DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2000, n. 377

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2000-10-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che introduce un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro;

Visto il comma 2 dello stesso articolo che prevede che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari del contributo diretto di cui trattasi, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entita' del contributo medesimo e le modalita' per usufruirne;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Destinatari del contributo

1.Possono accedere al contributo diretto introdotto, con decorrenza dal 1o ottobre 2000, dall'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonche' le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi sociali e religiosi, gli enti ecclesiatici.

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