DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2000, n. 434

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2000-11-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15-2-2001

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, e in particolare l'articolo 1, comma 1, 2 e 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995, di recepimento della direttiva 93/12/CE relativa al tenore dello zolfo di taluni combustibili liquidi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro per le politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1988;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze, 10 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2000;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";

Vista la direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2000, che ha espresso parere positivo sullo schema di provvedimento, salvo che per la parte che si pone in contrasto con disposizioni di legge;

Considerato che per quanto riguarda il riferimento alla legge 4 novembre 1997, n. 413, si tratta di norma ricognitiva di un precetto di legge che non viene modificato ma riportato, alla nota n. 8 dell'allegato I, solo per esigenze di completezza espositiva di valori gia' stabiliti dalla legge;

Considerato altresi' che, per quanto riguarda la materia dei composti ossigenati, l'Amministrazione puo' intervenire in detta materia ai sensi del decreto legislativo n. 280 del 1994 e si e', pertanto, separatamente avviato tale diverso procedimento, eliminando ogni riferimento dal presente regolamento;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e sentiti il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1.Il presente decreto stabilisce, al fine della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Nota al titolo: - Gli estremi di pubblicazione della direttiva 98/70/CE sono riportati in note alle premesse. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale): "Art. 2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonche' le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione". - Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413 (Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene): "Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 luglio 1998, il tenore massimo consentito di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine e' fissato, rispettivamente, nell'1 per cento in volume e nel 40 per cento in volume. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', previo parere delle competenti commissioni parlamentari, e' stabilita un ulteriore riduzione, a decorrere dal 1 luglio 2000, del tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, di cui al comma 1, sulla base della normativa comunitaria, valutati i dati forniti dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e quelli elaborati dall'Istituto superiore di sanita'. 3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine e' effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n. 214, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla definizione di apposita metodica disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le informazioni inerenti le caratteristiche delle benzine esitate sul mercato interno. 5. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad effettuare i controlli necessari a verificare l'attendibilita' delle informazioni ricevute dalle raffinerie e dai depositi fiscali. Dei risultati delle verifiche cosi' effettuate l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente riferisce al Parlamento mediante una relazione annuale. 6. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2 e' punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva la sanzione amministrativa e' triplicata". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - La direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/21/CEE del Consiglio e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 350/58 del 28 dicembre 1998. - Il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, recante: Attuazione della direttiva del Consiglio 5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della direttiva della Commissione 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, relative al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1994, n. 107.

Art. 2

Definizioni

Note all'art. 2: - La direttiva 70/220/CEE del 20 marzo 1970. Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 6 aprile 1970, n. L 76. Entrata in vigore il 7 aprile 1970. - La direttiva 88/77/CEE del 3 dicembre 1987. Direttiva del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 9 febbraio 1988, n. L 36. - La direttiva 97/68/CE del 16 dicembre 1997. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 27 febbraio 1998, n. L 59. - La direttiva 77/537/CEE del 28 giugno 1977. Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 29 agosto 1977, n. L 220. Entrata in vigore il 29 giugno 1977. - La direttiva 92/61/CEE del 30 giugno 1992. Direttiva del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 10 agosto 1992, n. L 225. Entrata in vigore il 16 luglio 1992.

Art. 3

Benzina

1.A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' vietata l'immissione sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato I.

2.L'immissione sul mercato di benzina contenente piombo e' consentita fino al 31 dicembre 2001, purche' conforme alle specifiche fissate dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413 e purche' il contenuto di piombo non sia superiore a 0.15 g/l.

3.A decorrere dal 1 gennaio 2005, e' vietata l'immissione sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato III, integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.

4.In deroga al comma 2, e' consentita l'immissione sul mercato di benzina contenente piombo e conforme alle specifiche di cui allo stesso comma 2, per un quantitativo massimo annuale pari allo 0.5 % delle vendite di benzina totali dell'anno precedente. Tale quantitativo e' destinato ad essere utilizzato da auto storiche e ad essere distribuito sotto la responsabilita' delle associazioni riconosciute di possessori di auto storiche. Il produttore trasmette, conformemente alle procedure di cui all'articolo 8, comma 4 del presente decreto, le informazioni relative ai quantitativi prodotti e alla destinazione di tale benzina.

Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, e' riportato in note alle premesse.

Art. 4

Combustibile diesel

1.A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' vietata l'immissione sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

2.A decorrere dal 1 gennaio 2005, e' vietata l'immissione sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato IV, integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.

3.In deroga al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, previa autorizzazione della Commissione europea, puo' essere consentita fino al 1 gennaio 2007, l'immissione sul mercato di combustibile diesel con un tenore di zolfo conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

4.Ai fini di cui al comma 3, i produttori di combustibile diesel trasmettono al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanita' e al Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 2002, una istanza che documenti le gravi difficolta' ad effettuare le modifiche necessarie agli stabilimenti di produzione, nell'arco di tempo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 1 gennaio 2005, al fine di assicurare la conformita' del combustibile diesel alle specifiche dell'allegato IV.

5.Il Ministero dell'ambiente, di concerto con i predetti Ministeri, nel caso di accoglimento dell'istanza, trasmette la richiesta di autorizzazione, prevista al comma 3, alla Commissione europea entro il 31 agosto 2003.

Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' riportato in note alle premesse.

Art. 5

Libera circolazione

1.L'immissione sul mercato di combustibili conformi alle prescrizioni del presente decreto non e' soggetta a restrizioni o divieti.

Art. 6

Commercializzazione di combustibili conformi a specifiche ecologiche piu' severe

1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, puo' essere stabilito che in determinate zone i combustibili destinati a tutti i veicoli, o a parte di essi, possano essere immessi sul mercato soltanto se conformi a specifiche ecologiche piu' severe di quelle previste nel presente decreto. Cio' al fine di tutelare la salute della popolazione in determinati agglomerati urbani o l'ambiente in determinate aree critiche sotto il profilo ecologico, nel caso in cui l'inquinamento atmosferico costituisca, o possa presumibilmente costituire, un problema serio e ricorrente per la salute umana o per l'ambiente.

2.Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanita', presenta preventivamente alla Commissione europea una domanda contenente la relativa motivazione che dimostri che la deroga rispetta il principio di proporzionalita' e non ostacola la libera circolazione delle persone e delle merci. La domanda deve essere corredata dai dati sulla qualita' dell'aria ambiente relativi alla zona interessata, nonche' i probabili effetti dei provvedimenti proposti sulla qualita' dell'aria ambiente.

3.Eventuali osservazioni alla richiesta di deroghe presentate da altri Stati membri, sono trasmesse alla Commissione europea dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanita'.

Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' riportato in note alle premesse.

Art. 7

Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi

1.Qualora, a seguito di avvenimenti eccezionali, un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di oli greggi o di prodotti petroliferi rendesse difficile per i produttori il rispetto delle specifiche di cui agli articoli 3 e 4, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, puo' stabilire con proprio decreto un valore limite piu' elevato per uno o piu' componenti dei combustibili per un periodo massimo di sei mesi e previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

Art. 8

Controllo della conformita' e presentazione di relazioni

1.Al fine dei controlli sulla conformita' alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, si applicano i metodi analitici di cui agli allegati I e II.

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