DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2000, n. 414

Type DPR
Publication 2000-11-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 15, concernente regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 11, della citata legge n. 1213 del 1965, che introduce la definizione di "film d'essai", intendendosi per tale "l'opera filmica, italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografia nazionale meno conosciuta, che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di contenuti e tecniche di espressione non affermate in Italia";

Rilevato che il citato articolo 4, comma 11, attribuisce altresi' la qualifica di "film d'essai" ai film ammessi al fondo di garanzia ed ai film di archivio, distribuiti dalla cineteca nazionale e da altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato;

Considerato che occorre determinare i criteri per il riconoscimento della qualifica di "film d'essai", fuori dai casi gia' previsti dalla legge, nonche' adottare misure di adeguamento della regolamentazione vigente alle innovazioni normative sopravvenute;

Ritenuto, pertanto, opportuno emanare una nuova regolamentazione della materia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Film d'essai

1.La qualifica di film d'essai e' attribuita ai film italiani e stranieri di particolare valore artistico, culturale e tecnico o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscono alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di contenuti e tecniche di espressione non affermate in Italia.

3.Ai fini del comma 1, per opere filmiche espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, si intendono le opere filmiche dei Paesi che nella piu' recente rilevazione statistica della Societa' italiana degli autori ed editori, ovvero in altra rilevazione previamente stabilita con decreto del capo del Dipartimento dello spettacolo, si collocano oltre il quarto posto nella graduatoria dei Paesi dai quali i film in circolazione in Italia vengono importati.

4.Fuori dai casi di cui al comma 2, il produttore o il distributore che intende far conseguire al film la qualifica di "film d'essai", presenta a tal fine domanda all'atto della presentazione del film per il nulla-osta alla proiezione cinematografica pubblica. La Commissione consultiva per il cinema esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla domanda, tenendo conto, ai fini delle proprie valutazioni, della eventuale premiazione del film in festival o manifestazioni competitive internazionali di particolare prestigio o della sua eventuale partecipazione, come film invitato, a festival o manifestazioni internazionali anche non competitive.

5.Ai fini dell'espressione del parere, i componenti della Commissione consultiva per il cinema possono procedere alla visione del film ovvero dichiarare a verbale di aver gia' visionato l'opera, anche privatamente.

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