DECRETO 27 ottobre 2000, n. 380
Entrata in vigore del decreto: 1-1-2001
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale e' stata istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale;
Visto in particolare l'articolo 5 del citato decreto con il quale si prevede che con successivi decreti ministeriali saranno specificati analiticamente i contenuti delle variabili inserite nella scheda di dimissione ospedaliera ed i relativi sistemi di codifica che tutti gli istituti di ricovero dovranno adottare;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, con il quale sono stati definiti i tempi e le modalita' della trasmissione delle informazioni contenute nelle schede di dimissione ospedaliera alle regioni ed alle province autonome e, da queste, al Ministero della sanita';
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo all'articolo 22, commi 3 e 3-bis;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, con particolare riferimento all'articolo 17;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675";
Ritenuto di dover adeguare, sulla base delle esperienze effettuate e della evoluzione dei sistemi di classificazione e codifica delle informazioni, il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera, nonche' i principi e le regole di compilazione e di codifica delle stesse informazioni;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 17 dicembre 1998;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali prot. 6705 del 4 ottobre 1999;
Ritenuto di modificare ed integrare lo schema di provvedimento, cosi' come richiesto nel citato parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita nuovamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 20 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Considerato che, in relazione al rilievo formulato dal Consiglio di Stato in ordine all'informazione dovuta agli interessati, e' opportuno richiamare espressamente la prevista adozione di specifici provvedimenti ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135, nonche' ribadire in ogni caso il disposto dell'articolo 10 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Considerato che il rilievo del Consiglio di Stato in ordine all'acquisizione del parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione appare superabile alla luce del parere della predetta autorita' del 21 luglio 2000;
Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 ottobre 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 01
(( (Finalita').))
((
1.Il presente decreto integra le informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e disciplina il relativo flusso informativo al fine di adeguare il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) alle esigenze di monitoraggio, valutazione e pianificazione della programmazione sanitaria, anche in considerazione degli orientamenti definiti dalla normativa dell'Unione europea.
))
Art. 1
1.La scheda di dimissione ospedaliera si compone delle seguenti sezioni: A. la sezione prima, che contiene le informazioni anagrafiche di seguito riportate: 1) codice istituto di cura; 2) numero progressivo della scheda SDO; 2-bis) numero progressivo scheda SDO della puerpera; 3) cognome e nome del paziente; 4) sesso; 5) data di nascita; 6) comune di nascita; 6-bis) livello di istruzione; 7) stato civile; 8) comune di residenza; 9) cittadinanza; 10) codice identificativo del paziente; 11) regione di residenza; 12) ASL di residenza; B. la sezione seconda, che contiene le informazioni del seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue la numerazione dell'elenco di cui alla precedente lettera A): 1) codice istituto di cura; 2) numero progressivo della scheda SDO; 13) regime di ricovero; 13-bis) data di prenotazione; 13-ter) classe di priorita'; 14) data di ricovero; 14-bis) ora di ricovero; 15) unita' operativa di ammissione; 16) onere della degenza; 17) provenienza del paziente; 18) tipo di ricovero; 19) traumatismi o intossicazioni; 19-bis) codice causa esterna; 20) trasferimenti interni; 20-bis) trasferimenti esterni; 20-ter) unita' operativa trasferimento esterno; 21) unita' operativa di dimissione; 22) data di dimissione o morte; 22-bis) ora di dimissione o morte; 23) modalita' di dimissione; 24) riscontro autoptico; 25) motivo del ricovero in regime diurno; 26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno; 27) peso alla nascita; 28) diagnosi principale di dimissione; 28-bis) diagnosi principale di dimissione presente al ricovero; 29) diagnosi secondarie di dimissione; 29-bis) diagnosi secondarie presenti al ricovero; 30) intervento principale; 30-bis) intervento principale esterno; 30-ter) data intervento principale; 30-quater) ora inizio intervento principale; 30-quinquies) identificativo chirurgo intervento principale; 30-sexies) identificativo anestesista intervento principale; 30-septies) check list sala operatoria intervento principale; 31) interventi secondari; 31-bis) interventi secondari esterni; 32) data intervento secondario; 33) ora inizio intervento secondario; 34) identificativo chirurgo intervento secondario; 35) identificativo anestesista intervento secondario; 36) check list sala operatoria intervento secondario; 37) rilevazione del dolore; 38) stadiazione condensata; 39) pressione arteriosa sistolica; 40) creatinina serica; 41) frazione eiezione. ((B-bis. la sezione terza, che contiene le informazioni del seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue la numerazione degli elenchi di cui alle precedenti lettere A) e B): 1) codice istituto di cura; 2) numero progressivo della scheda SDO; 42) Scala di Rankin (solo strutture codd. 28, 56, 75); 43) Scala di Barthel (BI) (solo strutture codd. 28, 56, 75); 44) Scala di Barthel dispnea (BI-D) (solo strutture cod. 56); 45) Scala Six-Minute Walk Test (6MWT) (solo strutture cod. 56); 46) Scala Glasgow Coma Scale (GCS) (solo strutture cod. 75); 47) Scala Glasgow Outcome Scale Extended (GOSE) (solo strutture cod. 75); 48) Scala Level Cognitive Functioning (LCF) (solo strutture cod. 75); 49) ASIA Impairment Scale: livello di lesione e grado di completezza (solo strutture cod. 28); 50) Scala Spinal Cord Independency Measure (SCIM) (solo strutture cod. 28); 51) Rehabilitation Complexity Scale extended (RCS-e) (solo strutture codd. 28, 56, 75).))
2.Le regioni e le province autonome possono prevedere ulteriori informazioni da rilevare attraverso la scheda di dimissione ospedaliera, fermo restando il contenuto informativo minimo di cui al comma 1.
Art. 2
1.In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'adozione dei codici di deontologia di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, il titolare del trattamento garantisce all'interessato l'informativa prevista dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, sul trattamento delle informazioni rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera.
((
2.Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della sanita' 28 dicembre 1991, la scheda di dimissione ospedaliera costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale, comprensive dell'obbligo di conservazione della documentazione cartacea o di suo equivalente documento digitale, e che tutte le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera devono trovare valida e completa documentazione analitica nelle corrispondenti cartelle cliniche, la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa contenute sono effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico allegato, costituente parte integrante del presente decreto.
))
3.La responsabilita' della corretta compilazione della scheda di dimissione, in osservanza delle istruzioni riportate nell'allegato disciplinare tecnico, compete al medico responsabile della dimissione, individuato dal responsabile dell'unita' operativa dalla quale il paziente e' dimesso; la scheda di dimissione reca la firma dello stesso medico responsabile della dimissione. La codifica delle informazioni sanitarie riportate nella scheda di dimissione ospedaliera e' effettuata dallo stesso medico responsabile della dimissione di cui al presente comma ovvero da altro personale sanitario, individuato dal direttore sanitario dell'istituto di cura. In entrambi i casi, il personale che effettua la codifica deve essere opportunamente formato ed addestrato.
4.Il direttore sanitario dell'istituto di cura e' responsabile delle verifiche in ordine alla compilazione delle schede di dimissione, nonche' dei controlli sulla completezza e la congruita' delle informazioni in esse riportate.
5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196.
Art. 3
1.Gli istituti di ricovero, pubblici e privati, inviano con periodicita' almeno mensile alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, secondo le modalita' definite da queste ultime, le informazioni contenute nelle schede di dimissione relative ai dimessi, ivi compresi i neonati sani. Sono esclusi dall'obbligo di compilazione della scheda di dimissione, fatte salve diverse disposizioni regionali, gli istituti di ricovero a prevalente carattere socio-assistenziale quali le residenze sanitarie assistenziali, le comunita' protette, le strutture manicomiali residuali, e gli istituti di ricovero di cui all'articolo 26 della legge 28 dicembre 1978, n. 833.
2.Le regioni e le province autonome provvedono a verificare, anche attraverso indagini campionarie effettuate sulle cartelle cliniche, la completezza, la congruenza e l'accuratezza delle informazioni rilevate attraverso le schede di dimissione.
3.Le regioni e le province autonome inviano al Ministero della salute, fra quelle riportate all'articolo 1, comma 1, le sottoelencate informazioni, che costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale. La trasmissione dei dati e' effettuata esclusivamente in modalita' elettronica, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario, attenendosi alle indicazioni riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto e secondo le specifiche funzionali pubblicate sul sito internet del Ministero della salute (www.nsis.ministerosalute.it): 1) codice istituto di cura; 2) numero progressivo della scheda SDO; 2-bis) numero progressivo scheda SDO della puerpera; 4) sesso; 5) data di nascita; 6) comune di nascita; 6-bis) livello di istruzione; 7) stato civile; 8) comune di residenza; 9) cittadinanza; 10) codice identificativo del paziente; 11) regione di residenza; 12) ASL di residenza; 13) regime di ricovero; 13-bis) data di prenotazione; 13-ter) classe di priorita'; 14) data di ricovero; 14-bis) ora di ricovero; 15) unita' operativa di ammissione; 16) onere della degenza; 17) provenienza del paziente; 18) tipo di ricovero; 19) traumatismi o intossicazioni; 19-bis) codice causa esterna; 20) trasferimenti interni; 20-bis) trasferimenti esterni; 20-ter) unita' operativa trasferimento esterno; 21) unita' operativa di dimissione; 22) data di dimissione o morte; 22-bis) ora di dimissione o morte; 23) modalita' di dimissione; 24) riscontro autoptico; 25) motivo del ricovero in regime diurno; 26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno; 27) peso alla nascita; 28) diagnosi principale di dimissione; 28-bis) diagnosi principale di dimissione presente al ricovero; 29) diagnosi secondarie di dimissione; 29-bis) diagnosi secondarie presenti al ricovero; 30) intervento principale; 30-bis) intervento principale esterno; 30-ter) data intervento principale; 30-quater) ora inizio intervento principale; 30-quinquies) identificativo chirurgo intervento principale; 30-sexies) identificativo anestesista intervento principale; 30-septies) check list sala operatoria intervento principale; 31) interventi secondari; 31-bis) interventi secondari esterni; 32) data intervento secondario; 33) ora inizio intervento secondario; 34) identificativo chirurgo intervento secondario; 35) identificativo anestesista intervento secondario; 36) check list sala operatoria intervento secondario; 37) rilevazione del dolore; 38) stadiazione condensata; 39) pressione arteriosa sistolica; 40) creatinina serica; 41) frazione eiezione. ((42) Scala di Rankin (solo strutture codd. 28, 56, 75); 43) Scala di Barthel (BI) (solo strutture codd. 28, 56, 75); 44) Scala di Barthel dispnea (BI-D) (solo strutture cod. 56); 45) Scala Six-Minute Walk Test (6MWT) (solo strutture cod. 56); 46) Scala Glasgow Coma Scale (GCS) (solo strutture cod. 75); 47) Scala Glasgow Outcome Scale Extended (GOSE) (solo strutture cod. 75); 48) Scala Level Cognitive Functioning (LCF) (solo strutture cod. 75); 49) ASIA Impairment Scale: livello di lesione e grado di completezza (solo strutture cod. 28); 50) Scala Spinal Cord Independency Measure (SCIM) (solo strutture cod. 28); 51) Rehabilitation Complexity Scale extended (RCS-e) (solo strutture codd. 28, 56, 75).))
4.Entro il 31 marzo dell'anno seguente quello della rilevazione le regioni possono trasmettere eventuali integrazioni.
4-bis.COMMA ABROGATO DALLA L. 7 DICEMBRE 2016, N. 261.
4-ter.La trasmissione dei dati, tempestiva e completa, in conformita' di quanto previsto dal presente decreto, costituisce adempimento a cui sono tenute le Regioni ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5.Il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero pubblici e privati possono diffondere e pubblicizzare le informazioni rilevate attraverso le schede di dimissione ospedaliera, esclusivamente in forma anonima, predisponendo opportune elaborazioni ed aggregazioni in modo da garantire il rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali.
6.Le due sezioni della scheda di dimissione ospedaliera di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto sono gestite in archivi disgiunti. Il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome individuano i servizi che possono procedere alla ricongiunzione delle due sezioni suddette, esclusivamente per il tempo e nei modi appropriati alle esigenze del Servizio sanitario nazionale. Ciascun trattamento dei dati e' attuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675".
Art. 4
1.Le disposizioni contenute nel presente decreto, ivi comprese le istruzioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2001.
Il Ministro: Veronesi
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 280
Allegato
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