DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396
Entrata in vigore del decreto: 30-3-2001.L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/02/2001, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione,
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 30 aprile 1999 e del 7 luglio 2000;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera del deputati;
Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione parlamentare del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' decorso in data 11 agosto 2000 senza la pronuncia del predetto parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2000;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno; EMANA il seguente regolamento
Titolo I Degli uffici dello stato civile
Art. 1
Ufficio ed ufficiale dello stato civile
1.Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
2.Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, e' ufficiale dello stato civile.
3.Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ((...)) per la celebrazione del matrimonio ((e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76)), le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o piu' consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.
Art. 2
(Delega di funzioni)
1.Il conferimento della delega non priva il sindaco della titolarita' delle funzioni di ufficiale dello stato civile.
2.La delega ai dipendenti a tempo indeterminato del comune ed al segretario comunale deve essere conferita con provvedimento del sindaco da comunicare al prefetto e resta valida sino a quando non viene revocata.
3.La delega di cui al comma 2 puo' riguardare l'esercizio totale o parziale delle funzioni e non richiede accettazione. Il delegato puo' rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal sindaco. La rinuncia ha effetto dopo trenta giorni se entro tale termine non viene respinta.
4.La delega conferita a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 deve essere espressamente accettata dagli interessati e puo' formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al sindaco che produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento.
5.Il sindaco puo' revocare la delega. La revoca e la rinuncia sono comunicate al prefetto.
6.Avverso l'atto che respinge la rinuncia l'interessato puo' presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso al prefetto.
Art. 3
(Uffici separati)
1.I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o piu' separati uffici dello stato civile.
2.Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto e' trasmesso al prefetto.
Art. 4
(Corsi di formazione)
1.I corsi di cui all'articolo 1, comma 3, sono organizzati e disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, adottato sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Associazione nazionale di categoria degli ufficiali dello stato civile.
2.Fino alla conclusione dei corsi di cui al comma 1, il sindaco puo' delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni di ufficiale dello stato civile ovvero le hanno svolte per un periodo inferiore ed hanno frequentato uno dei corsi di aggiornamento professionale organizzati dal Ministero dell'interno.
3.Per gravi motivi, ciascun dipendente a tempo indeterminato del comune puo' essere delegato ad esercitare le funzioni di ufficiale dello stato civile.
Titolo II Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile
Art. 5
(Compiti degli ufficiali dello stato civile)
Art. 6
(Incompatibilita)
1.L'ufficiale dello stato civile non puo' ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, ((la persona a lui unita civilmente,)) i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino ai secondo grado, intervengono come dichiaranti.
Art. 7
(Rifiuto di atti)
1.Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto.
Art. 8
(Altri casi di esercizio delle funzioni)
1.Adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile, nei casi previsti dalla legge, le autorita' diplomatiche o consolari, i comandanti di navi, i commissari di bordo, i comandanti di aeromobili, i direttori sanitari e coloro che ne fanno le veci secondo le disposizioni vigenti, nonche' le autorita' militari responsabili del comando nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.
Art. 9
(Indirizzo e vigilanza)
1.L'ufficiale dello stato civile e' tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno.
2.La vigilanza sugli uffici dello stato civile spetta al prefetto.
Titolo III Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e degli archivi dello stato civile
Art. 10
(Archivio informatico)
1.In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni ((, le unioni civili)) e la morte.
Art. 11
(Contenuto degli atti)
1.Gli atti dello stato civile, oltre a quanto e' prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare: il comune, il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza delle persone che vi sono indicate in qualita' di dichiaranti; le persone cui gli atti medesimi si riferiscono; i testimoni, ove richiesti; i documenti presentati dalle parti.
2.I documenti di cui occorre fare menzione nel redigere gli atti dello stato civile devono essere enunciati con precisione, indicando di ciascuno la specie, la data, l'autorita' che lo ha emanato o il pubblico ufficiale che lo ha formato e quelle altre particolarita' che secondo i casi valgono a designarlo esattamente.
3.L'ufficiale dello stato civile non puo' enunciare, negli atti di cui e' richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto.
Art. 12
(Modalita' di redazione degli atti)
1.Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore contestualmente a quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2.
2.Gli atti di nascita, matrimonio ((, unione civile)) e morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la possibilita' della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto e' avvenuto, l'indicazione del luogo dell'evento dovra' essere comunque specificata.
3.L'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti e dei testimoni, ove richiesti, e' immediatamente sottoscritto dai medesimi e dall'ufficiale dello stato civile che ne da' previamente lettura.
4.Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si fa menzione della causa dell'impedimento.
5.Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello stato civile deve, nell'atto medesimo, farne menzione.
6.Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma dell'ufficiale dello stato civile competente. Successivamente alla chiusura gli atti non possono subire variazioni.
7.Le parti interessate possono farsi rappresentare da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata, quando non e' espressamente previsto che esso debba risultare da atto pubblico.
8.Gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile che li forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione.
9.In caso di cambiamento di residenza, gli atti conservati nel comune di provenienza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile del comune di provenienza a quello del comune dove la persona stabilisce la propria residenza, per la trascrizione.
10.La trascrizione degli atti e dei provvedimenti negli archivi di cui all'articolo 10, quando e' richiesta, si compie mediante verbalizzazione dell'atto o del provvedimento. Nel verbale l'atto e' riprodotto per intero quando cio' e' espressamente previsto; altrimenti e' brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello stato civile.
11.La trascrizione puo' essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorita'.
12.Quando l'atto e' scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione eseguita nel modo stabilito dall'articolo 22.
Art. 13
(Casi speciali)
1.La dichiarazione resa da persona che non conosce la lingua italiana e' ricevuta con l'ausilio di un interprete che deve previamente prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto. Se la persona e' sorda, muta o non vedente o altrimenti impedita a comunicare oralmente e per iscritto, la dichiarazione e' ricevuta o con l'ausilio di un interprete, scegliendolo di preferenza fra le persone abituate a trattare con l'interessato, o comunque con forme e mezzi idonei a garantire la conformita' della dichiarazione stessa alla volonta' del dichiarante. L'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei modi usati per ricevere la dichiarazione.
2.Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di bilinguismo e di tutela delle minoranze linguistiche.
Art. 14
(Trasmissione di atti)
1.I provvedimenti dell'autorita' giudiziaria italiana che devono essere trascritti annotati negli archivi di cui all'articolo 10 sono trasmessi senza indugio dal cancelliere del giudice che li ha pronunciati all'ufficiale dello stato civile competente.
Titolo IV Degli atti dello stato civile formati all'estero
Art. 15
(Dichiarazioni rese all'estero)
1.Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all'estero sono rese all'autorita' consolare.
2.Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorita' locali competenti, se cio' e' imposto dalla legge stessa. In questi casi copia dell'atto e' inviata senza indugio, a cura del dichiarante, all'autorita' diplomatica o consolare.
Art. 16
(( Matrimoni celebrati e unioni civili costituite all'estero ))
1.((Il matrimonio e l'unione civile all'estero, quando gli sposi o le parti dell'unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi e' cittadino italiano e l'altro e' cittadino straniero, possono essere celebrati o costituiti innanzi all'autorita' diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorita' locale secondo le leggi del luogo.)) In quest'ultimo caso una copia dell'atto e' rimessa a cura degli interessati all'autorita' diplomatica o consolare.
Art. 17
(Trasmissione di atti)
1.L'autorita' diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli e' nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio ((o dell'unione civile)), se gli sposi ((o le parti dell'unione civile)) risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non e' possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorita' diplomatica o consolare, dovra' indicare un comune a sua scelta.
Art. 18
(Casi di intrascrivibilita)
1.Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico.
Art. 19
(Trascrizioni)
1.Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorita' straniera.
2.Possono altresi' essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati ((e delle unioni civili costituite)) fra cittadini stranieri dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia, se cio' e' consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorita' appartiene.
3.L'ufficiale dello stato civile puo' rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati.
Art. 20
(Certificazione sostitutiva)
1.L'autorita' diplomatica o consolare che non e' in grado di ottenere dalle autorita' locali copie degli atti di stato civile formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, puo' rilasciare, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire che verra' trascritta presso i comuni italiani.
Nota all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari): "Art. 49 (Certificati, legalizzazioni, vidimazioni). - L'autorita' consolare: rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini; li rilascia anche a non cittadini quando debbano farne uso in Italia; rilascia e vidima certificati di origine delle merci ed ogni altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane o dalle convenzioni internazionali; rilascia copia autentica degli atti da essa ricevuti o presso di essa depositati; legalizza gli atti rilasciati o autenticati dalle autorita' locali previa, ove possibile, legalizzazione delle competenti autorita' locali, e quelli rilasciati o autenticati dalle autorita' italiane previo accertamento che l'atto e' stato legalizzato ai sensi dell'art. 11 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678; puo' rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza; puo' rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni; puo' rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa.".
Titolo V Dei documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile
Art. 21
(Registrazione e legalizzazione di atti)
1.Le procure e gli altri documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile, per comprovare stati, fatti o qualita' da riportare nei relativi atti, sono da lui registrati negli archivi di cui all'articolo 10 indicando di seguito agli atti stessi la provenienza e l'amministrazione pubblica o il pubblico ufficiale che li conserva o, qualora cio' non sia possibile, registrandone tutti gli elementi essenziali.
2.Quando i documenti occorrenti per la formazione dell'atto sono reperibili presso gli uffici di una pubblica amministrazione, l'ufficiale dello stato civile e' tenuto ad acquisirli direttamente. Altrimenti essi sono sostituiti, salvo diversa disposizione di legge o del presente regolamento, da autocertificazioni.
3.I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da autorita' straniere devono essere legalizzati dall'autorita' diplomatica o consolare competente, se non e' disposto diversamente.
Art. 22
(Traduzione del contenuto di documenti)
1.Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorita' diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformita' al testo straniero.
Titolo VI Delle registrazioni relative alla cittadinanza
Art. 23
(Iscrizioni)
1.Negli archivi di cui all'articolo 10 sono iscritte dall'ufficiale dello stato civile le dichiarazioni relative alla cittadinanza previste dalla legge.
2.Nelle dichiarazioni previste dal comma 1 il dichiarante deve indicare gli elementi di fatto e, ove previsto dalle disposizioni vigenti, deve produrre gli atti in base ai quali ritiene di poterle rendere.
Art. 24
(Atti trascrivibili)
Nota all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza): "Art. 19 - 1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'art. 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.".
Art. 25
Giuramento)
1.L'ufficiale dello stato civile non puo' trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non e' stato prestato il giuramento prescritto dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2.Della prestazione del giuramento e del relativo processo verbale e' fatta menzione nell'atto di trascrizione del decreto di concessione.
Nota all'art. 25: Per il testo dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, verifica la nota all'art. 1.
Art. 26
(Attivita' dell'ufficiale dello stato civile)
1.Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento, di cui agli articoli 23 e 25, sono raccolte dall'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato ha o intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di residenza all'estero, dall'autorita' diplomatica o consolare della circoscrizione di residenza. Quest'ultima autorita' trasmette, per la trascrizione, il decreto di concessione della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o di ultima residenza dell'interessato o, in mancanza, del comune dove e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio ((o dell'unione civile)) ovvero del comune scelto dall'interessato medesimo, dando notizia dell'avvenuto giuramento.
2.L'ufficiale dello stato civile che riceve copia della dichiarazione e della comunicazione dell'esito dell'accertamento provvede alla loro annotazione sull'atto di nascita dell'interessato ed ai conseguenti adempimenti anagrafici.
Art. 27
(Acquisto della cittadinanza)
1.L'acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui e' stato prestato il giuramento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, anche quando la trascrizione del decreto, di concessione avviene in data posteriore.
Note all'art. 27: Per il testo dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, vedi la nota all'art. 1; si riporta il testo dell'art. 15 della medesima legge; "Art. 15 - 1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalita' richieste.".
Titolo VII Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli ((nati fuori del matrimonio))
Art. 28
(Iscrizioni e trascrizioni)
3.Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per ordine del tribunale perche' in precedenza omessi.
Art. 29
(Atto di nascita)
1.La dichiarazione di nascita e' resa nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 30.
2.Nell'atto di nascita sono indicati il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalita', la cittadinanza, la residenza dei genitori ((del figlio nato nel matrimonio nonche' di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio)) e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato ai sensi dell'articolo 35.
3.Se il parto e' plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti indicando l'ordine in cui le nascite sono seguite.
4.Se il dichiarante non da' un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile.
5.Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome.
6.L'ufficiale dello stato civile accerta la verita' della nascita attraverso l'attestazione o la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 30, commi 2 e 3.
7.Nell'atto di nascita si fa menzione del modo di accertamento della nascita.
Art. 30
(Dichiarazione di nascita)
1.La dichiarazione di nascita e' resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata.
2.Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile e' corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalita' della puerpera nonche' le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove e' avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino.
3.Se la puerpera non e' stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non e' neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4.La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione puo' contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio ((nato fuori del matrimonio)) e, unitamente all'attestazione di nascita, e' trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio e' situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticita' della documentazione inviata secondo la normativa in vigore.
5.La dichiarazione non puo' essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino e' nato morto ovvero se e' morto prima che e' stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' avvenuta la nascita.
6.Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalita' di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2.
7.I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facolta' di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione e' resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto e' avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.
8.L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto.
Art. 31
(Dichiarazione tardiva)
1.Se la dichiarazione e' fatta dopo piu' di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne da' segnalazione al procuratore della Repubblica.
2.Nel caso in cui il dichiarante non produca la documentazione di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, o non indichi le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita puo' essere ricevuta solo in forza di decreto dato con il procedimento della rettificazione. A tale fine l'ufficiale dello stato civile informa senza indugio il procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio.
Art. 32
(Omessa dichiarazione)
1.L'ufficiale dello stato civile, quando viene a conoscenza che la dichiarazione di nascita non e' stata fatta neppure tardivamente, ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Dopo che ne ha riferito al procuratore della Repubblica, non puo' piu' ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, ma forma l'atto di nascita soltanto in base al relativo decreto.
Art. 33
(Disposizioni sul cognome)
1.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2015, N. 26.
2.Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonche' il figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore eta', da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi, hanno facolta' di scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a loro scelta, quello del genitore.
3.Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo. ((7))
Art. 34
(Limiti all'attribuzione del nome)
1.E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
2.I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.
3.Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita e' formato.
4.Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne da' immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. (7) ((9))
Art. 35
(( (Nome). ))
((
1.Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo' essere costituito da un solo nome o da piu' nomi, anche separati, non superiori a tre.
Nel caso siano imposti due o piu' nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi))
Art. 36
(Indicazioni sul nome)
1.Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da piu' elementi, anche se separati tra loro, puo' dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui, in conformita' alla volonta' del dichiarante o, all'uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.
2.La sottoscrizione della dichiarazione non e' soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax.
3.La dichiarazione medesima e' annotata senza altre formalita' nell'atto di nascita ed e' comunicata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Nota all'art. 36: - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente): "Art. 6. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe del comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si riferiscono.".
Art. 37
(Casi particolari)
1.Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non e' vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino e' nato morto o e' morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con certificato medico.
2.L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se il bambino e' nato morto e fa cio' risultare nell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se il bambino e' morto posteriormente alla nascita.
Art. 38
(Ritrovamento di minori abbandonati)
1.Chiunque trova un bambino abbandonato deve affidarlo ad un istituto o ad una casa di cura. Il direttore della struttura che accoglie il bambino ne da' immediata comunicazione all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' avvenuto il ritrovamento. L'ufficiale dello stato civile iscrive negli archivi di cui all'articolo 10 apposito processo verbale nel quale indica l'eta' apparente ed il sesso del bambino, cosi' come risultanti nella comunicazione a lui pervenuta, ed impone un cognome ed un nome, informandone immediatamente il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni per l'espletamento delle incombenze di rispettiva competenza.
Art. 39
(Nascita in viaggio marittimo o aereo)
1.Se la nascita avviene durante un viaggio marittimo, il relativo atto deve essere formato entro ventiquattro ore dall'evento.
2.Si osservano le disposizioni degli articoli 203, 205, 207, 208, e 210 del codice della navigazione o, in caso si tratti di navi militari, quelle del relativo regolamento per il servizio di bordo, in quanto compatibili con il presente regolamento.
3.Se la nascita avviene durante un viaggio aereo, si osservano le disposizioni degli articoli 835 e 836 del codice della navigazione, in quanto compatibili con il presente regolamento.
Note all'art. 39: - Si riporta il testo degli articoli 203, 205, 207, 208, 210, 835 e 836 del codice della navigazione: "Art. 203 (Funzioni di ufficiale dello stato civile). - Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni sull'ordinamento dello stato civile. Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando la nave trovasi ancorata in un porto, se sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorita' nella Repubblica, o di quella consolare all'estero. Art. 205 (Atti di stato civile compilati a bordo). - Gli alti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti sul ruolo di equipaggio. Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti, nonche' dell'avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilita'. Art. 207 (Consegna degli atti all'autorita' marittima o consolare). - Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della nave consegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorita' consolare unitamente ad un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel giornale generale. Art. 208 (Attribuzioni delle autorita' marittime e consolari). Quando si tratti di nave non provvista del ruolo di equipaggio e del giornale generale, dei fatti che danno luogo alla compilazione degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione, il comandante deve fare dichiarazione nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorita' consolare. Le autorita' predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quella dei testimoni, inserendo nel verbale medesimo le enunciazioni prescritte per la compilazione degli atti di stato civile ovvero indicando le circostanze della scomparizione a norma dell'art. 206. Analogamente procedono le autorita' marittime e consolari quando all'approdo di una nave rilevino l'omessa compilazione degli atti predetti, facendo constare in tal caso nel processo verbale i motivi della omissione. Art. 210 (Trasmissione degli atti alle autorita' competenti). - Le autorita' marittime o consolari trasmettono alle autorita', competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore della Repubblica un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale. Analogamente trasmettono alle predette autorita' copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti. Art. 835 (Nascite, morti e scomparizioni da bordo). - Delle nascite e delle morti avvenute a bordo nonche' della scomparizione da bordo di persone, delle quali non sia stato possibile ricuperare il cadavere, il comandante dell'aeromobile deve prendere nota sul giornale di bordo e fare dichiarazione nel primo aeroporto di approdo al direttore dell'aeroporto o all'autorita' consolare. Le autorita' predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando le enunciazioni prescritte per la compilazione dei relativi atti di stato civile, o le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate. Art. 836 (Trasmissione degli alti alle autorita' competenti). - L'autorita' aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorita' competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore della Repubblica, trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.".
Art. 40
(Nascita in viaggio per ferrovia)
1.Se la nascita avviene durante un viaggio per ferrovia, la dichiarazione deve essere fatta al responsabile del convoglio che redige un processo verbale con le dichiarazioni prescritte per gli atti di nascita e lo consegna al capo della stazione nella quale si effettua la prima fermata del convoglio. Il capo della stazione lo trasmette all'ufficiale dello stato civile del luogo, per la trascrizione.
Art. 41
(Trascrizioni)
1.Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo o aereo e' competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell'aeromobile. Se tale luogo si trova all'estero si applica l'articolo 15.
2.Di ogni documento trasmesso e' fatta menzione negli archivi di cui all'articolo 10.
Art. 42
(Riconoscimento di figli ((nati fuori del matrimonio)) )
1.Chi intende riconoscere un figlio ((nato fuori del matrimonio)) davanti all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge. Se il riconoscimento e' fatto con atto distinto, posteriore alla nascita, e questa e' avvenuta in altro comune, l'ufficiale dello stato civile deve acquisire direttamente la relativa documentazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
2.Per gli atti di riconoscimento che riguardano figli ((nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, ai sensi dell'articolo 251 del codice civile)), deve essere prodotta copia del provvedimento di autorizzazione al riconoscimento.
Art. 43
(Annotazioni)
1.La dichiarazione di riconoscimento di un figlio ((nato fuori del matrimonio)), fatta a norma dell'articolo 254 del codice civile, e' annotata nell'atto di nascita.
2.Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in cui l'atto e' ricevuto, l'ufficiale dello stato civile trasmette copia dell'atto di riconoscimento, ai fini dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' stata dichiarata la nascita.
Art. 44
(Riconoscimento del nascituro)
1.Il riconoscimento di un figlio nascituro puo' essere fatto dal padre o contestualmente a quello della gestante o dopo il riconoscimento di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile.
2.L'ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia di ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione.
Nota all'art. 44: - Per il testo dell'art. 250 del codice civile, vedi la nota all'art. 28.
Art. 45
(Altri casi di riconoscimento)
1.Il riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)) che non ha compiuto i ((quattordici)) anni non puo' essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene luogo del consenso mancante. Il consenso puo' essere manifestato, anteriormente al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo, oppure puo' essere manifestato contestualmente al riconoscimento medesimo.
2.Se il figlio ha compiuto i ((quattordici)) anni, il riconoscimento e' ricevuto dall'ufficiale dello stato civile ma non produce effetto senza l'assenso di cui al secondo comma dell'articolo 250 del codice civile e di cio' si fa menzione nell'atto di riconoscimento. Se l'assenso e' manifestato successivamente, di esso e' fatta annotazione nell'atto di riconoscimento iscritto.
3.In caso di riconoscimento contenuto in un testamento, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riguardo al momento in cui si chiede l'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita.
Art. 46
(Adempirnenti d'ufficio)
1.Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una dichiarazione di riconoscimento di figlio ((nato fuori del matrimonio)) deve, nei venti giorni successivi, inviarne copia all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione.
2.Se la dichiarazione e' contenuta in un testamento, la copia deve essere trasmessa dal notaio entro venti giorni dalla pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto, o dal passaggio del testamento pubblico dal fascicolo a repertorio speciale degli atti di ultima volonta' a quello generale degli atti fra vivi.
3.L'annotazione puo' essere chiesta all'ufficiale dello stato civile da chiunque vi ha interesse.
4.Il giudice, nel caso previsto dall'articolo 268 del codice civile, puo' ordinare che sia sospesa l'annotazione del riconoscimento impugnato. Puo' ordinare, altresi', che la domanda di impugnazione sia annotata nell'atto di nascita, quando vi e' stato gia' annotato il riconoscimento.
5.Se la persona riconosciuta e' sottoposta a tutela, l'ufficiale dello stato civile deve dare notizia al giudice tutelare, nel termine di dieci giorni, dell'avvenuta iscrizione o annotazione del riconoscimento.
Art. 47
(Adempimenti particolari)
1.In caso di riconoscimento di un figlio ((nato fuori del matrimonio)), gia' riconosciuto dall'altro genitore, l'ufficiale dello stato civile deve darne notizia al genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento e che non ha prestato il proprio consenso.
Art. 48
(Impugnazioni dell'atto di riconoscimento)
1.La sentenza passata in giudicato che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento e' comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o e' notificata, a cura degli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita.
2.Nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora questa sia stata annotata nell'atto di nascita, la sentenza e' parimenti comunicata o notificata all'ufficiale dello stato civile affinche' annoti, di seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto dell'impugnazione.
3.La dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' ((...)), dopo il passaggio in giudicato, e' comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o e' notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita.
Art. 49
(Annotazioni)
2.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2015, N. 26.
3.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2015, N. 26.
4.Le annotazioni di cui al comma 1 possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.
Titolo VIII Della celebrazione del matrimonio Capo I Della richiesta di pubblicazione
Art. 50
(Richiesta presentata da procuratore speciale)
1.Se la richiesta della pubblicazione di matrimonio e' fatta da persona che, a termini dell'articolo 96 del codice civile ne ha avuto dagli sposi speciale incarico, questo deve risultare nei modi indicati nell'articolo 12, comma 7. Quando l'incarico e' stato conferito a chi esercita la ((responsabilita' genitoriale)) o la tutela, basta la semplice dichiarazione orale del richiedente di avere ricevuto l'incarico.
Art. 51
(Dichiarazioni)
1.Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residenza, la loro liberta' di stato; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinita', di adozione o di affiliazione, a termini dell'articolo 87 del codice civile, se gli sposi hanno gia' contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile.
2.L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e puo' acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
Note all'art. 51: - Si riporta il testo degli articoli 85, 87 e 88 del codice civile: "Art. 85 (Interdizione per infermita' di mente). - Non puo' contrarre matrimonio l'interdetto per infermita' di mente. Se l'istanza di interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero puo' richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato. Art. 87 (Parentela, affinita', adozione e affiliazione). - Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini: 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale e' stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l'adottato e i figli dell'adottante; 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato. I divieti contenuti ai numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione. I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinita' deriva da un matrimonio dichiarato nullo. Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84. Art. 88 (Delitto) Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una e' stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.
Art. 52
(Impedimenti)
1.Quando a contrarre matrimonio osta un impedimento per il quale e' stata concessa autorizzazione, a termini delle disposizioni del codice civile, uno degli sposi deve presentare copia del relativo provvedimento.
2.Se si tratta di vedova o di donna nei cui confronti e' stato dichiarato l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, l'ufficiale dello stato civile deve accertare se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 89 del codice civile.
Nota all'art. 52: - Si riporta l'art. 89 del codice civile: "Art. 89. (Divieto temporaneo di nuove nozze). - Non puo' contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio quando e' inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza e' terminata".
Art. 53
(Casi particolari)
1.Se gli sposi risiedono in comuni diversi, l'ufficiale dello stato civile cui e' stata chiesta la pubblicazione provvede a richiederla anche all'ufficiale dello stato civile del comune in cui risiede l'altro sposo.
2.Quando uno degli sposi ha la residenza all'estero, l'ufficiale dello stato civile cui ne e' fatta richiesta in Italia fa eseguire la pubblicazione alla competente autorita' diplomatica o consolare nei modi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Se invece la richiesta di pubblicazione viene fatta alla competente autorita' diplomatica o consolare, quest'ultima la trasmette, in esenzione da ogni onere, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza attuale in Italia di uno degli sposi.
3.Nel caso previsto nel comma 2, il capo dell'ufficio diplomatico o consolare, una volta eseguita la pubblicazione, puo' richiedere la celebrazione del matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune, in Italia, nel quale gli sposi eventualmente intendano contrarre matrimonio, avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 109 del codice civile.
4.Gli uffici cui e' richiesta la pubblicazione sono tenuti, quando questa e' stata eseguita, a trasmettere senza indugio all'autorita' richiedente il certificato di eseguita pubblicazione.
Note all'art. 53: - Si riporta il testo dell'articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari): "Le pubblicazioni di matrimonio nell'ufficio consolare hanno luogo mediante affissione nell'albo consolare di un atto contenente nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e professione dei nubendi". - Si riporta il testo dell'art. 109 del codice civile: "Art. 109. (Celebrazione in un comune diverso). - Quando vi e' necessita' o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'articolo 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare. La richiesta e' menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta".
Capo II Della pubblicazione
Art. 54
(Attivita' d'ufficio)
1.Ricevuta la richiesta della pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identita' delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli sposi o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita, la durata della pubblicazione o se essa e' stata abbreviata o dispensata. Provvede quindi, all'affissione con atto separato sul quale annota l'eventuale riduzione dei termini della pubblicazione.
2.Il processo verbale e l'atto affisso sono inseriti negli archivi di cui all'articolo 10 con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1.
Art. 55
(Spazi per le pubblicazioni)
1.In ogni comune, presso la porta della casa comunale, deve essere destinato uno spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio. Sopra tale spazio deve essere scritta, in carattere ben visibile, l'indicazione "Pubblicazioni di matrimonio".
2.L'autorita' comunale provvede affinche' sia evitato che gli atti di pubblicazione esposti al pubblico siano dispersi o comunque deteriorati.
3.L'atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale almeno per otto giorni.
Art. 56
(Registrazioni)
1.I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nel processo verbale di richiesta della pubblicazione sono registrati, celebrato il matrimonio, di seguito all'atto di matrimonio negli archivi di cui all'articolo 10. il;
Art. 57
(Celebrazione del matrimonio)
1.Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione di cui all'articolo 99 del codice civile senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'ufficiale dello stato civile puo' procedere alla celebrazione del matrimonio.
2.Fra i documenti registrati di seguito all'atto di matrimonio, l'ufficiale dello stato civile, che procede alla celebrazione o che richiede per questa altro ufficiale, inserisce negli archivi di cui all'articolo 10 anche i certificati attestanti che la pubblicazione e' stata eseguita e che non e' stata notificata alcuna opposizione.
Nota all'art. 57: - Si riporta il testo dell'art. 99 del codice civile: "Art. 99 (Termine per la celebrazione del matrimonio). - Il matrimonio non puo' essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non e' celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta".
Art. 58
(Omissione della pubblicazione)
1.Quando e' stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, ai sensi dell'articolo 100, primo comma, del codice civile, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile il provvedimento di autorizzazione previsto dall'articolo 52, comma 1, e rendere la dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 1.
Nota all'art. 58: - Si riporta il testo dell'art. 100, primo comma, del codice civile: "Art. 100 (Riduzione del termine e omissione della pubblicazione). - Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine e' dichiarata nella pubblicazione".
Capo III Delle opposizioni
Art. 59
(Opposizione del pubblico ministero e di altri soggetti legittimati)
1.L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta al matrimonio un impedimento che non e' stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinche' questi possa proporre opposizione al matrimonio.
2.L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove e' stata eseguita la pubblicazione che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, ai nubendi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato o a quello che ha rilasciato l'autorizzazione o il nulla osta per la celebrazione del matrimonio davanti a un ministro di culto.
3.Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalita' gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.
4.Se l'opposizione e' stata proposta da chi ne ha facolta', per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale puo', con proprio decreto, ove ne sussista la opportunita', sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimossa l'opposizione.
Art. 60
(Termine per l'opposizione)
1.L'opposizione al matrimonio puo' essere sempre proposta prima che questo e' celebrato, anche se e' trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso.
Art. 61
(Comunicazione dell'opposizione)
1.Nel caso di matrimonio da celebrare davanti a ministro di culto diverso, da quello cattolico, l'ufficiale dello stato civile che riceve la notizia di una opposizione, dopo aver rilasciato l'autorizzazione o il nulla osta previsti dalla legge, ne' da' immediata notizia al ministro medesimo.
2.Se il matrimonio e' stato celebrato nonostante l'opposizione, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione del relativo atto fino a che non sia definito il procedimento di opposizione.
Art. 62
(Annotazione dell'opposizione)
1.Nel processo verbale di richiesta della pubblicazione deve essere annotato l'atto di opposizione.
2.Nello stesso verbale si deve altresi' annotare il decreto che rigetta od accoglie l'opposizione o il provvedimento di estinzione del giudizio.
Capo IV ((Della registrazione relativa agli atti di matrimonio e di unione civile))
Art. 63
(Iscrizioni e trascrizioni)
3.Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono essere trascritti per intero.
Art. 64
(Contenuto dell'atto di matrimonio)
2.Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli ((nati fuori del matrimonio)), la dichiarazione e' inserita nell'atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 65
(Imminente pericolo di vita)
1.Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, e' celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, ((o se l'unione civile e' costituita nell'imminente pericolo di vita di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo,)) si osservano, rispettivamente le disposizioni degli articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione.
2.Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali relativi a matrimoni celebrati ((o alla costituzione di unioni civili)) nelle ipotesi previste nel comma 1 e' competente l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi ((o delle parti dell'unione civile,)), al quale la capitaneria di porto o il comandante dell'aeroporto, se l'approdo o l'atterraggio avviene in Italia, o l'autorita' diplomatica o consolare, se l'approdo o l'atterraggio avviene all'estero, trasmette copia dei relativi atti consegnati dal comandante della nave o dell'aereo.
Art. 66
(Casi particolari)
1.Nella ipotesi in cui lo sposo non conosce la lingua italiana nonche' in quelle in cui e' sordo, muto, o comunque impedito a comunicare, l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio.
((
1-bis.Nella ipotesi in cui la parte dell'unione civile non conosce la lingua italiana nonche' in quelle in cui e' sorda, muta, o comunque impedita a comunicare, l'ufficiale dello stato civile costituisce l'unione civile o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere alla parte le domande, riceverne le risposte e darle comunicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e della dichiarazione di costituzione dell'unione civile tra le parti.
))
2.Nei casi ((di cui ai commi 1 e 1-bis)) l'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati per la celebrazione del matrimonio ((e per la costituzione dell'unione civile)).
Art. 67
(Matrimonio celebrato ((e unione civile costituita)) da altro ufficiale)
1.L'ufficiale dello stato civile che, valendosi della facolta' concessa dall'articolo 109 del codice civile ((o dall'articolo 70-quater)), richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio ((o per la costituzione dell'unione civile)) deve esprimere nella richiesta il motivo di necessita' o di convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa.
2.I documenti sono tenuti dall'ufficiale richiedente per essere poi inseriti negli archivi di cui all'articolo 10, con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1.
Art. 68
(Comunicazioni)
1.L'ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio ((o costituito l'unione civile)) deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei comuni di nascita degli sposi ((e delle parti dell'unione civile)) ai fini dell'annotazione sugli atti di nascita.
2.Se il matrimonio e' stato celebrato ((o l'unione civile costituita)) per delegazione, l'avviso e' dato dall'ufficiale dello stato civile delegante, dopo aver ricevuto la copia dell'atto di matrimonio ((o di costituzione dell'unione civile)) da quello delegato.
4.L'ufficiale dello stato civile del comune che ha ricevuto l'avviso provvede per le relative annotazioni.
Art. 69
(Annotazioni)
((1-bis. Negli atti di costituzione dell'unione civile si fa annotazione:
delle convenzioni patrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato;
della dichiarazione contenente la manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
delle sentenze, anche straniere, di scioglimento dell'unione civile; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullita' o di scioglimento dell'unione civile;
degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati, conclusi tra le parti al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile;
degli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile;
delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di una delle parti dell'unione civile e di quelle che dichiarano l'esistenza della parte di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad una delle parti dell'unione civile;
dei provvedimenti di rettificazione.))
Art. 70
(Fascia tricolore)
1.L'ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio ((e nel costituire l'unione civile)), deve indossare la fascia tricolore di cui all'articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da portarsi a tracolla.
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