LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388
3.Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacita' Torino-Milano approvati nella conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV Spa e dal General Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.
4.((COMMA ABROGATO DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166)).
5.Tutte le operazioni di ristrutturazione della societa' Ferrovie dello Stato Spa effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2000 in esecuzione delle direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, cosi' come recepite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, nonche' della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, sono effettuate in regime di neutralita' fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, nei bilanci delle societa' interessate non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Art. 132
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
1.L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' abrogato.
2.La garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle societa' per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni, deve intendersi riconosciuta solo per quei periodi nei quali e' risultata prevalente la partecipazione pubblica e per quelli in cui tale prevalenza e' venuta temporaneamente a mancare a causa delle trasformazioni o modificazioni di istituti di credito soci conseguenti alla applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, nei limiti delle disponibilita' di bilancio del Fondo centrale di garanzia.
3.In sede di revisione delle concessioni autostradali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a consentire, nel rispetto dei principi di diritto comunitario, senza oneri per lo Stato, la rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi epoca effettuati, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli interessi, dal Fondo centrale di garanzia.
CAPO XXI INTERVENTI PER LA CONTINUITA' TERRITORIALE CON LA SICILIA
Art. 133
(Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane)
1.E' concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 e' riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma. A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5 per cento per ciascun anno.
2.L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente della regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entita' del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001, e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002. ((36))
Art. 134
(Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia)
1.E' assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale e' erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale non dovra' essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.
Art. 135
(Continuita' territoriale per la Sicilia)
((2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice una conferenza di servizi))
((4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008))
5.Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali e' comunicata all'Unione europea.
6.Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziate lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002. ((99))
7.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)).
Art. 136
(Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea)
1.Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del Paese, con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti e della navigazione dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di pubblico servizio in conformita' alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, nelle regioni di cui all'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e provvede a costituire le condizioni necessarie a determinare una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette regioni.
2.I contenuti dell'onere di pubblico servizio di cui al comma 1 sono determinati secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art. 137
(Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia)
CAPO XXII INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO, DI TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
Art. 138
(Disposizioni relative a eventi calamitosi)
1.I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002. (31)
2.Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
3.Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.
4.L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o piu' rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilita' di versare la meta' delle stesse e di versare la restante meta' in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.
5.Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6.Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1 gennaio 2002, non si da' luogo all'applicazione di sanzioni.
7.Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalita' di versamento sono fissate dagli enti impositori.
7-bis.Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.
8.I soggetti residenti alla data delle calamita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale e permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 9, possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi.
9.Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 8 devono presentare domanda al distretto militare di appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto e' alle armi, la domanda deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalita' richieste e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.
10.Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, puo' sospendere temporaneamente la applicazione delle disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul servizio di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi.
11.Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al 30 giugno 2001.
12.Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, gia' prorogati con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006.
13.Al fine di consentire il recupero delle minori entrate dell'imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senisese, e' concesso, per il 2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalita' di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.
14.Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno precedente.
15.Il Magistrato per il Po puo' utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori per specifici interventi di protezione civile sul territorio di competenza.
16.Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamita' naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e' istituito il "Fondo regionale di protezione civile". Il Fondo e' alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento e' subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile". L'utilizzo delle risorse del Fondo e' disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorita' di bacino, in caso di calamita' naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed e' comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ((35))
17.In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 e' assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 52, comma 6, della presente legge. Per l'anno 2004 il Fondo e' alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro. ((35))
18.Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e' tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel 2001 e nel 2002, per gli interventi urgenti di ripristino della viabilita' statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali e' intervenuta, da parte del Consiglio dei ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle prime opere necessarie d'intesa con gli enti competenti alla messa in sicurezza dei versanti immediatamente adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la instabilita' rappresenti un pericolo per la circolazione.
Art. 139
(Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)
1.I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia gia' stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente legge.
((2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi ed erogati in un'unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 1457 del 1963, anche nel caso di rinuncia al completamento della ricostruzione, sino alla concorrenza delle spese sostenute, da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da soggetto abilitato))
3.I provvedimenti di assegnazione definitiva delle aree gia' assegnate in via provvisoria agli aventi diritto dovranno essere definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine l'assegnazione dell'area, gia' provvisoria, diventa definitiva.
4.Per garantire l'erogazione di contributi necessari per la ricostruzione delle abitazioni, nonche' per il completamento della ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' autorizzato, per l'anno 2001, a favore del Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento di lire 10 miliardi.
Art. 140
(Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia)
1.Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, gia' prorogate dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall'articolo 3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al ((31 dicembre 2005)). I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al ((31 dicembre 2005)) per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.
Art. 141
(Patrimonio idrico nazionale)
2.Gli enti indicati al comma 1 presentano entro il 31 dicembre 2001 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla revoca della concessione degli enti inadempienti a ripartire le connesse risorse tra i rimanenti.
3.Per assicurare altresi' il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2 nelle restanti aree del territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati.
((3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonche' per la realizzazione di ulteriori investimenti e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti))
4.Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorita' istituite per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le province, predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della medesima legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorita' e province risultino inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 142
(Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico)
1.Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia e' istituito un apposito fondo.
2.Ai fini di cui al comma 1, per gli anni 2002 e 2003 e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue.
Art. 143
(Interventi in materia di patrimonio storico-artistico)
1.Al Ministero per i beni e le attivita' culturali e' attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto disposto dall'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La predetta somma e' attribuita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attivita' culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle librerie storiche, delle biblioteche e dei beni librari.
CAPO XXIII INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Art. 144
(Limiti di impegno)
1.Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.((82))
2.Il comune di Venezia e' autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilita' del Teatro "La Fenice", mediante trasferimento da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia fino ad un importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
3.Per le finalita' di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e per l'acquisizione degli stessi al Ministero della difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 42 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
4.Per il completamento degli interventi urgenti a seguito degli eventi sismici e idrogeologici avvenuti tra il settembre 1997 e l'agosto 2000, esclusi gli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria, e per i quali e' intervenuta da parte del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che le regioni stipulano mediante un limite di impegno di lire 35 miliardi decorrente dall'anno 2002, da ripartire da parte del medesimo Dipartimento tra le regioni interessate alle esigenze. Per disciplinare gli interverti infrastrutturali di emergenza e a favore dei soggetti privati danneggiati sono emanate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, d'intesa con le regioni interessate.
5.Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi o da eccezionali avversita' atmosferiche verificatisi nell'anno 2000 sul territorio nazionale, nelle zone definite dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile provvede con le modalita' e le procedure di cui al comma 4 ed e' autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse gia' a disposizione del Dipartimento medesimo, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali: di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2001 e di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2002. Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nei mesi di settembre e ottobre 2000 sono inoltre autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2003. (13)
6.Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto della Campania di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 116, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale decorrente dall'anno 2002 di lire 1 miliardo. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di Foggia di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, la regione Puglia e' autorizzata a contrarre mutui assistiti da contributo statale, da erogare tramite il Dipartimento della protezione civile, pari ad un limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi, decorrente dall'anno 2002. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' autorizzato un limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2002 di lire 1 miliardo, ai fini della stipula di un mutuo da parte della regione Lazio, su indicazione del Dipartimento della protezione civile.
8.Per il completamento della dorsale appenninica Atina-Isernia, tronco Atina-confine della regione Lazio, e' attribuita alla provincia di Frosinone la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
9.Per interventi relativi al miglioramento del nodo stradale Venezia-Mestre e' autorizzata per l'anno 2001 l'erogazione di lire 2.000 milioni a favore della provincia di Venezia.
10.Per interventi relativi alla superstrada Noce Rivello-Colla Maratea nella regione Basilicata e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per il 2001 e di lire 2.000 milioni per il 2002. Nell'ambito degli interventi per la risoluzione dei problemi della viabilita' dell'area centrale veneta la regione Veneto e' autorizzata a contrarre mutui quindicennali con onere per capitale ed interessi a carico del bilancio dello Stato. A tal fine e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 7 miliardi a decorrere dal 2002. (72)
12.Per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato, con priorita' per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni nell'anno 2002 e di lire 5.000 milioni nell'anno 2003.
13.Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2002 e di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2003, in corrispondenza dei mutui che la regione Sicilia stipulera' per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela.
14.Per la realizzazione della strada medio Adriatico-medio Tirreno (adeguamento strada statale n. 4, Salaria) sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 9 miliardi a decorrere dall'anno 2003; e' altresi' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 2001-2003.
15.Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato dall'autorita' di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzate a contrarre mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dall'anno 2003.
16.Per interventi infrastrutturali di collegamento con la Val d'Aosta, e' concesso alla comunita' montana Valsesia un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dall'anno 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
17.E' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dal 2002 e di lire 15 miliardi annue a decorrere dal 2003 destinato alla copertura finanziaria di un programma finalizzato all'avvio della gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, attraverso il finanziamento di interventi diretti con particolare riguardo all'ottimizzazione dell'uso idropotabile di invasi artificiali e di reti. Gli interventi sono riferiti a progetti compresi nel programma e nel piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 36 del 1994, approvati dal soggetto competente per l'ambito territoriale ottimale, individuato ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge n. 36 del 1994, per i quali il soggetto gestore si impegna ad anticipare almeno il 30 per cento dell'investimento necessario. Le richieste di finanziamento sono predisposte dalle regioni interessate ed indicano i benefici prodotti sulla dinamica tariffaria contemplata nel piano dell'ambito territoriale ottimale. Il finanziamento delle opere, a valere sugli stanziamenti di cui al presente comma, e' approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Unita' tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18.Per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di consentire la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. Gli interventi di cui alla stessa legge possono essere effettuati anche da fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio.
Art. 145
(Altri interventi)
1.All'articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le parole "contributo dodecennale", le parole: "del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite" sono sostituite dalle seguenti: "per la spesa di investimento, per un importo".
2.COMMA ABROGATO DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166.
3.La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilita' nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate.
4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
5.I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti con le modalita' e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, allo scopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal CIPE nel quadro delle disponibilita' di cui alla citata legge n. 808 del 1985.
6.Per le finalita' previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, finalizzata all'acquisto o alla trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici, a metano e a GPL, di biciclette a pedalata assistita, nonche' all'istallazione sui veicoli a benzina esistenti di un impianto di alimentazione a metano o GPL secondo definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (24) (72a)
7.All'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "Gli autoveicoli" sono inserite le seguenti: " , i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,".
8.All'articolo 4, comma 19, primo periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole "tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale"; dopo le parole: "nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti" sono inserite le seguenti: ", dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997".
9.Per le finalita' previste dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, concernenti il programma di metanizzazione della Sardegna, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001. Al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunita' europee, perdano i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998 per l'esercizio 2000, il credito di imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio e' compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalita' previste dalla stessa legge.
10.Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 e' incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresi' cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sara' destinata al finanziamento delle attivita' di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
11.Ai fini della trasformazione in societa' per azioni dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle leggi 21 dicembre 1996, n. 665, e 17 maggio 1999, n. 144, si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
12.I dipendenti dell'ENAV, aventi diritto all'indennita' di buonuscita alla data del 31 dicembre 2000, possono optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio secondo le regole per loro vigenti alla medesima data.
13.Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attivita' sportiva e' autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi per l'anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A tal fine, nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di eta' compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio "giovani di serie", alle societa' sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalita' sono riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione di lire, nonche' un credito di imposta pari al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. E' possibile la proroga del limite di eta' fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la societa' sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.
14.Per le stesse finalita' di cui al comma 13 e' autorizzata la concessione alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi della somma di lire 15 miliardi per l'anno 2001 nonche' di 6 milioni di euro per l'anno 2002. L'erogazione e' preceduta da una verifica, effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulle risultanze contabili e sulle prospettive finanziarie della stessa Cassa, da completare entro il 30 giugno 2001.
15.Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli enti di promozione sportiva sono destinate lire 10 miliardi per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2001.
16.Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili e' autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 2001.
17.A decorrere dall'anno 2001, sono concessi un contributo annuo di lire 800 milioni al Club alpino italiano, per le attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e un contributo annuo di lire 1.500 milioni complessivamente al Forum permanente per le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' al Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni del Mediterraneo. (25)
18.((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). ((90))
19.((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). ((90))
20.E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1999, n. 224.
21.Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico delle risorse stanziate dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
22.All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 decorre, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo".
23.All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Per l'ammissibilita' ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti titolari di una concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione del servizio di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni dell'esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla data di pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 23, comma 2. Decorso tale termine, la concessione si intende risolta e i comuni possono procedere ad una gara per l'affidamento ad altro concessionario, fermi restando la validita' delle domande di contributo presentate per l'ottenimento dei benefici di cui alle leggi citate e l'ammontare dei contributi eventualmente gia' determinati. Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce parziali da parte del concessionario. Il termine per la presentazione delle domande di contributo e' prorogato al 30 giugno 2001".
24.Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "al netto delle rinfuse liquide" sono sostituite dalle seguenti: "al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide".
25.Le disponibilita' del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996.
26.Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo, 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di' centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o gia' scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
27.All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: "quinquennio" e' sostituita dalla seguente: "decennio". Tale modifica opera anche per i mutui concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle somme non ancora restituite dal beneficiario.
28.Il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' sostituito dal seguente: "3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti".
29.Nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "dei corrispettivi", "i corrispettivi", "dei corrispettivi", "i corrispettivi di cui al comma 3 sono versati", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "delle contribuzioni", "le contribuzioni", "delle contribuzioni", "le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate". Al comma 5 del predetto articolo 40 le parole: "vengono iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "vengono iscritte".
30.Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, ad esclusione della societa' Ferrovie dello Stato Spa, e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, nonche' di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale. (45)(97)
31.Sui fondi delle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento da parte del tesoriere.
32.Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 2001, lire 205 miliardi per l'anno 2002 e lire 295 miliardi per l'anno 2003.
33.Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della medesima legge, e' autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata lettera b) e' altresi' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per l'anno 2002.
35.Al primo comma, dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo le parole: "completamenti, ampliamenti o restauri" sono inserite le seguenti: "di edifici pubblici, nonche'".
36.Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2001, 10 miliardi nell'anno 2002 e 10 miliardi nell'anno 2003.
37.Per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003.
38.Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi nel 2001 e 225 miliardi nel 2002.
39.Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, sono sostituiti dai seguenti: "Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, per costruzioni navali, per attivita' turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei lavori pubblici nonche', per una quota fino al 20 per cento della consistenza patrimoniale del Fondo, per il finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, realizzati da parte degli enti previsti dall'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dei soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di quindici anni e non possono superare il 50 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti finanziati; i finanziamenti per iniziative industriali e artigiane e per attivita' turistico-alberghiere possono essere concessi al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 20 per cento".
40.E' istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel 2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalita' connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o piu' ONLUS per la professionalita' nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma.
41.I diritti speciali di prelievo disciplinati dall'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativi al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, sono aumentati del 50 per cento.
42.Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.
43.Per l'anno finanziario 2001 i ricavi delle operazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concluse dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dal SACE, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998.
45.Il contributo annuo previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e' concesso nel limite dell'intensita' di aiuto autorizzata dalla Commissione delle Comunita' europee. Per i progetti ammissibili alle agevolazioni, sulla base dei criteri e delle risorse gia' assegnate a ciascuna regione ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il contributo, su richiesta dell'impresa, puo' essere erogato a titolo di anticipazione, purche' i relativi investimenti siano stati avviati a realizzazione, con le modalita' e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.
46.Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, nonche' quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali 'Torino 2006', potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneita' al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di quattro anni dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali. (20) (65)
47.Allo scopo di potenziare l'informatica di servizio, con specifico riferimento alle esigenze connesse alle funzioni del giudice di pace, e' disposto un finanziamento di 30 miliardi di lire per l'anno 2001.
48.Per l'avvio di interventi di tipo infrastrutturale inerenti il canale navigabile dei Navicelli e' autorizzata una spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
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