parto contraente interessata, la stessa assistenza prestata dagli uffici di collocamento di tale Stato ai propri cittadini nazionali. Essi possono essere esclusi dall'assistenza sociale durante tale soggiorno. 2) I cittadini delle parti contraenti che non svolgono un'attivita' economica nello Stato ospitante e che non beneficiano di un diritto di soggiorno in virtu' di altre disposizioni del presente Accordo hanno un diritto di soggiorno, purche' soddisfino le condizioni preliminari di cui al capo V. Tale diritto e' comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno. 3) La carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d'identita' ai cittadini nazionali. Le parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalita' e le procedure per il rilascio di tali documenti. 4) Le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l'obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio.

Allegato I - art. 3

Articolo 3 Membri della famiglia 1) I membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. E lavoratore dipendente devo disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui e' occupato, senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall'altra parte contraente. 2) Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza: a. il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico; b. gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico; c. nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico. Le parti contraenti favoriscono l'ammissione di ogni membro della famiglia che non benefici delle disposizioni del presente paragrafo, lettere a), b) e c), se e' a carico o vive nel paese di provenienza sotto il tetto del cittadino di una parte contraente. 3) Per il rilascio della carta di soggiorno ai membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente, le parti contraenti possono esigere soltanto i documenti indicati qui di seguito: a. il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio; b. un documento rilasciato dall'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l'esistenza del vincolo di parentela; c. per le persone a carico, un documento rilasciato dall'autorita' competente dello Stato d'origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico della persona di cui al paragrafo 1 o che convivono con essa in detto Stato. 4) La carta di soggiorno rilasciata a un membro della famiglia ha la medesima validita' di quella rilasciata alla persona da cui dipende. 5) Il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di una persona avente il diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a un'attivita' economica a prescindere dalla loro cittadinanza. 6) I figli di un cittadino di una parte contraente che eserciti, non eserciti, o abbia esercitato un'attivita' economica sul territorio dell'altra parte contraente sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendimento e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono. Le parti contraenti incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i suddetti corsi nelle migliori condizioni.

Allegato I - art. 4

Articolo 4 Diritto di rimanere 1) I cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente dopo aver cessato la propria attivita' economica. 2) Conformemente all'articolo 16 dell'Accordo, si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo) e alla direttiva 75/34/CEE(GU L 14 del 1975, pag. 10) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo).

Allegato I - art. 5

Articolo 5 Ordine pubblico 1. I diritti conferiti dalle disposizioni del presente Accorda possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanita'. 2. Conformemente all'articolo 16 dell'Accordo, si fa riferimento alle direttive 64/221/CEE (GU L 56 del 1964, pag. 850) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo), 72/94/CEE (GU L 121 del 1972, pag. 32) (1) e 75/35/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10) (2). (1) secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo (2) secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo

Allegato I - art. 6

Articolo 6 Disciplina del soggiorno 1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente (in appresso denominato lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validita' della carta di soggiorno puo' essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi. 2) Il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datare di lavoro dello Stato ospitante riceve un carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre un carta di soggiorno. 3) Per il rilascia dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione dei documenti seguenti: a) il documento in forza del quale e' entrato nel loro territorio; b) una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro. 4) La carta di soggiorno e' valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata. 5) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita' della carta di soggiorno. 6) La carta di soggiorno in corso di validita' non puo' essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non e' piu' occupato, quando lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacita' temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente. 7) L'adempimento delle formalita' necessarie per ottenere la carta di soggiorno non puo' costituire un impedimento all'immediata esecuzione dei contratti di lavoro conclusi dai richiedenti.

Allegato I - art. 7

Articolo 7 Lavoratori dipendenti frontalieri 1) Il lavoratore dipendente frontaliero e' un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attivita' retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana. 2) I lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno. Tuttavia, l'autorita' competente dello Stato d'impiego puo' rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell'impiego, se questa e' superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purche' il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un'attivita' economica. 3) La carta speciale e' valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.

Allegato I - art. 8

Articolo 8 Mobilita' professionale e geografica 1) I lavoratori dipendenti hanno diritto alla mobilita' professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante. 2) La mobilita' professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di professione e il passaggio da un'attivita' dipendente a un'attivita' autonoma. La mobilita' geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno.

Allegato I - art. 9

Articolo 9 Parita' di trattamento 1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non puo' ricevere sul territorio dell'altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato. 2) Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all'articolo 3 del presente allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie. 3) Egli fornisce altresi', allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti nazionali, dell'insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione. 4) Tutte le clausole di contatti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive riguardanti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori dipendenti non nazionali cittadini delle parti contraenti. 5) 11 lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente, occupato sul territorio dell'altra parte contraente, beneficia della parita' di trattamento per quanto riguarda l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e l'esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l'accesso ai posti amministrativi o direttivi di un'organizzazione sindacale, Egli puo' essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall'esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilita' negli organi di rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'impresa. Queste, disposizioni non infirmano le norme legislativo o regolamentari che, nello Stato ospitante, accordano diritti piu' ampi ai lavoratori dipendenti provenienti dall'altra parte contraente. 6) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 26 del presente allegato, un lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente occupato sul territorio dell'altra parte contraente gode di tutti i diritti e vantaggi concessi ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda l'alloggio, ivi compreso l'accesso alla proprieta' dell'alloggio, di cui necessita Detto lavoratore puo' iscriversi, nella regione in cui e' occupato, allo stesso titolo dei cittadini nazionali negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle localita' ove tali elenchi esistono, e gode dei vantaggi e precedenze che ne derivano. 7) La sua famiglia, rimasta nello Stato di provenienza, e' considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un'analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.

Allegato I - art. 10

Articolo 10 Impiego presso la pubblica amministrazione Al cittadino di una parte contraente che esercita un'attivita' dipendente puo' essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato all'esercizio della pubblica podesta' e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettivita' pubbliche.

Allegato I - art. 11

Articolo 11 Collaborazione in materia di collocamento Le parti contraenti collaborano, nell'ambito della rete EURES (European Employment Services), per quanto riguarda l'instaurazione di contatti, la compensatane dell'offerta e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni relative alla situazione del mercato del lavoro e alle condizioni di vita e di lavoro.

Allegato I - art. 12

Articolo 12 Disciplina del soggiorno 1) Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un'altra parte contraente per esercitarvi un'attivita' indipendente (in appresso denominato autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purche' dimostri alle autorita' nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine. 2) La carta di soggiorno e' automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni purche' il lavoratore autonomo dimostri alle autorita' nazionali competenti di esercitare un'attivita' economica indipendente. 3) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore autonomo soltanto la presentazione: a) del documento in forza del quale e' entrato nel territorio; b) della prova di cui ai paragrafi 1 e 2. 4) La carta di soggiorno e' valida in tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata. 5) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita' della carta di soggiorno. 6) La carta di soggiorno in corso di validita' non puo' essere ritirata alle persone di cui al paragrafo 1 per il solo fatto di non esercitare piu' un'attivita' a causa di una incapacita' temporanea di lavoro dovuta a malattia o infortunio.

Allegato I - art. 13

Articolo 13 Lavoratori autonomi frontalieri 1) Il lavoratore autonomo frontaliero e' un cittadino di una parte contraente che risiede sul territorio di una parte contraente ed esercita un'attivita' indipendente sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. 2) I frontalieri autonomi non hanno bisogno di una carta di soggiorno. Tuttavia, l'autorita' competente dello Stato interessato puo' concedere al lavoratore autonomo frontaliero una carta speciale della durata di almeno cinque anni purche' dimostri alle autorita' nazionali competenti di esercitare o di voler esercitare un'attivita' indipendente. Esso viene rinnovato per almeno cinque anni, purche' il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un'attivita' economica indipendente. 3) La carta speciale e' valida in tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.

Allegato I - art. 14

Articolo 14 Mobilita' professionale e geografica 1) I lavoratori autonomi hanno diritto alla mobilita' professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante. 2) La mobilita' professionale comprende il cambiamento di professione e il passaggio da un'attivita' autonoma a un'attivita' dipendente. La mobilita' geografica comprende il cambiamento del luogo di lavoro e di soggiorno.

Allegato I - art. 15

Articolo 15 Parita' di trattamento 1) Il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l'accesso a Un'attivita' indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali 2) Le disposizioni dell'articolo 9 del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, ai lavoratori autonomi di cui al presente capo.

Allegato I - art. 16

Articolo 16 Esercizio della pubblica potesta' Al lavoratore autonomo puo' essere rifiutato il diritto di praticare un'attivita' legata, anche occasionalmente, all'esercizio della pubblica autorita'.

Allegato I - art. 17

Articolo 17 Prestazione di servizi Nell'ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo, e' vietata: a) qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile; b) qualsiasi limitazione relativa all'ingresso e al soggiorno nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente Accordo per quanto riguarda: i) i cittadini degli Stati membri della Comunita' europea o della Svizzera prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di una parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi; ii) i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalita', di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte contraente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di un'altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1.

Allegato I - art. 18

Articolo 18 Le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente Allegato si applicano a societa' costituite in conformita' della legislazione di uno Stato membro della Comunita' europea o della Svizzera e che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o sede principale sul territorio di una parte contraente.

Allegato I - art. 19

Articolo 19 Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o e' stato autorizzato a, fornire un servizio puo' esercitare, per l'esecuzione della sua prestazione, a titolo temporaneo, la propria attivita' nello Stato in cui la prestazione e' fornita alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni del presente allegato e degli allegati II e III.

Allegato I - art. 20

Articolo 20 1) Alle persone di cui all'articolo 17, lettera b), del presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio, non occorre un documento di soggiorno per soggiorni di durata inferiore o uguale a 90 giorni. Il soggiorno e' coperto dai documenti di cui all'articolo 1, in forza dei quali dette persone sono entrate nel territorio. 2) Le persone di cui all'articolo 17, lettera b), dei presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio di durata superiore a 90 giorni, o che siano state autorizzate a prestare un servizio, ricevono, per comprovare tale diritto, un documento di soggiorno della stessa durata della prestazione. 3) Il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio della Svizzera o dello Stato membro della Comunita' europea interessato. 4) Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono richiedere alle persone di cui all'articolo 17, lettera b), del presente Allegato soltanto: a) il documento in forza del quale sono entrate nel loro territorio; b) la prova che esse effettuano o desiderano effettuare una prestazione di servizi.

Allegato I - art. 21

Articolo 21 1) La durata complessiva di una prestazione di servizi di cui all'articolo 17, lettera a) del presente Allegato - che si tratti di una prestazione ininterrotta o di prestazioni successive -, non puo' superare 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. 2) Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano ne' l'adempimento degli obblighi legali del prestatore di servizi nei confronti dell'obbligo di garanzia verso il destinatario di servizi ne' casi di forza maggiore.

Allegato I - art. 22

Articolo 22 1) Le disposizioni degli articoli 17 e 19 del presento Allegato non si applicano alla attivita' legate anche occasionalmente, in tale parte contraente, all'esercizio della pubblica autorita' nella parte contraente interessata. 2) Le disposizioni degli articoli 17 e 19, del presente Allegato nonche' le misure adottate ai sensi di tali disposizioni, non pregiudicano l'applicabilita' delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano l'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione ai lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione di servizi. Conformemente all'articolo 16 del presente Accordo, viene fatto riferimento alla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 (GU L 18 del 1997, pag. 1) (3) relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. 3) Le disposizioni dell'articolo 17, lettera a), e dell'articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l'applicabilita' delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in ciascuna parte contraente all'entrata in vigore dei presente Accordo per quanto riguarda: i) l'attivita' delle agenzie di collocamento per impieghi temporanei e interinali; ii) i servizi finanziari la cui prestazione esige un'autorizzazione preliminare sul territorio di una parte contraente e il cui prestatore e' soggetto a vigilanza prudenziale da parte delle autorita' pubbliche di detta parte contraente. 4) Le disposizioni dell'articolo 17, lettera a) e dell'articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l'applicabilita' delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna parte contraente per quanto riguarda le prestazioni di servizi di durata inferiore o uguale a 90 giorni di lavoro effettivo, giustificate da seri motivi di interesse generale. ------------ (3) secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo

Allegato I - art. 23

Articolo 23 Destinatario di servizi 1) Al destinatario di servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente Accordo non occorre una carta di soggiorno qualora la durata del soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi. Per soggiorni di durata superiore a tre mesi il destinatario di servizi riceve una carta di soggiorno della stessa durata della prestazione. Egli puo' essere escluso dall'assistenza sociale durante il soggiorno. 2) La carta di soggiorno e' valida in tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.

Allegato I - art. 24

Articolo 24 Disciplina del soggiorno 1) Il cittadino di una parte, contraente che non esercita un'attivita' economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtu' di altre disposizioni del presente Accordo, riceve una carta di soggiorno la cui validita' ha una durata di almeno cinque anni, purche' dimostri alle autorita' nazionali competenti di disporre per se' e per i membri della propria famiglia: a) di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno; b) di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. (4) Qualora lo ritengano necessario, le parti contraenti possono esigere che la validita' della carta di soggiorno sia riconfermata al termine dei primi due anni di soggiorno. 2) Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari necessari superiori all'importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei membri della loro famiglia, hanno diritto a prestazioni d'assistenza. Qualora tale condizione non possa essere applicata, i mezzi finanziari del richiedente vengono considerati sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima a di previdenza sociale versata dallo Stato ospitante. 3) Coloro che abbiano avuto un impiego di durata inferiore a un anno sul territorio di una parte contraente possono soggiornarvi purche' soddisfino le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo. I sussidi di disoccupazione a cui essi hanno diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, integrata se del caso dalle disposizioni dell'allegato II vanno considerati mezzi finanziari ai sensi del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 2 del presente articolo. 4) Una carta di soggiorno la cui validita' e' limitata alla durata della formazione oppure a un anno se la durata della formazione e' superiore ad un anno, e' rilasciato allo studente che non gode di un diritto di soggiorno sul territorio dell'altra parte contraente in base ad un'altra disposizione del presente Accordo e che assicuri all'autorita' nazionale interessata con un dichiarazione o, a su scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente, di disporre di risorse affinche' egli stesso, il coniuge e i loro figli a carico non debbano ricorrere durante il soggiorno all'assistenza sociale dello Stato ospitante, e a condizione che lo studente sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e disponga di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Il presente Accordo non disciplina ne' l'accesso alla formazione professionale, ne' l'aiuto concesso per il loro mantenimento agli studenti di cui al presente articolo. 5) La carta di soggiorno viene rinnovata automaticamente per almeno cinque anni, purche' siano soddisfatte le condizioni d'ammissione. Per lo studente, la carta di soggiorno e' rinnovata di anno in anno per una durata corrispondente alla durata residua della formazione. 6) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita' del permesso di soggiorno. 7) La carta di soggiorno e' valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata. 8) E diritto di soggiorno sussiste finche' i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1. ---------- (4) In Svizzera, la copertura dell'assicurazione malattia per le persone che non hanno il domicilio nel paese deve comprendere anche prestazioni in caso d'infortunio e maternita'.

Allegato I - art. 25

Articolo 25 1) Il cittadino di una parte contraente che gode di un diritto di soggiorno o che fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l'acquisto di immobili. Egli puo', in qualsiasi momento, fissare la propria residenza principale nello Stato ospitante, conformemente alle norme nazionali, a prescindere dalla durata del suo impiego. La partenza dallo Stato ospitante non implica alcun obbligo di alienazione. 2) Il cittadino di una pare contraente che gode di un diritto di soggiorno e che non fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l'acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un'attivita' economica; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli puo' essere altresi' autorizzato ad acquistare una seconda casa o un'abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presente Accordo non incide sulle norme vigenti in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni. 3) Un frontaliero gode dei medesimi diritti conferiti a un cittadino nazionale per quanto riguarda l'acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un'attivita' economica e di una seconda casa; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli puo' essere altresi' autorizzato ad acquistare un'abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presento Accordo non incide sulle norme vigenti nello Stato ospitante in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.

Allegato I - art. 26

Articolo 26 Generalita' 1) Quando sono applicate le restrizioni previste all'articolo 10 del presente Accordo, le disposizioni contenute nel presente capitolo completano e sostituiscono, rispettivamente, le altre disposizioni del presente allegato. 2) Quando sono applicate le restrizioni previste all'articolo 10 del presente Accordo, l'esercizio di un'attivita' economica e' soggetto al rilascio di un permesso di soggiorno e/o di lavoro.

Allegato I - art. 27

Articolo 27 Disciplina: del soggiorno dei lavoratori dipendenti 1) La carta di soggiorno di un lavoratore dipendente detentore di un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno viene rinnovato fino a 12 mesi al massimo purche' il lavoratore dipendente dimostri alle autorita' nazionali competenti di poter esercitare un'attivita' economica. Una nuova carta di soggiorno viene rilasciata purche' il lavoratore dipendente dimostri di poter esercitare un'attivita' economica e che i limiti quantitativi previsti all'articolo 10 del presente accordo non siano raggiunti. Conformemente all'articolo 24 del presente allegato, non vi e' alcun obbligo di lasciare il paese tra un contratto di lavoro e l'altro. 2) Durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del presente Accordo, una parte contraente puo' esigere, per rilasciare una carta di soggiorno iniziale, un contratto scritto o una proposta di contratto. 3) a) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro temporaneo sul territorio dello Stato ospitante per almeno 30 mesi hanno automaticamente il diritto di accettare un impiego di durata illimitata (5), senza che possa essere contestato loro l'eventuale esaurimento del numero garantito delle carte di soggiorno. b) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro stagionale sul territorio dello Stato ospitante della durata complessiva di almeno 50 mesi negli ultimi 15 anni, e che non soddisfino le condizioni necessarie per avere diritto a una carta di soggiorno in base alle disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, hanno automaticamente il diritto di accettare un posto di lavoro di durata illimitata. ----------- (5) Essi non sono soggetti ne' alla precedenza data ai lavoratori cittadini nazionali, ne' al controllo del rispetto delle condizioni di lavoro e di retribuzione nel settore e nel posto.

Allegato I - art. 28

Articolo 28 Lavoratori dipendenti frontalieri 1) Il lavoratore frontaliero dipendente e' un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un'attivita' retribuita nelle zone frontaliere dell'altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera. 2) La carta speciale e' valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l'ha rilasciata.

Allegato I - art. 29

Articolo 29 Diritto al ritorno dei lavoratori dipendenti 1) Il lavoratore dipendente che, all'entrata in vigore del presente Accordo, era detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno un anno e che ha lasciato il paese ospitante, ha diritto a un accesso privilegiato all'interno del contingente per la sua carta di soggiorno entro i sei anni successivi alla sua partenza purche' dimostri di poter esercitare un'attivita' economica. 2) Il lavoratore frontaliero ha diritto ad una nuova carta speciale nei sei anni successivi alla fine dell'attivita' precedente, della durata ininterrotta di tre anni, con riserva di un controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro qualora si tratti di un dipendente, nei due anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo, e purche' dimostri alle autorita' nazionali competenti di poter esercitare un'attivita' economica. 3) I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quatto anni ed esercitare un'attivita' economica.

Allegato I - art. 30

Articolo 30 Mobilita' geografica e professionale dei dipendenti 1) Il lavoratore dipendente detentore di una carta di soggiorno di durata inferiore ad un anno ha diritto, nei 12 mesi successivi all'inizio dell'impiego, alla mobilita' professionale e geografica. E' possibile passare da un'attivita' dipendente ad un'attivita' indipendente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 del presente Accordo. 2) Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri dipendenti danno diritto alla mobilita' professionale e geografica all'interno delle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi.

Allegato I - art. 31

Articolo 31 Disciplina del soggiorno dei lavoratori autonomi Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi sul territorio di un'altra parte contraente per esercitare un'attivita' indipendente (in appresso denominato lavoratore autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di sei mesi. Egli riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni purche' dimostri allo autorita' nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un'attivita' indipendente. Tale periodo di sei mesi puo', all'occorrenza, essere prorogato di due mesi al massimo qualora il lavoratore possa effettivamente presentare la prova richiesta.

Allegato I - art. 32

Articolo 32 Lavoratori autonomi frontalieri 1) Il lavoratore frontaliero autonomo e' un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un'attivita' autonoma nelle zone frontaliere dell'altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno e almeno una volta alla settimana. Sono considerato zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e gli Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliere 2) Il cittadino di una parte contraente che desideri esercitare, in qualita' di lavoratore frontaliero e a titolo autonomo, un'attivita' nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi riceve una carta speciale preliminare della durata di sei mesi. Egli riceve una carta speciale della durata di almeno cinque anni purche' dimostri alle autorita' nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un'attivita' indipendente. Tale periodo di sei mesi puo' essere prorogato, all'occorrenza, di due mesi al massimo qualora egli possa effettivamente presentare la prova richiesta. 3) La carta speciale e' valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l'ha rilasciata.

Allegato I - art. 33

Articolo 33 Diritto al ritorno dei lavoratori autonomi 1) Il lavoratore autonomo che e' stato detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni, e ha lasciato il paese ospitante, ricevera' automaticamente una carta speciale entro sei anni dalla sua partenza purche' abbia gia' lavorato nel paese ospitante ininterrottamente per tre anni e dimostri alle autorita' nazionali competenti di poter esercitare un'attivita' economica. 2) Il lavoratore frontaliero autonomo ricevera' automaticamente una nuova carta speciale entro sei anni dalla fine dell'attivita' precedente della durata ininterrotta di quattro anni e purche' dimostri alle autorita' nazionali competenti di poter esercitare un'attivita' economica. 3) I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un'attivita' economica.

Allegato I - art. 34

Articolo 34 Mobilita' geografica e professionale dei lavoratori autonomi Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri autonomi danno diritto alla mobilita' professionale e geografica all'interno delle zone frontiere della Svizzera o degli Stati limitrofi. Le carte di soggiorno (per i frontalieri le carte speciali) preliminari della durata di sei mesi danno diritto soltanto alla mobilita' geografica.

Allegato II - art. 1

ALLEGATO II Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Articolo 1 (1) Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui e' fatto riferimento in vigore al momento o della firma dell'Accordo, modificati dalla sezione A del presente allegato o regole ad essi equivalenti. (2) I termini "Stato membro" o "Stati membri" che figurano negli atti cui e' fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera.

Allegato II - art. 2

Articolo 2 (1) Ai fini dell'applicazione del presente allegato le parti contraenti prendono in considerazione gli atti comunitari cui e' fatto riferimento, adattati dalla sezione B del presente allegato. (2) Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti comunitari cui e' fatto riferimento nella sezione C del presente allegato.

Allegato II - art. 3

Articolo 3 (1) Il regime relativo all'assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori comunitari che beneficiano di un titolo di soggiorno svizzero di una durata inferiore a un anno e' previsto in un protocollo annesso al presente allegato. (2) Il protocollo costituisce parte integrante del presente allegato.

Sezione A

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