DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2000, n. 438
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, allegato 1, n. 59;
Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, ed in particolare
l'articolo 26;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 febbraio 1998, n. 92;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Cessazione dell'operativita' delle procedure
1.Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato successivamente all'adozione dell'ultimo provvedimento di liquidazione dei relativi contributi, e' dichiarata la cessazione dell'operativita' delle procedure di concessione delle agevolazioni di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni.
2.Il provvedimento di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.