La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, recante differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Allegato
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 2000, N. 311. L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio di presidenza della Giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A tale fine i componenti del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del consiglio stesso. 2. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 1. 3. L'attivita' di professore incaricato non temporaneo presso la Scuola centrale tributaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e' incompatibile con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in materia tributaria. Cessato l'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per i magistrati, anche tributari, i quali sono riammessi nelle magistrature di provenienza con gli effetti di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.".