DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2000, n. 442

Type DPR
Publication 2000-07-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 28-2-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-bis, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 gennaio 1935, n. 112;

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264;

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Visto il decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Visto il decreto legislativo 26 maggio l997, n. 152;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le politiche comunitarie, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Titolo I DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO Capo I Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1.Ferme restando le funzioni ed i compiti conferiti alle regioni ed alle province in materia di gestione del collocamento e di politiche attive del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nell'esercizio dei poteri generali di indirizzo, promozione e coordinamento e, allo scopo di garantire l'efficace attivazione sul territorio nazionale del Sistema informativo lavoro (S.I.L.) in conformita' all'articolo 11 del suddetto decreto legislativo n. 469 del 1997, le disposizioni del presente regolamento disciplinano le linee di carattere generale concernenti le procedure per l'impiego dei lavoratori e per il collocamento. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).

2.I criteri di organizzazione, le modalita', le specificazioni ed i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali, saranno definiti, sulla base di indirizzi forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, con provvedimenti regionali che dovranno assicurarne, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 8, la piena attuazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

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