DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2000, n. 399

Type DPR
Publication 2000-11-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' il comma 2 del medesimo articolo 13;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, n. 574 del 1999;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1995, n. 580, con il quale e' stato emanato il regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1997, di rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi di giustizia amministrativa, riferite al triennio 1993-1995;

Attesa la necessita' di procedere alle variazioni delle dotazioni organiche del personale di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 1997, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai cui sensi e' da ritenere parametro finanziario di riferimento, ai fini dell'osservanza del principio di invarianza degli oneri relativi alle dotazioni organiche, la spesa sostenuta per le unita' di personale effettivamente e comunque in servizio al 31 dicembre 1997, ridotto delle misure percentuali stabilite con le successive leggi 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 22, comma 1, lettera a), e 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 20, comma 1, lettera a);

Visto il decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, con il quale sono state rideterminate, tra l'altro, le dotazioni organiche del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano;

Vista la richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, formulata con nota in data 17 luglio 2000;

Visto l'avviso favorevole espresso dal consiglio di amministrazione del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali in data 21 giugno 2000;

Vista la favorevole deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del giorno 13 luglio 2000;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento la ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, dei contingenti dei profili professionali, e l'individuazione della dotazione organica delle qualifiche dirigenziali e delle aree funzionali dell'Amministrazione centrale e degli uffici decentrati;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 28 agosto 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1.Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e delle aree funzionali del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sono determinate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto e che sostituisce la tabella A, quadri 1, 2 e 3, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1997.

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