DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 28
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBIICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 526, legge comunitaria 1999, e, in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
VISTA la legge 5 giugno 1962, n. 616;
VISTA la legge 23 maggio 1980, n. 313;
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 2000;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
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