DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

Type DPR
Publication 2000-12-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 7-3-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato-citta', ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli alti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL

TESTO

UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

(Definizioni).

Art. 2

(L) Oggetto

1.Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresi' la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonche' ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati ((...)). PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82.

Art. 3

(R) Soggetti

1.Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)

2.I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R) ((42))

3.Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)

4.Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Art. 4

(R) Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

1.La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare e' raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identita' del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione e' stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

2.La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, e' sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identita' del dichiarante. (R)

3.Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)

Art. 5

(L) Rappresentanza legale

1.Se l'interessato e' soggetto alla potesta' dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potesta', dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

CAPO II DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI

Art. 6

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 7

(L) Redazione e stesura di atti pubblici

1.I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.

2.Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.

SEZIONE II DOCUMENTO INFORMATICO

Art. 8

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 9

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 10

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 11

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 12

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 13

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

SEZIONE III TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Art. 14

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 15

Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile

1.In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.

Art. 15-bis

(( (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) )) ((

1.Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.

Art. 16

Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi

1.Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualita' personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisite.

2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196)).

3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196)).

Art. 17

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

SEZIONE IV COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE Dl SOTTOSCRIZIONI

Art. 18

Arti. 18 (L-R) Copie autentiche

1.Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)

2.L'autenticazione delle copie puo' essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale e' stato emesso o presso il quale e' depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonche' da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformita' con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresi' indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di piu' fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)

3.Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia puo' essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)

Art. 19

(R) Modalita' alternative all'autenticazione di copie

1.La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Art. 19-bis

(( (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva). )) ((

1.La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'articolo 19, che attesta la conformita' all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, puo' essere apposta in calce alla copia stessa.

Art. 20

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 21

(R) Autenticazione delle sottoscrizioni

1.L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)

2.Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione e' redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)

SEZIONE V (( FIRME ELETTRONICHE ))

Art. 22

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 23

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 24

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 25

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 26

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 27

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 27-bis

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 28

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 28-bis

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 29

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 29-bis

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 29-ter

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 29-quater

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 29-quinquies

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 29-sexies

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 29-septies

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

Art. 29-octies

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

SEZIONE VI LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE

Art. 30

Modalita' per la legalizzazione di firme

1.Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Art. 31

(L) Atti non soggetti a legalizzazione

1.Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Art. 32

(L) Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute

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