LEGGE 19 gennaio 2001, n. 3
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veronesi, Ministro della sanita'
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Allegato
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, n. 335. All'articolo 1: al comma 1, alinea, dopo le parole: "correlate a malattie infettive e diffusive degli animali," sono inserite le seguenti: "nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili,"; al comma 1, lettera a), le parole: "a regime" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi"; al comma 1, lettera b), dopo le parole: "il potenziamento della sorveglianza epidemiologica" sono inserite le seguenti: "e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali"; al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di eta' superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela; c-ter) un'adeguata campagna di informazione"; dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare e' disposta l'aggiunta di coloranti idonei affinche' sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari. 1-ter. Il Ministro della sanita' e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari sulle modalita' di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma 1". All'articolo 2, al comma 1, le parole da: "con propri decreti" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti Commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una piu' funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, e una piu' razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e' autorizzato ad effettuare a richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione".
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